Cassazione Penale, Sentenza n. 25547/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese per esistenza di procedimento connesso e mancata valutazione della comunanza probatoria; (2) doglianza sulla mancata prova e sull'insufficiente motivazione circa la responsabilità per percosse in danno di Guerini Elvira, con richiesta di più penetrante verifica della attendibilità della persona offesa; (3) contestazione della sussistenza del reato di minaccia (art. 612 c.p.), per presunto travisamento e omissione di testimonianze favorevoli alla difesa e per la mancata verifica della concreta intimidazione; (4) censura relativa alle lesioni (capo d), lamentando contraddittorietà e inattendibilità delle dichiarazioni di Corsi Roberto e insufficiente prova della dinamica dell'investimento con trattore e della riconducibilità al ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo (inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese) è ritenuto manifestamente infondato e aspecifico perché la Corte territoriale ha correttamente verificato l'assenza di un collegamento spazio-temporale e probatorio idoneo a integrare il presupposto di procedimento connesso; inoltre il ricorrente non ha indicato in modo specifico gli atti affetti dal vizio né dimostrato la loro incidenza decisiva. I secondi e terzo motivi sono inammissibili perché contengono doglianze di fatto e propongono una rivalutazione delle fonti di prova riservata al merito; la Corte ha richiamato la possibilità di fondare la condanna anche sulle dichiarazioni della persona offesa purché il giudice di merito verifichi e motivi adeguatamente credibilità e attendibilità. Il quarto motivo è anch'esso inammissibile per i medesimi limiti, con richiamo all'impossibilità per la Cassazione di effettuare una rinnovata lettura del materiale probatorio. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00; condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Definisce i motivi per il ricorso per cassazione (lett. b, c, e richiamate): la Corte controlla vizi di diritto, motivazione mancante/contraddittoria/manif. illogica o violazioni di norme processuali; molte doglianze del ricorrente sono ritenute inammissibili perché attengono a valutazioni di fatto riservate al merito.
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione della testimonianza. La Corte ricorda che l'art.192 comma 3 (sull'obbligo di riscontro rigoroso) non si applica direttamente alle dichiarazioni della persona offesa: queste possono fondare la condanna se il giudice di merito verifica e motiva adeguatamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca.
art. 371 cod. proc. pen.
Disciplina i casi di procedimento connesso; per ravvisare collegamento probatorio utile a rendere inutilizzabili dichiarazioni occorre un preciso e oggettivo legame spazio-temporale, identità soggettiva e che un reato abbia favorito o motivato l'altro; tale collegamento non è stato dimostrato nel caso.
art. 612 cod. pen.
Delitto di minaccia: è reato di pericolo valutato con criterio medio; non è necessario che la vittima si sia effettivamente sentita intimidita: basta la potenziale idoneità della condotta ad incidere sulla libertà morale della vittima.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze formali della declaratoria di inammissibilità del ricorso, compresa la condanna alle spese e altre sanzioni previste per rigetti o inammissibilità determinate da profili di colpa.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio; la Corte osserva che tale principio non amplia il sindacato della Cassazione sulle valutazioni di merito e che chi deduce vizio di motivazione deve fondarsi su elementi processuali concreti e non su ipotesi congetturali.
Massime di principio
- La censura sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni di persone offese per esistenza di procedimenti connessi richiede la puntuale indicazione dell'elemento oggettivo di collegamento probatorio (spazio-temporale e di riscontro) e la dimostrazione della rilevanza decisiva di tale inutilizzabilità sulla decisione impugnata.
- In Cassazione non è permessa una rinnovata valutazione dei fatti: i motivi che si sostanziano in una diversa lettura degli atti o nella semplice contestazione dell'attendibilità dei testi sono, di regola, inammissibili; il rimedio è ammissibile solo se si deduce un vizio di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, o un travisamento della prova decisivo e specificamente indicato.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole reggere una condanna purché il giudice di merito dia motivazione rigorosa e penetrante sulla loro credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca; la costituzione di parte civile o l'esistenza di interessi patrimoniali non escludono automaticamente la prova ma richiedono maggiore accuratezza nella motivazione.
- Per il reato di minaccia (art. 612 c.p.) è sufficiente l'idoneità potenziale della condotta a intimidire una persona media: non è necessario provare uno stato soggettivo di effettiva paura della vittima.
- Chi impugna deve indicare con precisione gli atti affetti da vizio e spiegare l'incidenza decisiva di tali atti sulla decisione: genericità e mancata specificazione espongono il ricorrente a inammissibilità e sanzioni economiche.
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