Regolamento (UE) 2025/447
Regolamento (UE) 2025/447 della Commissione, del 7 marzo 2025, che modifica i regolamenti (CE) n. 2150/2002 e (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché i regolamenti (CE) n. 1726/1999, (CE) n. 1916/2000, (CE) n. 198/2006, (CE) n. 1062/2008 e (UE) n. 349/2011 della Commissione per quanto riguarda i riferimenti alla classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna una serie di atti statistici settoriali per sostituire i riferimenti alla NACE Rev. 2 con quelli compatibili con la NACE Rev. 2.1, introdotta dal regolamento delegato (UE) 2023/137. L'intervento mira a preservare comparabilità, coerenza e qualità delle statistiche europee in un contesto di cambiamento economico dovuto a globalizzazione e digitalizzazione. Sono previste scadenze differenziate di applicazione per consentire agli operatori di adattarsi ai nuovi requisiti di classificazione e trasmissione.
Modifica i riferimenti alla classificazione NACE Rev. 2 nei regolamenti statistici UE interessati, allineandoli alla NACE Rev. 2.1 e rinviando progressivamente l'applicazione dei nuovi obblighi di trasmissione dati.
Ambito di applicazione
Si applica alle statistiche europee disciplinate dai regolamenti (CE) n. 2150/2002, n. 1552/2005, n. 1726/1999, n. 1916/2000, n. 198/2006, n. 1062/2008 e (UE) n. 349/2011, vale a dire statistiche su rifiuti, formazione professionale nelle imprese, costo del lavoro, struttura delle retribuzioni, posti di lavoro vacanti e infortuni sul lavoro. Riguarda principalmente gli Stati membri e i flussi di dati trasmessi alla Commissione (Eurostat), con applicazione temporalmente differita: 1 gennaio 2026, 1 gennaio 2027, 1 gennaio 2028 e 1 gennaio 2030 a seconda dell'atto modificato e del periodo di riferimento. Il regolamento è rilevante ai fini del SEE e si applica direttamente in tutti gli Stati membri; la copertura di talune sezioni NACE e di imprese sotto determinate soglie dimensionali resta in alcuni casi facoltativa secondo gli atti modificati.
Regolamento (UE) 2025/447 della Commissione: aggiornamento dei riferimenti NACE nella normativa statistica UE
Il regolamento interviene su un insieme di atti statistici settoriali dell'Unione per sostituire i rinvii alla NACE Rev. 2 con riferimenti compatibili con la NACE Rev. 2.1. L'adeguamento risponde all'esigenza, evidenziata nei considerando, di preservare comparabilità, coerenza e allineamento con la classificazione internazionale delle attività economiche in un contesto di globalizzazione e digitalizzazione.
Finalità e contesto normativo
La NACE Rev. 2 era stata definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006; successivamente il regolamento delegato (UE) 2023/137 ha introdotto la classificazione aggiornata NACE Rev. 2.1. Per consentire agli utilizzatori di confrontare la versione precedente con quella aggiornata, era già stata messa a disposizione una tabella di concordanza corredata di note esplicative dal 1 agosto 2023. Il regolamento in esame recepisce tale aggiornamento nel corpo della normativa statistica derivata, in modo che gli obblighi di trasmissione dei dati restino espressi secondo una nomenclatura coerente con la nuova classificazione.
Ambito di applicazione materiale
L'intervento riguarda i regolamenti statistici relativi a:
- statistiche sui rifiuti;
- formazione professionale nelle imprese;
- costo del lavoro;
- struttura delle retribuzioni;
- posti di lavoro vacanti;
- infortuni sul lavoro.
Il cuore della modifica consiste nell'aggiornamento dei rinvii alla NACE in allegati, definizioni di campo di applicazione, modalità di stratificazione e output statistici. In diversi casi il regolamento specifica anche la copertura minima delle sezioni NACE interessate, le soglie dimensionali delle imprese e alcune esclusioni o facoltatività, ad esempio per la sezione P o per imprese con meno di 10 dipendenti.
Modifiche al regolamento (CE) n. 2150/2002 sulle statistiche dei rifiuti
Gli allegati I e II sono aggiornati per riferire le statistiche a tutte le attività classificate nelle sezioni da A a V della NACE. La nuova sezione 8 dell'allegato I dettaglia la produzione dei risultati, imponendo elaborazioni per una serie ampia di sezioni e divisioni, tra cui A, B, D, F, G esclusa la classe 46.87, H-V e la classe 46.87 per il commercio all'ingrosso di rottami e cascami.
