Sentenza n. 5024/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 7 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 7 ottobre 2025 per l’attivazione del procedimento di rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione dell’appuntamento per formalizzare la domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza volta a ottenere il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per la presentazione della domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la condanna delle amministrazioni a provvedere entro trenta giorni e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad aveva fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato al 16 dicembre 2025. Tale attività ha comportato l’attivazione del procedimento e il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, limitatamente all’oggetto del giudizio. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in considerazione dell’elevato numero di istanze ricevute. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
azione avverso il silenzio; richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Il ricorso contro il silenzio è divenuto privo di oggetto perché l’amministrazione ha attivato il procedimento richiesto nelle more del giudizio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione di una domanda di visto integra l’attivazione del procedimento richiesto e, se soddisfa integralmente la pretesa oggetto del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l’attività amministrativa sopravvenuta realizzi pienamente la pretesa fatta valere nel giudizio contro il silenzio; non è quindi necessaria una decisione definitiva sul rilascio del visto quando l’oggetto specifico del ricorso era l’attivazione del procedimento e la fissazione dell’appuntamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →