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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/454

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/454 della Commissione, del 7 marzo 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un gruppo di esperti scientifici indipendenti nel settore dell’intelligenza artificiale

Normativa europea32025R0454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione istituisce un gruppo di esperti scientifici indipendenti a supporto dell’attuazione dell’AI Act e definisce regole dettagliate su selezione, composizione, mandato, indipendenza, trasparenza e riservatezza. Disciplina inoltre le modalità con cui il gruppo può assistere l’Ufficio per l’IA e le autorità di vigilanza del mercato, nonché la procedura per le segnalazioni qualificate e per le richieste di accesso a documentazione e informazioni presso i fornitori di modelli di IA per finalità generali. La disciplina mira a garantire competenza multidisciplinare, equilibrio geografico e di genere, prevenzione dei conflitti di interesse e protezione di informazioni riservate e segreti commerciali.

Istituzione e disciplina di funzionamento di un gruppo di esperti scientifici indipendenti nel settore dell’intelligenza artificiale, nonché procedure per segnalazioni qualificate e richieste di assistenza all’Ufficio europeo per l’IA.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’istituzione, composizione, funzionamento e attività del gruppo di esperti scientifici indipendenti nel settore dell’intelligenza artificiale, creato per supportare l’attuazione del regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e per assistere l’Ufficio europeo per l’IA. Riguarda altresì le modalità con cui il gruppo, i suoi membri e le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica o scientifica, nonché la procedura per le segnalazioni qualificate verso l’Ufficio per l’IA. Si applica nell’ambito dell’Unione e, per effetto del testo rilevante ai fini del SEE, coinvolge anche gli Stati EFTA aderenti allo Spazio economico europeo ai fini della rappresentanza geografica; consente inoltre la nomina di cittadini di paesi terzi. È direttamente applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Istituzione di un gruppo di esperti scientifici indipendenti nel settore dell’intelligenza artificiale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/454 attua l’articolo 68 del regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), istituendo un gruppo di esperti scientifici indipendenti destinato a sostenere l’esecuzione del nuovo quadro europeo sull’intelligenza artificiale. Il testo risponde all’esigenza, evidenziata nei considerando, di disporre di competenze multidisciplinari e aggiornate per l’attività dell’Ufficio europeo per l’IA e per le autorità nazionali di vigilanza del mercato.

Ambito e finalità

Il regolamento disciplina due nuclei principali: da un lato, l’istituzione e il funzionamento del gruppo di esperti; dall’altro, le modalità con cui il gruppo può formulare segnalazioni qualificate e chiedere assistenza all’Ufficio per l’IA per l’esecuzione dei compiti attribuiti dall’articolo 68, paragrafo 3, dell’AI Act. La disciplina è costruita per garantire supporto tecnico-scientifico qualificato, ma anche per preservare indipendenza, imparzialità, obiettività e tutela delle informazioni riservate.

Composizione, selezione e mandato

Gli esperti sono nominati a seguito di invito pubblico a manifestare interesse, sulla base di criteri oggettivi fissati nell’invito stesso. Il numero dei membri è determinato per ciascun mandato dalla Commissione, in consultazione con il consiglio europeo per l’intelligenza artificiale, e non può superare in alcun caso 60. La selezione deve garantire competenze scientifiche, tecniche o sociotecniche multidisciplinari e interdisciplinari, pertinenti per l’esecuzione dell’AI Act, incluse, se del caso, competenze in materia di settori di applicazione, diritti fondamentali e uguaglianza.

La Commissione deve inoltre assicurare, nella misura del possibile, l’equilibrio di genere e un’equa rappresentanza geografica: per ciascuno Stato membro dell’Unione e per ciascun membro EFTA/SEE deve essere nominato almeno un esperto, purché vi siano candidati idonei, e non più di tre. I cittadini di Stati membri UE e di Stati EFTA/SEE devono rappresentare almeno quattro quinti del gruppo; è comunque possibile nominare anche cittadini di paesi terzi. Gli esperti non nominati confluiscono in un elenco di riserva valido per la durata del mandato.

Il mandato dura due anni ed è rinnovabile. La Commissione può destituire l’esperto che si dimetta o non soddisfi più i requisiti di indipendenza, riservatezza o segretezza; in caso di sostituzione, si ricorre preferibilmente all’elenco di riserva, garantendo continuità delle competenze, rappresentanza geografica ed equilibrio di genere.

Presidenza, segretariato e organizzazione dei lavori

All’inizio di ciascun mandato la Commissione nomina un presidente e un vicepresidente tra i membri del gruppo, su raccomandazione del gruppo stesso a maggioranza semplice. Il loro mandato coincide con quello del gruppo ed è rinnovabile una sola volta.

