Ordinanza n. 2395/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento - del provvedimento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 3103 del 30.01.2026 (comunicato in pari data) “Porto di Napoli – beni demaniali marittimi siti a Piazzale Angioino – riconsegna aree demaniali marittime allo scopo di consentire la cantierizzazione dei lavori di riqualificazione dell’area monumentale del porto di Napoli – MACRO FASE B nonché della realizzazione del parcheggio interrato alla Calata Piliero – Ingiunzione di sgombero”; - della nota n. 35900 /2025 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale avente ad oggetto Porto di Napoli — istanza acquisita al prot. 32588 dell’01-12-2025, in quanto presupposto del provvedimento del 30.01.2026; - di tutti gli altri atti presupposti, collegati, consequenziali e connessi a quelli impugnati con esplicito riferimento a quelli richiamati nel presente ricorso nelle premesse in fatto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di sgombero e riconsegna di aree demaniali marittime nel porto di Napoli, connessa alla cantierizzazione di lavori di riqualificazione dell’area monumentale e alla realizzazione di un parcheggio interrato
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale che ha ingiunto lo sgombero e la riconsegna di aree demaniali marittime site nel porto di Napoli, nonché la nota presupposta relativa all’istanza acquisita dall’Autorità. Dal testo emerge che gli interventi infrastrutturali cui l’ingiunzione è funzionale sono stati inseriti in un programma approvato dal Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili con decreto del 13 agosto 2021, nell’ambito di interventi complementari al PNRR, finanziati tuttavia con risorse nazionali del Piano complementare. L’ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti contro l’ingiunzione, ma rileva la necessità di estendere il contraddittorio al Ministero che ha approvato il programma infrastrutturale e che non aveva ricevuto la notifica del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito dell’impugnazione. Ha ritenuto che, pur trattandosi di interventi strettamente connessi alla Missione 3 del PNRR, essi siano finanziati con risorse nazionali e non con risorse previste dal PNRR; pertanto non ha applicato la disciplina speciale dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 relativa ai giudizi riguardanti interventi finanziati dal PNRR. Ha comunque disposto, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, quale amministrazione che ha approvato il programma degli interventi. La società ricorrente dovrà notificare al Ministero il ricorso, tutti gli atti di causa e la presente ordinanza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione, depositando la prova dell’adempimento. È stata inoltre fissata l’udienza pubblica del 29 settembre 2026, tenendo conto del termine del 31 dicembre 2026 previsto per il collaudo degli interventi.
Norme richiamate
art. 49 c.p.a.
Consente al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto necessario non evocato in giudizio.
art. 12-bis d.l. n. 68/2022
1. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti [...] che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale [...] fissa la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza [...]; 4. Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR [...]
La disciplina speciale presuppone che gli interventi siano finanziati, anche solo in parte, con risorse previste dal PNRR. Il finanziamento con risorse nazionali del Piano complementare, pur in stretta connessione strategica con una Missione PNRR, non è stato ritenuto sufficiente a integrare tale presupposto.
art. 1, comma 2, d.l. n. 59/2021, convertito dalla l. n. 101/2021
Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi al finanziamento statale a valere sulle risorse del Piano Complementare [...] nei limiti delle annualità che saranno assegnate in bilancio
La disposizione è richiamata per qualificare le risorse impiegate come risorse nazionali del Piano complementare, distinte dalle risorse proprie del PNRR.
art. 2, comma 3, decreto MIMS n. 330 del 13 agosto 2021
Individua l’Autorità di Sistema Portuale quale soggetto attuatore e prevede un cronoprogramma con conclusione degli interventi entro il 31 dicembre 2026.
Massime di principio
- La disciplina processuale speciale prevista per i giudizi relativi a interventi finanziati dal PNRR non si applica quando l’intervento, pur essendo strategicamente connesso a una Missione del PNRR, è finanziato esclusivamente con risorse nazionali del Piano complementare.
- Quando un’amministrazione centrale ha approvato il programma o l’intervento pubblico direttamente rilevante ai fini della controversia, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti ai sensi dell’art. 49 c.p.a., anche se l’amministrazione non è stata destinataria della notifica originaria del ricorso.
- L’ordine di integrazione del contraddittorio comporta, per la parte ricorrente, l’obbligo di notificare al soggetto indicato dal giudice il ricorso, gli atti di causa e la stessa ordinanza, entro il termine assegnato, con successivo deposito della prova dell’adempimento.
- In presenza di interventi pubblici soggetti a una scadenza ravvicinata per la conclusione o il collaudo, il giudice può fissare sin dall’ordinanza interlocutoria la successiva udienza pubblica, senza definire nel merito le censure proposte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 837/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 839/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 150/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 151/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 152/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 180/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →