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Sentenza

Sentenza del 31/01/2020 n. 349 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - omessa comunicazione dell'udienza - violazione del principio del contraddittorio - sussiste - nullità della sentenza - consegue. Processo tributario - violazione del contraddittorio - rimessione al giudice di primo grado - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la sentenza della Commissione tributaria è stata dichiarata nulla per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio a causa della mancata comunicazione dell'udienza; il giudizio è stato rimesso al giudice di prime cure per essere nuovamente discusso e deciso nel rispetto delle garanzie procedurali

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

omessa comunicazione alle parti, con congruo anticipo (almeno 30 giorni liberi), dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione; tale omissione ha comportato la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, impedendo alla parte di partecipare efficacemente al processo

Norme richiamate

  • Costituzione italiana, art. 24

    garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento; la mancata comunicazione dell'udienza è stata ritenuta incompatibile con questa garanzia

  • Costituzione italiana, art. 111

    tutela il giusto processo e le garanzie procedurali (tra cui il contraddittorio); l'omessa comunicazione ha leso tali garanzie determinando la nullità

  • Normativa del processo tributario (principi operativi)

    in base ai principi del processo tributario è prescritta una comunicazione tempestiva dell'avviso di udienza alle parti; l'inosservanza di tale obbligo costituisce causa di nullità della decisione per violazione del contraddittorio

Massime di principio

  • L'omessa notifica o comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza in tempi utili (in concreto, almeno 30 giorni liberi prima) integra una violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, con conseguente nullità del procedimento e della sentenza.
  • La nullità determinata da violazione del contraddittorio è idonea a far disporre la rimessione del giudizio al giudice di primo grado per un nuovo esame, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa.
  • Spetta al giudice accertare l'effettiva lesione del contraddittorio: se la parte ha avuto la possibilità effettiva di partecipare e difendersi, la carenza di notifica può essere pura formalità sanabile; se invece ha impedito la partecipazione/controdeduzione, discende la nullità.
  • Le amministrazioni e gli uffici giudiziari devono curare la regolarità delle comunicazioni processuali: l'inadempimento può essere impugnato dal soggetto interessato con effetti potenzialmente radicali (annullamento della sentenza).
  • In situazioni analoghe, il ricorrente deve far valere tempestivamente l'omessa comunicazione come vizio processuale e chiedere la dichiarazione di nullità o, in subordine, la rinnovazione del giudizio.

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