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Sentenza

Sentenza n. 657/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR che aveva riconosciuto il diritto del minore a un trattamento ABA di 20 ore settimanali fino al compimento dei 12 anni, direttamente o tramite rimborso delle terapie private, e disposto pagamenti risarcitori e restitutori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitore del minore)

Prevale il privato

La controversia

La madre, in proprio e quale rappresentante del minore affetto da disturbo dello spettro autistico, ha chiesto l'ottemperanza della precedente sentenza definitiva del TAR, deducendo che l'ASP non aveva garantito la presa in carico terapeutica né rimborsato le spese sostenute per le terapie ABA private dalla pubblicazione della sentenza. Ha chiesto la nomina di un commissario ad acta. L'ASP ha sostenuto di avere adempiuto alle statuizioni economiche con una determina di liquidazione e di avere attivato la presa in carico diretta, convocando i genitori e proponendo l'inserimento presso una struttura convenzionata; ha imputato il mancato trattamento al rifiuto della famiglia, motivato dalla volontà di preservare la continuità terapeutica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alle statuizioni economiche e restitutorie già liquidate dall'ASP con determina successiva all'avvio del giudizio: € 22.014,65 alla madre per danni patrimoniali e non patrimoniali e rimborso dell'anticipo CTU, € 1.844,00 per spese di giudizio distratte al difensore e € 244,00 a saldo delle spese CTU. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza quanto al trattamento terapeutico: il giudicato aveva accertato un diritto soggettivo del minore e imposto, senza condizioni, la presa in carico per 20 ore settimanali di terapia con metodologia ABA fino ai 12 anni, direttamente o tramite rimborso delle prestazioni private. La convocazione e la proposta di inserimento presso una struttura convenzionata, intervenute solo dopo la notifica del ricorso, non costituivano adempimento: non indicavano una data certa di presa in carico e non assicuravano il rimborso delle terapie nel periodo intermedio. Il rifiuto dei genitori era giustificato dalla necessità di garantire la continuità delle cure, già svolte dal minore dal 2021, e dal mancato rimborso. L'ASP è stata quindi ordinata a dare integrale esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza, assicurando nel frattempo il rimborso documentato delle prestazioni private fino all'eventuale presa in carico diretta. In caso di ulteriore inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, con ulteriori 60 giorni per operare su istanza della ricorrente. Il commissario dovrà anche assicurare gli stanziamenti e le fasi di impegno, liquidazione e pagamento; la carenza di fondi o di cassa non è causa legittima per impedire l'esecuzione. Spese compensate, salvo rimborso del contributo unificato da parte dell'ASP, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    In accoglimento del ricorso, deve, quindi, essere ordinato all’amministrazione convenuta di dare piena ed integrale esecuzione, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, al capo della sentenza in epigrafe con cui la stessa è stata condannata “alla definitiva presa in carico del minore al fine di dare attuazione, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, al progetto terapeutico summenzionato per n. 20 ore settimanali fino al compimento del 12° anno di età, fatto salvo l’obbligo di rivalutarne alla scadenza le condizioni ai fini di una eventuale prosecuzione del trattamento terapeutico”.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine e, in caso di ulteriore inadempimento, nominare un commissario ad acta; l'esecuzione deve rispettare contenuto e modalità alternative già fissate dal titolo.

Massime di principio

  • Quando il giudicato accerta il diritto soggettivo di un minore a uno specifico trattamento sanitario e condanna l'azienda sanitaria alla presa in carico secondo un progetto terapeutico definito, l'amministrazione non può degradare l'obbligo a una mera valutazione sull'eventuale ammissibilità del trattamento: deve assicurare il trattamento secondo le prescrizioni vincolanti del titolo.
  • Se il giudicato prevede l'erogazione diretta del trattamento oppure, in alternativa, il rimborso delle prestazioni private, l'amministrazione deve garantire una delle due modalità e, fino all'effettiva presa in carico diretta, rimborsare le prestazioni private documentate.
  • Una proposta di inserimento in una struttura convenzionata non costituisce adempimento del giudicato quando non individua una data certa di avvio e non assicura la continuità terapeutica né il rimborso delle prestazioni necessarie nel periodo di attesa; in tali circostanze il rifiuto della famiglia non equivale a un rifiuto ingiustificato dell'assistenza.
  • La mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non giustifica la mancata esecuzione di un giudicato che impone pagamenti: il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per reperire e rendere disponibili le somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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