Il segretariato è svolto congiuntamente dall’Ufficio per l’IA e dal Centro comune di ricerca. Esso assicura il supporto operativo, individua e gestisce i conflitti di interessi, controlla il rispetto del regolamento interno e delle richieste di svolgimento dei compiti, e tratta le richieste di competenze supplementari provenienti dalle autorità di vigilanza del mercato e le richieste di sostegno degli Stati membri per l’esecuzione nazionale dell’AI Act. La Commissione, in consultazione con il presidente, nomina di volta in volta i membri incaricati dei singoli compiti, e può designare un relatore e due contributori.

Regolamento interno, trasparenza e pubblicità

Il gruppo adotta un regolamento interno a maggioranza semplice, su proposta e d’intesa con il segretariato. Tale regolamento deve disciplinare le procedure di svolgimento dei compiti, le regole di voto, anche con approvazione tacita, e le misure per garantire l’applicazione dei principi di indipendenza, imparzialità, obiettività e riservatezza. Il testo va riesaminato almeno ogni due anni e aggiornato se necessario.

Le attività del gruppo devono svolgersi in modo trasparente. La Commissione pubblica senza indebito ritardo i nomi degli esperti, i curricula e le dichiarazioni di interessi, riservatezza e impegno, il regolamento interno, i pareri o le raccomandazioni adottati nell’esecuzione dei compiti previsti dall’articolo 68, paragrafo 3, dell’AI Act, salvo i casi in cui la pubblicazione comporti divulgazione di segreti commerciali, informazioni commerciali riservate o interessi strategici dell’Unione, e le informazioni sulle audizioni tematiche con portatori di interessi.

Indipendenza, conflitti di interesse e riservatezza

Gli esperti agiscono a titolo personale e non possono delegare le proprie responsabilità. Devono essere indipendenti da qualsiasi fornitore di sistemi di IA o di modelli di IA per finalità generali; durante il mandato non possono avere rapporti contrattuali o di lavoro con tali soggetti. Devono presentare una dichiarazione di interessi, aggiornata prima della nomina o dell’iscrizione nell’elenco di riserva e ogni volta che cambino le circostanze, nonché una dichiarazione di impegno ad agire nell’interesse pubblico.

Sono previsti stringenti obblighi di riservatezza: gli esperti non possono divulgare informazioni riservate apprese nello svolgimento delle attività del gruppo, devono rispettare l’articolo 339 TFUE e le regole sulla protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate dell’Unione. La violazione di tali obblighi può condurre alla destituzione.

Retribuzione e spese

Gli esperti che svolgono incarichi come relatori o contributori per compiti richiesti dall’Ufficio per l’IA sono retribuiti secondo le disposizioni vigenti presso la Commissione. Sono altresì rimborsate le spese di viaggio e, se ritenute opportune dal segretariato, le spese di soggiorno, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Supporto alle autorità di vigilanza del mercato

Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri possono chiedere assistenza del gruppo per le proprie attività di vigilanza del mercato svolte ai sensi dell’AI Act. La richiesta deve indicare la finalità, essere limitata a tali attività e dimostrare necessità e proporzionalità. L’Ufficio per l’IA valuta la richiesta considerando anche la capacità disponibile del gruppo e l’esigenza di garantire un accesso effettivo agli esperti per tutti gli Stati membri. Se la richiesta è accolta, la Commissione nomina un relatore e due contributori. Il procedimento deve essere trattato entro due settimane dal ricevimento della richiesta completa.

Richieste di assistenza per documentazione e informazioni ai fornitori

Quando il gruppo ritiene necessario acquisire documentazione o informazioni da un fornitore di modelli di IA per finalità generali, può chiedere all’Ufficio per l’IA di presentare alla Commissione una richiesta formale ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 3, dell’AI Act. La domanda deve provenire dal relatore del compito ed essere sostenuta da almeno un terzo dei membri del gruppo. Deve spiegare perché il diniego dell’assistenza impedirebbe lo svolgimento del compito e perché la quantità, la portata, la granularità e il tipo di dati richiesti non eccedono il necessario.

L’Ufficio per l’IA verifica necessità e proporzionalità, tenendo conto della tutela dei segreti commerciali e delle informazioni riservate. Se accoglie la richiesta, la Commissione presenta la domanda al fornitore e l’Ufficio mette le informazioni a disposizione del relatore e dei contributori tramite mezzi tecnici sicuri. L’accesso è limitato nel tempo e richiede una dichiarazione del relatore sull’uso esclusivo delle informazioni per la finalità dichiarata e sulle garanzie di riservatezza. L’Ufficio può negare l’accesso in presenza di rischi ragionevolmente prevedibili per la sicurezza o la riservatezza dei dati. È previsto inoltre un obbligo di informativa periodica al consiglio per l’IA sulle richieste ricevute e sulle decisioni adottate.

