Cassazione Penale, Sentenza n. 49755/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di euro 2.060,00 rinvenuti addosso e all'interno del veicolo dell'indagato; il ricorrente ha dedotto violazione di legge penale (art. 240 c.p.), inosservanza di norme processuali (artt. 125, comma 3; 321; 322-bis c.p.p.), carenza di specificazione del fumus commissi delicti relativamente al reato di ricettazione, difetto di pertinenzialità delle somme rispetto al reato contestato, e sproporzione dello strumento cautelare unitamente a contestata inesistenza del pericolo di dispersione del denaro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto fuori dai casi previsti dalla legge. Ha ritenuto che la doglianza formulata rientrasse nella critica alla motivazione del giudice del riesame (contraddittorietà/illogicità), materia non aggredibile con il motivo di 'violazione di legge' ex art. 325 c.p.p., ma con il diverso motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p. La Corte ha quindi esaminato il percorso logico-fattuale del Tribunale del riesame e lo ha giudicato non censurabile in sede di legittimità: il Tribunale aveva fondato il sequestro sulla valutazione degli elementi investigativi (modalità clandestine e organizzate del trasporto, dichiarazioni sull'esistenza di un traffico di valuta, circostanza che i corrispettivi erano retribuiti) e sulla mancanza di giustificazione della provenienza lecita delle somme, ritenendo pertanto la somma pertinente al complesso di contanti destinato al trasporto. Inoltre è stata ritenuta giustificata la misura reale per il rischio di dispersione in attesa di definitiva confisca. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di ricettazione, configurazione penale contestata nel procedimento per il trasporto di denaro contante.
art. 324 cod. proc. pen.
Indica le funzioni del giudice del riesame in materia di provvedimenti cautelari reali (competenza del Tribunale del riesame).
art. 322-bis cod. proc. pen.
Regole sull'appello in materia cautelare; richiamato come base dell'impugnazione esperita davanti al giudice del riesame.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata tra le norme processuali la cui osservanza era contestata dal ricorrente (questioni di istruttoria e prova avanti al giudice).
art. 321 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nell'atto di ricorso come possibile violata nella fase cautelare/di riesame.
art. 240 cod. pen.
Norma indicata dal ricorrente come presunta violata; la Corte non ha deciso nel merito su tale presunta violazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizi di attributo del rimedio di cassazione.
art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
Disciplina l'ammissibilità del ricorso per cassazione per 'violazione di legge': la Corte ricorda che tale nozione comprende la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, non invece la contraddittorietà o l'illogicità della motivazione.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Prevede il motivo di ricorso per cassazione relativo alla motivazione contraddittoria o illogica; la Corte osserva che critiche di tale tipo devono essere formulate con questo specifico motivo, e non come 'violazione di legge'.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione per 'violazione di legge' (art. 325 c.p.p.) è ammesso solo per censure che attengono all'inosservanza di norme processuali precise quali la totale mancanza di motivazione o la motivazione meramente apparente; le critiche alla logica o alla coerenza della motivazione devono essere presentate con il motivo specifico previsto dall'art. 606, lett. e).
- In materia di sequestro preventivo di denaro contante, il giudice può ritenere la pertinenzialità delle somme al reato sulla base di elementi di contesto (modalità clandestine e organizzate del trasporto, dichiarazioni investigative, assenza di giustificazione della provenienza lecita), e giustificare il vincolo reale sull'intera somma quando sussista un rischio di dispersione in attesa della confisca.
- La proporzionalità della misura cautelare e la valutazione del pericolo di dispersione sono questioni di merito che il giudice del riesame decide con motivazione che, se ben strutturata e fondata su elementi di fatto, difficilmente viene censurata in sede di legittimità se il ricorso è impropriamente incentrato su vizi logici piuttosto che su violazioni normative puntuali.
- Per impugnare efficacemente un provvedimento cautelare è utile articolare motivi di fatto e diritto specifici e, se si contesta la motivazione per contraddittorietà o illogicità, usare espressamente il motivo previsto dall'art. 606, lett. e) c.p.p.; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
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