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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/441

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/441 della Commissione, del 6 marzo 2025, che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da condizioni climatiche avverse e calamità naturali in Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R0441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce una misura eccezionale di sostegno finanziario, con dotazione complessiva pari a 98,6 milioni di euro, per cinque Stati membri colpiti da eventi climatici estremi e calamità naturali nel 2024. La Commissione disciplina ripartizione degli importi, condizioni di utilizzo, possibilità di cofinanziamento nazionale e obblighi di comunicazione e controllo. La misura si fonda sull’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e mira a compensare le perdite economiche degli agricoltori senza generare distorsioni del mercato o sovracompensazioni.

Sostegno finanziario di emergenza dell’UE per gli agricoltori colpiti da condizioni climatiche avverse e calamità naturali in Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria.

Ambito di applicazione

Si applica alle misure di sostegno eccezionale attuate da Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria a favore degli agricoltori colpiti da perdite economiche dovute a condizioni climatiche avverse e calamità naturali verificatesi nel 2023-2024 nei rispettivi territori. L’aiuto dell’Unione è destinato ai settori e alle produzioni danneggiate nei Paesi indicati, con obbligo di trasferire integralmente il vantaggio economico agli agricoltori finali quando non siano beneficiari diretti. Restano esclusi gli interventi riconducibili agli articoli 219 e 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché le situazioni di turbativa del mercato o di rischi sanitari, animali o fitosanitari. Il regolamento si applica dalla sua entrata in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, con termine di ammissibilità dei pagamenti UE fissato al 30 settembre 2025.

Sostegno finanziario di emergenza per gli agricoltori colpiti da eventi climatici avversi in Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/441 istituisce una misura eccezionale di sostegno dell’Unione, adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La misura risponde a perdite economiche rilevanti subite da produttori agricoli in cinque Stati membri a seguito di eventi climatici estremi e calamità naturali verificatisi tra il 2023 e il 2024, con l’obiettivo di preservare la redditività delle aziende agricole e consentire una risposta rapida alla crisi.

Contesto e presupposti dell’intervento

La Commissione richiama, nei considerando, una serie di fenomeni meteorologici eccezionali: alluvioni e piogge torrenziali in Spagna; caldo estremo e ondate di calore in Croazia; siccità prolungata e temperature elevate a Cipro; forti oscillazioni termiche e precipitazioni intense in Lettonia; siccità e temperature anormalmente miti in Ungheria. Tali eventi hanno inciso su produzioni ortofrutticole, vitivinicole, olivicole, cerealicole, su colture industriali e su altri seminativi, compromettendo una parte consistente della produzione e determinando un problema specifico non riconducibile a turbative di mercato o a emergenze sanitarie.

Ripartizione dell’aiuto e finalità operative

L’aiuto dell’Unione è fissato in 98.600.000 EUR complessivi. La ripartizione massima è definita dall’articolo 1, paragrafo 2:

  • Spagna: 68.000.000 EUR
  • Croazia: 6.700.000 EUR
  • Cipro: 3.500.000 EUR
  • Lettonia: 4.200.000 EUR
  • Ungheria: 16.200.000 EUR

Gli importi devono essere utilizzati dagli Stati membri per misure di compensazione degli agricoltori più colpiti, con riferimento alle perdite economiche che incidono sulla redditività delle aziende nei settori e nelle produzioni danneggiate. La scelta delle misure deve avvenire in base a criteri oggettivi e non discriminatori e deve evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. È inoltre previsto che il vantaggio economico sia integralmente trasferito agli agricoltori quando il pagamento non avvenga direttamente a loro favore.

Ammissibilità della spesa e scadenze

Le spese sostenute dagli Stati membri per i pagamenti connessi alle misure sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se i pagamenti sono effettuati entro il 30 settembre 2025. Il regolamento chiarisce che, per gli importi fissati, il fatto generatore del tasso di cambio coincide con la data di entrata in vigore del regolamento. In tale contesto, la Commissione esclude l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127, poiché non sono ammissibili pagamenti oltre il 30 settembre 2025.

Cumulo, sostegno nazionale aggiuntivo e prevenzione della sovracompensazione

La misura può cumularsi con altri interventi finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Inoltre, gli Stati membri possono concedere un sostegno supplementare nazionale fino al 200% degli importi UE corrispondenti, purché ciò avvenga sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non produca distorsioni della concorrenza o sovracompensazioni. Tale sostegno nazionale aggiuntivo deve essere versato entro il 31 dicembre 2025. In ogni caso, gli Stati membri devono tener conto di eventuali altri aiuti pubblici o privati riconosciuti per le stesse perdite economiche, così da evitare che gli agricoltori ricevano compensazioni eccedenti il danno subito.