Segnalazioni qualificate

Le segnalazioni qualificate all’Ufficio per l’IA richiedono una decisione del gruppo adottata almeno a maggioranza semplice. Devono essere motivate e contenere almeno le informazioni previste dall’articolo 90, paragrafo 3, dell’AI Act. L’Ufficio mette a disposizione un’interfaccia sicura per l’invio, la correzione, la modifica, il ritiro e la chiusura delle segnalazioni.

L’Ufficio valuta la segnalazione e decide se avviare le misure previste dagli articoli da 91 a 93 dell’AI Act; se non procede, chiude la segnalazione. Il trattamento deve avvenire entro due settimane dal ricevimento della segnalazione completa, con facoltà di chiedere integrazioni. Prima di avviare misure, l’Ufficio informa il consiglio per l’IA. Se le misure vengono avviate, il segretariato, d’intesa con il presidente, nomina un relatore e due contributori per assistere la Commissione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione e finalità del gruppo di esperti scientifici

L’articolo 2 istituisce il gruppo di esperti scientifici indipendenti nel settore dell’intelligenza artificiale. L’articolo 1 precisa che il regolamento disciplina sia l’istituzione e il funzionamento del gruppo, sia le condizioni, procedure e modalità per le segnalazioni qualificate e per le richieste di assistenza all’Ufficio per l’IA nell’esecuzione dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2024/1689.

Selezione, composizione e limiti numerici

L’articolo 3 prevede la nomina tramite invito pubblico a manifestare interesse, sulla base di criteri oggettivi. Il numero degli esperti per ciascun mandato è determinato dalla Commissione in consultazione con il consiglio europeo per l’intelligenza artificiale e indicato nell’invito, ma non può in alcun caso superare 60 membri. La selezione deve garantire competenze scientifiche, tecniche o sociotecniche multidisciplinari e aggiornate, indipendenza, imparzialità, obiettività e capacità di svolgere i compiti con diligenza. È richiesto, ove possibile, almeno un esperto e non più di tre per ciascuno Stato membro e per ciascun membro EFTA/SEE, con almeno quattro quinti dei membri cittadini di Stati membri UE o Stati EFTA/SEE; è possibile nominare anche cittadini di paesi terzi. È inoltre perseguito l’equilibrio di genere, privilegiando il genere sottorappresentato in caso di parità di qualifiche, e gli esclusi dalla nomina confluiscono in un elenco di riserva valido per il mandato.

Mandato, sostituzioni e leadership

L’articolo 4 stabilisce un mandato di due anni, rinnovabile. La Commissione può destituire l’esperto che si dimetta o che non soddisfi più le condizioni di indipendenza, riservatezza o segretezza previste dagli articoli 10, 13 e 339 TFUE. In caso di vacanza, il sostituto è scelto preferibilmente tra gli iscritti nell’elenco di riserva, o altrimenti tramite nuovo invito a manifestare interesse, assicurando continuità delle competenze, rappresentanza geografica ed equilibrio di genere. L’articolo 5 prevede la nomina, a inizio mandato, di un presidente e un vicepresidente da parte della Commissione su raccomandazione del gruppo a maggioranza semplice; il loro mandato segue quello del gruppo ed è rinnovabile una sola volta.

Segretariato e organizzazione dei lavori

L’articolo 6 affida congiuntamente all’Ufficio per l’IA e al Centro comune di ricerca il segretariato del gruppo. Il segretariato assicura il funzionamento efficiente del gruppo, gestisce i potenziali conflitti di interessi, monitora il rispetto del regolamento interno e delle richieste di svolgimento dei compiti ex articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689, e tratta le richieste di competenze supplementari delle autorità di vigilanza del mercato e le richieste di sostegno degli Stati membri per l’esecuzione nazionale dell’AI Act. L’articolo 7 consente alla Commissione, in consultazione con il presidente, di nominare per ciascun compito i membri incaricati, incluso un relatore e due contributori; sono inoltre previste audizioni tematiche con portatori di interessi, con pubblicazione delle partecipazioni e delle conclusioni sul sito della Commissione.

