Cassazione Penale, Sentenza n. 25561/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per gli artt. 110 e 367 c.p. in relazione al rigetto della domanda di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La difesa aveva sostenuto che il contributo dell'imputato fosse marginale (si era limitato a condurre l'auto nel luogo di abbandono e non aveva partecipato alle condotte penalmente rilevanti), che i precedenti fossero datati e di natura diversa e che alcuni reati fossero estinti in seguito al positivo superamento dell'affidamento in prova. La Corte territoriale aveva respinto la richiesta ritenendo i precedenti ostativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha stabilito che la sola presenza di precedenti penali di natura diversa non è di per sé ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p., dovendosi valutare i parametri della gravità del fatto e del grado di colpevolezza e assumendo i precedenti valenza ostativa solo se l'imputato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza oppure abbia commesso più reati della stessa indole. Poiché la Corte d'appello non si è pronunciata sulla particolare tenuità del fatto avendo erroneamente ritenuto ostativi i precedenti, la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla questione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e il procedimento è rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La norma disciplina la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; va applicata valutando gravità del fatto e grado di colpevolezza. I precedenti penali assumono valore ostativo solo se indicano la dichiarazione di delinquenza abituale/professionale/per tendenza o la commissione di più reati della stessa indole.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione ai punti specificati dal ricorrente; il ricorso in esame è stato esaminato nei limiti consentiti.
artt. 110 e 367 cod. pen.
Norme substantive che individuano il reato per il quale l'imputato era stato condannato (concorso in reato e la specifica fattispecie prevista dall'art. 367). La decisione di Cassazione riguarda però la sola valutazione della causa di non punibilità e non la qualificazione del fatto.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019; Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016; Sez. 4, n. 11732 del 2021)
Principi consolidati secondo cui i precedenti di natura diversa non sono automaticamente ostativi all'art. 131-bis; occorre valutare se l'imputato sia delinquente abituale, professionale o per tendenza oppure abbia commesso più reati della stessa indole. Sono richiamate per sostenere l'errore della Corte d'appello.
Massime di principio
- La presenza di precedenti penali non esclude automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.; il giudice deve motivare alla luce dei parametri della norma (gravità del fatto e grado di colpevolezza).
- I precedenti assumono valenza ostativa soltanto se dall'insieme emerge una condotta abituale, professionale o per tendenza, o la reiterazione di reati della stessa indole.
- Il contributo marginale o accessorio dell'imputato (es. limitarsi a condurre il veicolo senza partecipare alle condotte principali) può essere elemento favorevole per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, se adeguatamente valutato dal giudice.
- L'estinzione di pregresse condanne o il superamento positivo di misure ripristinative (es. affidamento in prova) possono rilevare nella valutazione della non punibilità e devono essere considerati dal giudice.
- Se il giudice d'appello omette di pronunciarsi sulla particolare tenuità richiesta dalle parti o motiva erroneamente l'ostatività dei precedenti, la Cassazione può annullare la decisione e rinviare per nuovo esame.
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