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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13261/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento notificatogli quale ex socio unico ed ex liquidatore di una società a responsabilità limitata in liquidazione, già cancellata dal registro delle imprese. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente. L’Ufficio aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo che l’appellante non avesse depositato la fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l’atto di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 2, 51 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che nel processo tributario la mancata produzione della ricevuta di spedizione non comporta inammissibilità dell’appello quando sia depositato l’avviso di ricevimento del plico e la data di spedizione risulti attestata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario. Il contribuente è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che, nel processo tributario, non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso o dell’appello notificato direttamente a mezzo posta universale il fatto che, al momento della costituzione, venga depositato l’avviso di ricevimento anziché la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento la data di spedizione sia attestata dall’ufficio postale. La CTR aveva quindi errato nel dichiarare inammissibile l’appello per il solo mancato deposito della ricevuta di spedizione, senza esaminare la cartolina di ritorno già in atti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente al principio di diritto indicato.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    artt. 20, c. 2, 51 e 53 del d. Lgs. N. 546 del 1992

    Nel processo tributario la disciplina del deposito degli atti va letta in modo da non sanzionare con l’inammissibilità la mancata produzione della ricevuta di spedizione, se la prova della data di spedizione può ricavarsi dall’avviso di ricevimento con attestazione postale.

  • art. 51 d.lgs. n. 546/1992

    artt. 20, c. 2, 51 e 53 del d. Lgs. N. 546 del 1992

    Richiamato come norma processuale del rito tributario rilevante ai fini della tempestività dell’impugnazione notificata per posta.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    artt. 20, c. 2, 51 e 53 del d. Lgs. N. 546 del 1992

    Richiamato come norma che disciplina l’appello nel processo tributario e i relativi adempimenti di costituzione e prova della tempestività.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la tempestività del ricorso o dell’appello notificato a mezzo del servizio postale può essere provata anche tramite l’avviso di ricevimento, purché da esso risulti attestata dall’ufficio postale la data di spedizione del plico.
  • La mancata produzione della ricevuta di spedizione non determina di per sé l’inammissibilità dell’impugnazione se la prova della spedizione è comunque desumibile dagli atti depositati.
  • Il giudice di merito deve esaminare tutti gli elementi documentali rilevanti per verificare la tempestività dell’impugnazione, senza arrestarsi a una mera mancanza formale priva di autonoma decisività.
  • L’inammissibilità dell’appello per tardività non può essere dichiarata quando risulti necessario accertare, sulla base della cartolina di ritorno o di documentazione equipollente, la data effettiva di spedizione e quindi il rispetto del termine di costituzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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