Regolamento interno e pubblicità dei lavori

L’articolo 8 impone l’adozione di un regolamento interno a maggioranza semplice, su proposta e d’intesa con il segretariato. Il regolamento interno deve disciplinare le procedure per i compiti del gruppo, le regole per garantire l’applicazione dei principi di indipendenza, imparzialità, obiettività, riservatezza e trasparenza, nonché le norme di voto, anche tramite approvazione tacita. Il regolamento va riesaminato almeno ogni due anni e reso accessibile al pubblico. L’articolo 12 impone la pubblicazione senza indebito ritardo dei nomi degli esperti, dei curricula e delle dichiarazioni di interessi, riservatezza e impegno, del regolamento interno, dei pareri o raccomandazioni e delle informazioni sulle audizioni tematiche, salvo i limiti derivanti da informazioni commerciali riservate, segreti commerciali o interessi strategici dell’Unione.

Retribuzione e rimborsi

L’articolo 9 prevede che, quando sono nominati relatori o contributori per compiti richiesti dall’Ufficio per l’IA ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689, gli esperti siano retribuiti secondo le disposizioni vigenti presso la Commissione. Sono inoltre rimborsate le spese di viaggio e, se ritenuto opportuno dal segretariato, le spese di soggiorno, nei limiti degli stanziamenti disponibili.

Indipendenza, conflitti di interessi, impegno e riservatezza

Gli articoli 10, 11 e 13 fissano i requisiti personali degli esperti. Gli esperti agiscono a titolo personale e non possono delegare le proprie responsabilità. Devono essere indipendenti da fornitori di sistemi di IA o di modelli di IA per finalità generali e, per tutta la durata del mandato, non possono avere rapporti contrattuali o di lavoro con tali fornitori. Devono presentare e aggiornare una dichiarazione di interessi e una dichiarazione di impegno ad agire nell’interesse pubblico; il mancato rispetto può comportare misure correttive e la destituzione. Devono inoltre rispettare gli obblighi di riservatezza, il segreto professionale ex articolo 339 TFUE e le regole sulla protezione di informazioni classificate e sensibili non classificate dell’UE; anche in questo caso la violazione può condurre alla destituzione.

Sostegno alle autorità di vigilanza del mercato

L’articolo 14 obbliga l’Ufficio per l’IA a mettere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato mezzi pratici per richiedere assistenza del gruppo per attività di vigilanza svolte ai sensi dell’AI Act. La richiesta deve indicare chiaramente la finalità, essere limitata alle attività di vigilanza del mercato e motivare necessità e proporzionalità. L’Ufficio valuta la richiesta tenendo conto della capacità del gruppo e dell’esigenza di accesso effettivo per tutti gli Stati membri; se accoglie, la Commissione nomina un relatore e due contributori. La richiesta deve essere trattata entro due settimane dal ricevimento di quella completa, con possibilità di richiedere informazioni supplementari.

Richieste di assistenza per documentazione e informazioni ai fornitori

Gli articoli 15, 16 e 17 disciplinano la richiesta di assistenza dell’Ufficio per l’IA quando il gruppo, tramite il relatore, chiede alla Commissione di domandare documentazione o informazioni a un fornitore di modelli di IA per finalità generali ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689. La richiesta può essere presentata dal relatore del compito, purché sostenuta da almeno un terzo dei membri del gruppo, e deve motivare perché l’accesso è necessario e proporzionato, precisando che la quantità, portata, granularità e tipologia delle informazioni non eccedano il necessario. L’Ufficio valuta la richiesta bilanciando l’esigenza di proteggere segreti commerciali e informazioni riservate; se la ritiene fondata, prepara la decisione della Commissione e consente l’accesso al relatore e ai contributori tramite mezzi sicuri. L’accesso è limitato nel tempo e richiede una dichiarazione sull’uso esclusivo delle informazioni e sulle garanzie di trattamento riservato; può essere negato in presenza di rischi ragionevolmente prevedibili per sicurezza o riservatezza. L’Ufficio riferisce periodicamente al consiglio per l’IA sulle richieste e sulle decisioni adottate.

Segnalazioni qualificate all’Ufficio per l’IA

Gli articoli 18 e 19 stabiliscono che la segnalazione qualificata ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 richiede una decisione del gruppo adottata almeno a maggioranza semplice. Le segnalazioni devono essere motivate e contenere almeno le informazioni previste dall’articolo 90, paragrafo 3. L’Ufficio per l’IA mette a disposizione un’interfaccia sicura per invio, correzione, modifica, ritiro e chiusura delle segnalazioni. L’Ufficio valuta la segnalazione e decide se attivare le misure previste dagli articoli da 91 a 93 del regolamento (UE) 2024/1689; se non procede, chiude la segnalazione. Il trattamento deve avvenire entro due settimane dal ricevimento della segnalazione completa, con eventuale richiesta di integrazioni. Prima di avviare le misure, l’Ufficio informa il consiglio per l’IA; se vengono avviate misure ex articoli da 91 a 93, il segretariato, in consultazione con il presidente, nomina un relatore e due contributori per assistere la Commissione.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 20 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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