Regolamento (UE) 2025/475
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/475 della Commissione, del 6 marzo 2025, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 7 marzo 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un nuovo dazio all’importazione per il riso semigreggio, codice NC 1006 20, diverso dal riso Basmati, fissandolo a 30 EUR/t. La misura deriva dal meccanismo previsto dall’accordo UE-USA sul metodo di calcolo dei dazi per il riso semigreggio e tiene conto dei quantitativi di titoli d’importazione rilasciati nel periodo 1° settembre 2024 - 28 febbraio 2025. Contestualmente, il regolamento abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2024/2403 e entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Fissazione del dazio all’importazione per il riso semigreggio, codice NC 1006 20, diverso dal riso Basmati, a decorrere dal 7 marzo 2025.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di riso semigreggio classificato al codice NC 1006 20, ad eccezione delle varietà di riso Basmati semigreggio indicate all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2835. Produce effetti in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione immediata dal 7 marzo 2025. Non riguarda il riso Basmati semigreggio né modifica il regime generale oltre il prodotto specifico considerato.
Fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/475 della Commissione interviene nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. La misura dà attuazione al metodo di calcolo dei dazi applicabili al riso semigreggio previsto dall’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio.
Presupposti dell’intervento
La Commissione rileva, sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, che per il periodo dal 1° settembre 2024 al 28 febbraio 2025 sono stati rilasciati titoli d’importazione per 158 350 tonnellate di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, esclusi i titoli relativi al riso Basmati. Tale dato impone la modifica del dazio all’importazione applicabile al prodotto, già fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2403.
Ambito materiale della disciplina
La nuova disciplina riguarda esclusivamente il riso semigreggio classificato al codice NC 1006 20, con esclusione del riso Basmati semigreggio indicato all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2835. Non emerge dal testo alcuna ulteriore distinzione per Stati membri o per tipologie di operatori, trattandosi di un atto direttamente applicabile nell’ordinamento di ciascuno Stato membro.
Contenuto normativo essenziale
L’articolo 1 stabilisce che il dazio all’importazione per il prodotto interessato è pari a 30 EUR/t. Il regolamento non introduce una procedura di autorizzazione, né obblighi documentali specifici per gli operatori, limitandosi a fissare il livello tariffario da applicare alle importazioni del bene individuato.
Coordinamento con la normativa previgente
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2403, assicurando la sostituzione del precedente livello di dazio con quello nuovo. Nel considerando finale la Commissione evidenzia inoltre l’esigenza che il dazio sia fissato entro dieci giorni dalla fine del periodo di riferimento, giustificando l’entrata in vigore immediata del nuovo regolamento.
Entrata in vigore e portata operativa
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con efficacia immediata dal 7 marzo 2025. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Determinazione del dazio all’importazione
Per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, diverso dalle varietà di riso Basmati semigreggio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2835, il dazio all’importazione è fissato in 30 EUR/t.
Abrogazione del precedente regolamento di esecuzione
È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2403 della Commissione, che disciplinava il dazio applicabile in precedenza per la stessa categoria di prodotto.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e il dazio deve essere fissato entro dieci giorni dalla fine del periodo di riferimento indicato nei considerando.
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