Cassazione Penale, Sentenza n. 17465/2025 del 08/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Laratta ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. (custodia cautelare in carcere). Ha censurato la ritenuta sussistenza dei gravi indizi circa la sua qualifica di "organizzatore" di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (art. 74 DPR 309/1990), sostenendo che la motivazione è generica e confonde la sua posizione con quella del fratello, che gli atti non contengono elementi individualizzanti idonei a qualificare un ruolo apicale e che le esigenze cautelari non sussisterebbero (tempo dall'ultima condotta nel 2022, arresti dei vertici, assenza di condotte successive). I ricorsi deducono violazioni di legge e vizi di motivazione richiamando, fra gli altri, gli artt. 273, 192, 125 co. 3 e 274 c.p.p. e l'art. 74 DPR n. 309/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendoli manifestamente infondati. Ha ritenuto le censure generiche, riproposizione di questioni di merito già affrontate e non pertinenti per il sindacato in sede di legittimità, e ha confermato che l'ordinanza del Tribunale del riesame conteneva una motivazione adeguata e logica. La sentenza ha richiamato le risultanze indiziarie valutate (intercettazioni telefoniche e ambientali, videosorveglianza, perquisizioni e sequestri, arresti in flagranza, dichiarazioni di collaboratore) che avrebbero dimostrato la struttura piramidale dell'associazione e la posizione apicale di Laratta: ospitare riunioni, decidere canali di approvvigionamento, individuare clienti stabili, fissare prezzi, stabilire alleanze tra piazze di spaccio, dare direttive ai pusher e fissare quote per il sostegno ai carcerati. Ha inoltre sottolineato la presunzione cautelare derivante dall'art. 74 DPR 309/1990 e la congruità della valutazione circa il pericolo di reiterazione. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, e trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norma contestata (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). La Corte ha richiamato la doppia presunzione cautelare che da tale titolo di reato discende (sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. e adeguatezza della custodia in carcere), rendendo più difficoltoso il superamento della misura cautelare.
art. 273 cod. proc. pen.
Riferimento al regime delle misure cautelari e al requisito della gravità indiziaria. La Cassazione ha ricordato che le censure in sede di legittimità devono denunziare violazioni di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione.
art. 192 cod. proc. pen.
Norme relative alle prove (intercettazioni). Dalla decisione emerge che le intercettazioni e le emergenze investigative sono state ritenute elementi indiziari validi e adeguatamente valorizzati nel provvedimento impugnato.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nelle doglianze sulla motivazione. La Corte ha precisato che il sindacato in Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito sul peso degli indizi, purché la motivazione sia congrua e priva di errori logico-giuridici.
art. 274 cod. proc. pen.
Riguarda le esigenze cautelari. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, tenendo conto della gravità dei fatti e dei precedenti dell'indagato.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulla comunicazione/adempimenti a carico dell'istituto penitenziario. La sentenza dispone la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto per gli adempimenti previsti.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al mancato riconoscimento di esonero dal pagamento della somma dovuta alla Cassa delle ammende: non sussistono ragioni per l'esonero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo se denuncia violazioni normative specifiche o manifesta illogicità della motivazione: non è lo strumento per rinnovare la valutazione di merito sugli elementi di fatto o sul peso degli indizi.
- Per qualificare un ruolo di "organizzatore" in un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico servono elementi individualizzanti e concreti (intercettazioni, riunioni organizzative, direttive impartite, potere decisionale su approvvigionamenti, prezzi, clienti, ripartizione delle piazze). La presenza di tali elementi rafforza la gravità indiziaria.
- L'art. 74 DPR 309/1990 comporta una presunzione cautelare che rende più ostico per la difesa il superamento della custodia in carcere: occorrono elementi chiari e recenti che attestino la venuta meno delle esigenze cautelari (assenza di condotte successive, cambiamento oggettivo delle condizioni, perdita della capacità operativa dell'organizzazione).
- Nelle impugnazioni cautelari è strategico concentrare le censure su errori logico-giuridici evidenti o su omissioni specifiche nella motivazione (ad es. mancanza di collegamento tra singoli indizi e conclusione di responsabilità), anziché proporre generiche contestazioni dei fatti.
- Per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari occorre documentare fattori concreti che abbattano il rischio di reiterazione: tempo trascorso dall'ultima condotta è utile ma non determinante se permangono elementi che evidenziano pericolosità o contatti con la struttura criminale.
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