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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25547/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese per esistenza di procedimento connesso e mancata valutazione della comunanza probatoria; (2) doglianza sulla mancata prova e sull'insufficiente motivazione circa la responsabilità per percosse in danno di Guerini Elvira, con richiesta di più penetrante verifica della attendibilità della persona offesa; (3) contestazione della sussistenza del reato di minaccia (art. 612 c.p.), per presunto travisamento e omissione di testimonianze favorevoli alla difesa e per la mancata verifica della concreta intimidazione; (4) censura relativa alle lesioni (capo d), lamentando contraddittorietà e inattendibilità delle dichiarazioni di Corsi Roberto e insufficiente prova della dinamica dell'investimento con trattore e della riconducibilità al ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo (inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese) è ritenuto manifestamente infondato e aspecifico perché la Corte territoriale ha correttamente verificato l'assenza di un collegamento spazio-temporale e probatorio idoneo a integrare il presupposto di procedimento connesso; inoltre il ricorrente non ha indicato in modo specifico gli atti affetti dal vizio né dimostrato la loro incidenza decisiva. I secondi e terzo motivi sono inammissibili perché contengono doglianze di fatto e propongono una rivalutazione delle fonti di prova riservata al merito; la Corte ha richiamato la possibilità di fondare la condanna anche sulle dichiarazioni della persona offesa purché il giudice di merito verifichi e motivi adeguatamente credibilità e attendibilità. Il quarto motivo è anch'esso inammissibile per i medesimi limiti, con richiamo all'impossibilità per la Cassazione di effettuare una rinnovata lettura del materiale probatorio. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00; condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Definisce i motivi per il ricorso per cassazione (lett. b, c, e richiamate): la Corte controlla vizi di diritto, motivazione mancante/contraddittoria/manif. illogica o violazioni di norme processuali; molte doglianze del ricorrente sono ritenute inammissibili perché attengono a valutazioni di fatto riservate al merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione della testimonianza. La Corte ricorda che l'art.192 comma 3 (sull'obbligo di riscontro rigoroso) non si applica direttamente alle dichiarazioni della persona offesa: queste possono fondare la condanna se il giudice di merito verifica e motiva adeguatamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca.

  • art. 371 cod. proc. pen.

    Disciplina i casi di procedimento connesso; per ravvisare collegamento probatorio utile a rendere inutilizzabili dichiarazioni occorre un preciso e oggettivo legame spazio-temporale, identità soggettiva e che un reato abbia favorito o motivato l'altro; tale collegamento non è stato dimostrato nel caso.

  • art. 612 cod. pen.

    Delitto di minaccia: è reato di pericolo valutato con criterio medio; non è necessario che la vittima si sia effettivamente sentita intimidita: basta la potenziale idoneità della condotta ad incidere sulla libertà morale della vittima.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze formali della declaratoria di inammissibilità del ricorso, compresa la condanna alle spese e altre sanzioni previste per rigetti o inammissibilità determinate da profili di colpa.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio; la Corte osserva che tale principio non amplia il sindacato della Cassazione sulle valutazioni di merito e che chi deduce vizio di motivazione deve fondarsi su elementi processuali concreti e non su ipotesi congetturali.

Massime di principio

  • La censura sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni di persone offese per esistenza di procedimenti connessi richiede la puntuale indicazione dell'elemento oggettivo di collegamento probatorio (spazio-temporale e di riscontro) e la dimostrazione della rilevanza decisiva di tale inutilizzabilità sulla decisione impugnata.
  • In Cassazione non è permessa una rinnovata valutazione dei fatti: i motivi che si sostanziano in una diversa lettura degli atti o nella semplice contestazione dell'attendibilità dei testi sono, di regola, inammissibili; il rimedio è ammissibile solo se si deduce un vizio di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, o un travisamento della prova decisivo e specificamente indicato.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole reggere una condanna purché il giudice di merito dia motivazione rigorosa e penetrante sulla loro credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca; la costituzione di parte civile o l'esistenza di interessi patrimoniali non escludono automaticamente la prova ma richiedono maggiore accuratezza nella motivazione.
  • Per il reato di minaccia (art. 612 c.p.) è sufficiente l'idoneità potenziale della condotta a intimidire una persona media: non è necessario provare uno stato soggettivo di effettiva paura della vittima.
  • Chi impugna deve indicare con precisione gli atti affetti da vizio e spiegare l'incidenza decisiva di tali atti sulla decisione: genericità e mancata specificazione espongono il ricorrente a inammissibilità e sanzioni economiche.

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