È inoltre precisato che, per le attività economiche, le unità statistiche sono le unità locali o le unità di attività economica definite dal regolamento (CEE) n. 696/93, secondo il sistema statistico di ciascuno Stato membro. La relazione sulla qualità deve spiegare come la scelta dell'unità statistica influenzi la distribuzione settoriale dei raggruppamenti dei dati NACE.
Modifiche al regolamento (CE) n. 1552/2005 sulla formazione professionale nelle imprese
L'articolo 4 viene sostituito e stabilisce che le statistiche sulla formazione professionale nelle imprese coprono almeno le attività economiche delle sezioni da B a O e delle sezioni S e T della NACE. L'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), è aggiornato con il riferimento alle attività economiche in base alla NACE; il paragrafo 3 è riscritto per attribuire alla Commissione la determinazione dei requisiti di campionamento ed esattezza, delle dimensioni campionarie e delle specifiche di dettaglio della NACE e delle categorie di grandezza in cui i risultati possono essere ripartiti.
Modifiche al regolamento (CE) n. 1726/1999 sul costo del lavoro
Gli allegati II e III sono adeguati alla NACE Rev. 2.1. La definizione dei lavoratori copre lavoratori manuali, non manuali e personale manageriale nei settori privato e pubblico delle attività economiche classificate nelle sezioni B-O e Q-T della NACE, in imprese con almeno 10 dipendenti. La copertura della sezione P è facoltativa, così come quella dei dipendenti di imprese con meno di 10 dipendenti.
È poi ribadita una regola anti-doppio conteggio per i lavoratori somministrati: le ore prestate e i costi relativi a persone assunte da agenzie di lavoro interinale devono essere imputati alla classe NACE 78.20 dell'agenzia di lavoro, e non all'impresa utilizzatrice.
L'allegato III viene inoltre riformulato con tre tabelle nazionali/regionali: tabella A, dati nazionali per sezione e divisione NACE; tabella B, dati nazionali suddivisi per classi di ampiezza; tabella C, dati regionali a livello NUTS 1. Anche l'identificazione dell'ordine richiama espressamente le attività economiche della NACE.
Modifiche al regolamento (CE) n. 1916/2000 sulla struttura delle retribuzioni
L'allegato I precisa che la principale attività economica dell'unità locale deve essere indicata secondo la NACE. Nell'allegato II si conferma che le statistiche riguardano le attività delle sezioni B-O e Q-T delle imprese con almeno 10 dipendenti, mentre la sezione P e le imprese sotto la soglia sono facoltative. Anche qui si chiarisce che le ore dei lavoratori interinali vanno attribuite alla classe NACE 78.20 dell'agenzia di somministrazione, per evitare duplicazioni.
Modifiche al regolamento (CE) n. 198/2006 sulla formazione professionale
L'intervento aggiorna i riferimenti NACE negli allegati I, II, III e V. Il campione deve essere stratificato per categorie NACE e classi di dimensione; sono specificati criteri minimi di stratificazione, compreso un elenco di 20 categorie NACE. Sono inoltre riviste le regole di imputazione nei casi di dati mancanti, con soglie diverse per variabili quantitative e qualitative.
Sul piano della qualità, vengono aggiornati i contenuti delle sezioni relative a precisione e coerenza, imponendo il confronto con statistiche di altre fonti e con le statistiche strutturali sulle imprese per la variabile "numero di addetti", in funzione delle categorie NACE e delle classi di dimensione.
Modifiche al regolamento (CE) n. 1062/2008 sui posti di lavoro vacanti
Viene ridefinito l'allegato 1 con il livello di aggregazione della NACE per la trasmissione dei dati destagionalizzati e per la relazione sulla qualità. L'allegato 2, punto 2.2.6, prevede che una valutazione degli errori non campionari sia trasmessa per il numero totale dei posti vacanti e, ove possibile, al livello di aggregazione NACE e per classi di dimensione (1-9 addetti / 10+ addetti).
L'articolo 1 del regolamento modificato stabilisce inoltre che la trasmissione dei dati destagionalizzati inizia al più tardi quando sono disponibili serie cronologiche con almeno 16 periodi osservati al livello di aggregazione NACE previsto.
Modifiche al regolamento (UE) n. 349/2011 sugli infortuni sul lavoro
Gli allegati I, II e III sono sostituiti per aggiornare le variabili ESAW e i relativi codici. Tra le variabili obbligatorie figurano il numero del caso, l'attività economica del datore di lavoro al livello a 4 cifre della NACE, la professione della vittima secondo ISCO-08, età, sesso, tipo di lesione, parte del corpo lesa, ubicazione geografica secondo NUTS, data dell'infortunio, status professionale e giornate perdute. Alcune variabili, come l'ora dell'infortunio, le dimensioni dell'impresa e la nazionalità della vittima, sono facoltative.