Obblighi informativi verso la Commissione

Il regolamento impone due distinti obblighi di comunicazione. Entro il 31 maggio 2025, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione informazioni dettagliate sulle misure da adottare, sui criteri di concessione, sugli effetti attesi, sui controlli, sulle precauzioni contro distorsioni e sovracompensazioni, sulla previsione mensile dei pagamenti fino al 30 settembre 2025, sul livello di sostegno nazionale aggiuntivo e sui controlli per garantire l’ammissibilità degli agricoltori e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Entro il 31 marzo 2026 devono poi comunicare gli importi effettivamente versati, il numero e il tipo di beneficiari e una valutazione dell’efficacia della misura, distinguendo, se del caso, tra aiuto dell’Unione e sostegno nazionale.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri destinatari. La sua struttura è quella tipica di una misura di emergenza agricola dell’Unione: finanziamento limitato nel tempo, ripartizione predeterminata, uso da parte degli Stati membri secondo criteri oggettivi, obblighi di rendicontazione e attenzione alla prevenzione di sovracompensazioni e distorsioni del mercato.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità della misura

La misura è adottata ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per far fronte a un problema specifico derivante da eventi climatici avversi e calamità naturali che hanno inciso in modo eccezionale sulla produzione agricola in Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria. La Commissione richiama l’esigenza di intervenire rapidamente per salvaguardare la redditività delle aziende agricole colpite.

Dotazione finanziaria e ripartizione tra Stati membri

È previsto un aiuto dell’Unione complessivo pari a 98.600.000 EUR, con tetti massimi per Stato membro: 68.000.000 EUR per la Spagna, 6.700.000 EUR per la Croazia, 3.500.000 EUR per Cipro, 4.200.000 EUR per la Lettonia e 16.200.000 EUR per l’Ungheria. L’assegnazione tiene conto del peso agricolo dei singoli Stati membri e dell’impatto degli eventi avversi.

Utilizzo dell’aiuto e criteri di distribuzione

Gli Stati membri interessati devono impiegare gli importi per compensare gli agricoltori più colpiti per le perdite economiche che incidono sulla redditività delle aziende nei settori e nelle produzioni danneggiate. La distribuzione deve avvenire secondo criteri oggettivi e non discriminatori, sulla base delle perdite effettive, ed essere strutturata in modo da evitare distorsioni del mercato o della concorrenza.

Beneficiari finali e trasferimento del vantaggio economico

Gli Stati membri devono garantire che gli agricoltori siano i beneficiari finali dell’aiuto. Se l’aiuto dell’Unione non è versato direttamente agli agricoltori, il vantaggio economico deve essere trasferito integralmente a questi ultimi.

Termine di ammissibilità dei pagamenti UE

Le spese sostenute dagli Stati membri per i pagamenti connessi alle misure sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se i pagamenti agli agricoltori sono effettuati entro il 30 settembre 2025. I pagamenti oltre tale data non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione.

Tasso di cambio per gli Stati non aderenti all’euro

Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il fatto generatore del tasso di cambio per gli importi fissati dal regolamento coincide con la data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Cumulo con altri strumenti e sostegno nazionale aggiuntivo

La misura può essere cumulata con altri interventi finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Gli Stati membri possono concedere un sostegno supplementare nazionale fino al 200% degli importi UE corrispondenti, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che non si determinino distorsioni della concorrenza o sovracompensazioni; tale sostegno nazionale deve essere versato entro il 31 dicembre 2025.

Divieto di sovracompensazione

Nell’erogazione dell’aiuto, gli Stati membri devono tenere conto di altri aiuti nazionali, dell’Unione o di regimi privati concessi per coprire le stesse perdite economiche, al fine di evitare sovracompensazioni.

Obblighi di comunicazione alla Commissione

Entro il 31 maggio 2025 gli Stati membri devono comunicare alla Commissione una descrizione delle misure, i criteri di concessione, l’effetto atteso, le verifiche previste, le misure anti-distorsive e anti-sovracompensazione, la previsione mensile dei pagamenti fino al 30 settembre 2025, il livello di sostegno nazionale aggiuntivo e i controlli sull’ammissibilità e sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Entro il 31 marzo 2026 devono notificare gli importi totali versati, distinguendo tra aiuto UE e sostegno nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell’efficacia della misura.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaaiuti di stato agricoligestione delle crisipolitica di mercato agricolafinanziamento della pac

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