Cassazione Penale, Sentenza n. 21555/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione per il periodo dall'11/11/2008 al 9/11/2009, relativa alla custodia cautelare in carcere disposta nell'ambito di indagini per traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente era poi stato assolto in appello con sentenza divenuta irrevocabile nel 2020. La Corte territoriale aveva rigettato la domanda ritenendo che il Calderoni, con plurimi contatti e conversazioni in codice con un soggetto (Bruno Evangelista) riconducibile all'ambiente del traffico di stupefacenti, avesse dato causa con colpa grave al mantenimento della misura cautelare, inducendo in errore l'autorità giudicante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'orientamento della Corte d'appello. Ha ritenuto congrua la valutazione secondo cui il linguaggio criptico nelle intercettazioni e le frequentazioni ambigue con un soggetto coinvolto in traffici illeciti costituivano condotte caratterizzanti colpa grave ai sensi dell'art. 314 c.p.p., idonee a impedire il riconoscimento dell'equa riparazione. Ha inoltre escluso contrasto con l'art. 5 CEDU e con la normativa UE/italiana sulle garanzie processuali; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali senza riconoscere rimborso spese al Ministero.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Prevede l'esclusione dall'equa riparazione per chi abbia dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa.
art. 5 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Garantisce il diritto alla libertà e alla sicurezza; la Corte ha ritenuto che la disciplina nazionale che esclude l'indennizzo per chi abbia concorso con colpa grave alla custodia cautelare non contrasti con l'art. 5, posto che la CEDU impone l'indennizzo per la detenzione preventivamente formalmente illegittima.
Direttiva UE 2016/343
Rafforza garanzie processuali (es. diritto alla difesa e al silenzio); la Corte ha rilevato che le modifiche introdotte a livello nazionale (d.lgs. n.188/2021) tutelano l'esercizio della facoltà di non rispondere ma non incidono sulla valutazione di condotte diverse che possano integrare colpa grave.
d.lgs. n. 188/2021 (attuazione Direttiva 2016/343)
Ha aggiunto che l'esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione; non elimina però la possibilità per il giudice di valutare altre condotte come colpa grave ai fini dell'art. 314 c.p.p.
art. 64, comma 3, lett. b) (richiamato)
Norma collegata al diritto di non rispondere nell'interrogatorio; la Corte sottolinea che l'esercizio di tale facoltà non può essere usato per escludere a priori la valutazione di altre condotte rilevanti ai fini della colpa grave.
Massime di principio
- La domanda di riparazione per ingiusta detenzione richiede che il richiedente non abbia concorso, con dolo o colpa grave, a causare l'adozione o il mantenimento della misura cautelare; il giudice deve accertare questa circostanza d'ufficio.
- L'uso di linguaggio 'in codice' in conversazioni intercettate può costituire indice di colpa grave se, ex ante, era idoneo a far apparire la partecipazione a un'attività illecita e a indurre l'autorità a disporre la custodia cautelare.
- Frequentazioni ambigue con persone riconducibili a un'organizzazione dedita a traffici illeciti possono integrare, per grave imprudenza e concausalità, un comportamento ostativo all'indennizzo quando siano oggettivamente idonee a creare l'apparenza di partecipazione al reato.
- Deve sussistere un nesso causale (anche solo concausale) tra la condotta del richiedente e l'adozione della misura cautelare: condotte lontane dalla causalità non impediscono l'indennizzo.
- L'esercizio del diritto di non rispondere durante l'interrogatorio non può essere considerato di per sé causa ostativa alla riparazione, ma non preclude la valutazione autonoma di altre condotte (comportamenti, intercettazioni, frequentazioni) rilevanti ai fini della colpa grave.
- La disciplina nazionale che esclude l'indennizzo in presenza di colpa grave è compatibile con la CEDU nella misura in cui la CEDU impone indennizzo per detenzioni formalmente illegittime, mentre il regime italiano regola l'equa riparazione anche quando la custodia fosse formalmente legittima ma sostanzialmente ingiusta a causa di fatti del detenuto.
- In casi simili, il difensore dovrebbe puntare a dimostrare l'assenza di nesso causale e l'innocuità delle frequentazioni e delle conversazioni (es. contestare l'interpretazione del codice, dimostrare scarsa rilevanza o incertezza degli elementi intercettati) per vincere la presunzione di autorevolezza delle emergenze captative.
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