Per la fase 3 ESAW, relativa a cause e circostanze, vengono elencate nove variabili, tra cui posto di lavoro, tipo di luogo, tipo di lavoro, attività fisica specifica, deviazione e contatto-modalità di lesione, tutte codificate secondo la metodologia ESAW. L'allegato III include anche il riferimento alla popolazione considerata in termini di sezioni, divisioni, gruppi e classi NACE, nonché un'esclusione specifica per i dati degli incidenti stradali mortali e degli incidenti mortali a bordo di mezzi di trasporto utilizzati in orario di lavoro da lavoratori non appartenenti alla sezione H della NACE.
Decorrenza e applicazione
Le modifiche non diventano immediatamente operative per tutti i flussi di dati. Gli articoli 1, 4 e 6 si applicano dal 1 gennaio 2026 per i periodi di riferimento che iniziano da tale data; l'articolo 7 dal 1 gennaio 2027; l'articolo 3 dal 1 gennaio 2028; gli articoli 2 e 5 dal 1 gennaio 2030. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento della base classificatoria NACE
Il regolamento prende atto dell'adozione della NACE Rev. 2.1 e modifica i riferimenti presenti nei regolamenti statistici interessati per allinearli alla nuova classificazione, evitando incoerenze nei flussi di dati e nelle aggregazioni settoriali.
Modifiche al regolamento (CE) n. 2150/2002 sulle statistiche dei rifiuti
Sono modificati gli allegati I e II: le statistiche sono compilate per tutte le attività classificate nelle sezioni da A a V della NACE; viene ridefinita la sezione 8 sui risultati, con elenco dettagliato delle sezioni, divisioni e della classe 46.87, nonché la disciplina delle unità statistiche e della relazione sulla qualità.
Modifiche al regolamento (CE) n. 1552/2005 sulla formazione professionale nelle imprese
L'articolo 4 è sostituito per definire il campo di applicazione: le statistiche coprono almeno le attività economiche delle sezioni da B a O e S e T della NACE. L'articolo 7 è aggiornato quanto ai riferimenti alle attività economiche in base alla NACE e ai poteri della Commissione su campionamento, esattezza e dettaglio delle categorie NACE.
Modifiche al regolamento (CE) n. 1726/1999 sul costo del lavoro
Gli allegati II e III sono aggiornati per riferire la copertura alle sezioni B-O e Q-T della NACE, con copertura opzionale della sezione P e delle imprese con meno di 10 dipendenti. Sono chiarite le regole per evitare doppi conteggi dei lavoratori interinali, attribuendo ore e costi alla classe NACE 78.20 dell'agenzia.
Modifiche al regolamento (CE) n. 1916/2000 sulla struttura delle retribuzioni
Sono aggiornati gli allegati I e II: la principale attività economica dell'unità locale va codificata secondo la NACE; la copertura riguarda le attività delle sezioni B-O e Q-T di imprese con almeno 10 dipendenti, con facoltatività per la sezione P e per imprese sotto soglia. Anche qui è precisato il trattamento dei lavoratori interinali.
Modifiche al regolamento (CE) n. 198/2006 sulle statistiche della formazione professionale
Gli allegati I, II, III e V sono modificati per definire la NACE come classificazione di riferimento, rafforzare la stratificazione del campione per categorie NACE e classi di dimensione, e aggiornare le regole di imputazione, precisione e coerenza.
Modifiche al regolamento (CE) n. 1062/2008 sui posti di lavoro vacanti
È aggiornato il livello di aggregazione NACE per la trasmissione dei dati destagionalizzati e la valutazione degli errori non campionari. La trasmissione dei dati destagionalizzati inizia al più tardi quando sono disponibili serie cronologiche di almeno 16 periodi osservati.
Modifiche al regolamento (UE) n. 349/2011 sugli infortuni sul lavoro
Sono sostituiti gli allegati I, II e III con un elenco dettagliato delle variabili ESAW di fasi 1, 2 e 3, che includono l'attività economica del datore di lavoro al livello a 4 cifre della NACE, nonché regole su popolazione considerata, copertura territoriale, status professionale e incidenti stradali mortali.
Decorrenza differita delle applicazioni
Gli articoli 1, 4 e 6 si applicano dal 1 gennaio 2026; l'articolo 7 dal 1 gennaio 2027; l'articolo 3 dal 1 gennaio 2028; gli articoli 2 e 5 dal 1 gennaio 2030, sempre con riguardo alla trasmissione dei dati per i periodi di riferimento che iniziano da tali date.
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