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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04974/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento relativi all'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno d'imposta 2009, emessi nei confronti di una società che operava tramite un centro di trasmissione dati per conto di un bookmaker privo di concessione in Italia. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato i ricorsi, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società ritenendo, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, che per le annualità anteriori al 2011 fosse venuto meno il presupposto impositivo nei confronti dei soggetti che raccoglievano scommesse per conto di bookmakers non concessi e che non potesse configurarsi l'obbligazione solidale del bookmaker. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, della L. n. 220/2010 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, sostenendo che l'illegittimità costituzionale riguardava solo la posizione delle ricevitorie/CTD per il periodo anteriore al 2011, mentre per il bookmaker estero restava ferma la soggettività passiva d'imposta e la solidarietà per il pagamento del tributo e delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia. Ha chiarito che la declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta nel 2018 aveva inciso soltanto sulla pretesa nei confronti delle ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione per le annualità antecedenti al 2011, per l'impossibilità di traslare l'imposta sulle commissioni già cristallizzate; non aveva invece escluso la soggettività passiva del bookmaker, che restava tenuto all'imposta unica per gli anni anteriori al 2011. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha escluso profili discriminatori o ostativi alla libertà di prestazione dei servizi nella disciplina italiana. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza della CTR del Lazio è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per il riesame della controversia e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    Per le annualità anteriori al 2011, il soggetto passivo dell'imposta unica resta anche il bookmaker che gestisce o fa gestire le scommesse, mentre la declaratoria di illegittimità costituzionale non elimina la debenza del tributo in capo a tale soggetto.

  • art. 1, comma 66, L. n. 220/2010

    La norma interpretativa chiarisce che l'imposta è dovuta anche quando la raccolta avvenga in assenza di concessione e che, se l'attività è svolta per conto di terzi, il soggetto per conto del quale è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento di imposta e sanzioni.

  • art. 48 bis d.lgs. n. 546/1992

    La richiesta di rinvio per consentire una conciliazione in udienza non è stata accolta perché la norma non si applica ai giudizi di cassazione.

  • art. 48 d.lgs. n. 546/1992

    La disciplina della conciliazione fuori udienza, come modificata dal d.lgs. n. 220/2023, si applica ai giudizi instaurati dal 4 gennaio 2024 e non al giudizio in esame.

  • art. 48 ter d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato nel contesto della riforma del processo tributario per la definizione e il pagamento delle somme dovute in caso di conciliazione in Cassazione.

  • art. 4 d.lgs. n. 220/2023

    Le nuove disposizioni processuali tributarie si applicano, per la parte rilevante, ai giudizi instaurati dopo il 4 gennaio 2024 e, per alcune specifiche lettere, anche ai giudizi pendenti in Cassazione; ciò non consente di estendere la conciliazione richiesta al caso concreto.

  • art. 53 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto che la tassazione delle ricevitorie per il periodo anteriore al 2011 violasse la capacità contributiva per l'impossibilità di traslare l'imposta sul bookmaker; tale ragione non vale per escludere la debenza del tributo in capo al bookmaker.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • L. n. 401/1989, art. 4, comma 4 bis

    È richiamata solo per confronto con la giurisprudenza penale, che ha escluso la punibilità della trasmissione di scommesse per bookmaker estero in contrasto con il diritto UE; ciò non incide sulla soggezione all'imposta unica.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, la declaratoria di illegittimità costituzionale relativa alle ricevitorie non comporta automaticamente l'esclusione della soggettività passiva del bookmaker per le annualità antecedenti al 2011.
  • La norma interpretativa del 2010 deve essere letta nel senso che il bookmaker, anche se privo di concessione o stabilito all'estero, è soggetto passivo del tributo e risponde in solido con l'intermediario che raccolga le scommesse per suo conto.
  • L'impossibilità di traslare il tributo sulle commissioni già pattuite può giustificare l'esclusione della pretesa verso la ricevitoria per il passato, ma non elimina il presupposto impositivo nei confronti del bookmaker.
  • La disciplina fiscale delle scommesse non viola di per sé i principi unionali di non discriminazione o libertà di stabilimento quando si applica in modo uniforme a tutti gli operatori che gestiscono scommesse sul territorio italiano.
  • L'accoglimento di una richiesta processuale di rinvio per conciliazione in Cassazione richiede una base normativa applicabile al giudizio pendente; le modifiche del processo tributario non operano retroattivamente oltre i casi espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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