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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20858/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale dell'esecuzione che aveva rigettato l'incidente di esecuzione volto a ottenere la dichiarazione di nullità/inesistenza/inefficacia dell'ingiunzione a demolire n.61/2013 (ovvero, in via subordinata, la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione). Argomentava che, nonostante l'avvenuta demolizione, sussisteva interesse a far dichiarare l'inefficacia dell'ingiunzione; contestava la mancata considerazione della pendenza di una istanza di condono (a firma del promissario acquirente Oliva Gaetano) e chiedeva che il tribunale verificasse lo stato e la condonabilità della pratica; inoltre, lamentava l'omesso esame di nuove deduzioni tecniche (perizia del 12.4.2023) attinenti alla domanda di condono, al nulla osta paesaggistico e al rischio idrogeologico (fattore R4).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la carenza di interesse della ricorrente in ragione dell'intervenuta demolizione, esauritosi così il titolo esecutivo e la competenza del giudice dell'esecuzione. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo e manifestamente infondati il secondo e il terzo: la domanda di condono prodotta da un mero promissario acquirente era irrilevante perché il promotore non risultava legittimato (secondo la normativa il legittimato è il proprietario, il titolare della concessione, il committente, il costruttore, il direttore dei lavori o gli eredi), la domanda non aveva avuto sviluppi utili e non era stata documentata in modo serio e concreto; la presunta istanza di nulla osta paesaggistico e le nuove deduzioni tecniche non erano idonee a rimettere in discussione l'ordinanza. La Corte ha altresì disposto che la ricorrente sostenga le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, ha ordinato il versamento di euro 5.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Legge 28 febbraio 1985, n.47 (artt. 6 e 38, comma 5)

    Individuazione dei soggetti legittimati a presentare istanza di sanatoria (proprietario, titolare della concessione edilizia, committente, costruttore, direttore dei lavori; gli eredi sono peculiari casi riconosciuti). La Corte ha ritenuto che un mero promissario acquirente non sia legittimato.

  • Legge 23 dicembre 1994, n.724 (art.39, comma 6)

    Richiamata in relazione ai riferimenti normativi sul condono edilizio integrando la cornice normativa che limita i soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza.

  • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (art.146)

    Norma richiamata sul procedimento di autorizzazione paesaggistica: la Corte richiama che, nei casi di opere in area sottoposta a vincolo paesaggistico, la soprintendenza dispone di termini più ampi per il parere e che l'eventuale decorso infruttuoso può configurare silenzio-rifiuto; il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria è disciplinato con rigore.

  • Legge 28 febbraio 1985, n.47 (art.32, comma 1)

    Richiama il ruolo della soprintendenza/autorità paesaggistica nella formulazione del parere per il rilascio della sanatoria in aree vincolate.

  • Codice di procedura penale (art. 619, comma 1)

    Consente alla Corte di correggere la motivazione se la decisione in diritto è comunque corretta; applicato per dire che il mancato accoglimento di argomentazioni giuridiche delle parti non costituisce per sé vizio di motivazione quando la decisione in diritto sia corretta.

  • Codice di procedura penale (art. 616)

    Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186

    Citata in relazione ai criteri di valutazione delle sanzioni per ricorsi infondati o temerari; la Corte di Cassazione ha ritenuto però che, pur non essendo ravvisabile colpa grave, fosse equo disporre un versamento di euro 5.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • L'interesse ad ottenere pronunce sul titolo esecutivo si estingue con l'effettiva esecuzione (ad es. demolizione): una volta esaurito l'effetto dell'ordine di demolizione viene meno la competenza del giudice dell'esecuzione e l'incidente di esecuzione può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
  • Una domanda di condono può incidere sulla prosecuzione dell'esecuzione solo se prospettata in modo concreto e provvisto di elementi che ne dimostrino la portata effettiva (legittimazione del richiedente, sviluppi amministrativi utili, istanze/autorizzazioni paesaggistiche effettivamente presentate e in corso), non con generiche allegazioni.
  • La legittimazione a promuovere la sanatoria è rimessa ai soggetti indicati dalla legge (proprietario, titolare della concessione, committente, costruttore, direttore dei lavori, eredi); il mero promissario acquirente, di norma, non è titolato a produrre effetti impeditivi sull'esecuzione.
  • L'onere della parte, nel processo penale, consiste in un onere di allegazione (non di prova) per portare alla conoscenza dell'ufficio elementi nuovi e concreti idonei a invertire l'esito; allegazioni vaghe o non documentate non sono sufficienti a sospendere o revocare misure esecutive già eseguite o in corso.
  • Argomentazioni che consistono in mere questioni giuridiche disattese dal giudice non costituiscono automaticamente vizio di motivazione: se sono infondate la loro disattesa non configura illegittimità, e se la decisione in diritto è corretta la motivazione può essere considerata emendabile ai sensi dell'art.619 c.p.p.
  • In caso di ricorso inammissibile o palesemente infondato la Corte può condannare il ricorrente alle spese e disporre, in via equitativa, versamenti alla Cassa delle Ammende, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale sulla materia.

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