Ordinanza n. 231/2026 - Bari, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sull’ordinanza n. 169/2020 della Corte d’Appello di Bari, Prima Sezione Civile, come da sentenza di questo Tribunale n. 1188 del 18.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Bari e della sentenza del TAR Puglia in materia di pagamento dell'indennità di esproprio
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sull'ordinanza della Corte d'Appello di Bari, che aveva riconosciuto loro un'indennità di esproprio pari a € 90.976,37, oltre interessi legali dal 13 maggio 2016 al saldo, ordinando al Comune di Andria il deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti, al netto di eventuali importi già versati, e condannando il Comune al pagamento delle spese processuali. Nonostante la precedente sentenza di ottemperanza del TAR Puglia n. 1188/2024 e l'attività del Commissario ad acta, i ricorrenti hanno segnalato che il Comune non avrebbe ancora corrisposto quanto dovuto. L'ultimo atto in giudizio consisteva in una comunicazione comunale del 12 agosto 2025 relativa a una proposta di deliberazione consiliare per il riconoscimento di un debito fuori bilancio necessario al pagamento delle somme dovute.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza né ha liquidato le competenze del Commissario ad acta. Ritenendo necessario verificare l'effettivo adempimento del Comune rispetto all'ordinanza della Corte d'Appello di Bari e alla precedente sentenza di ottemperanza del TAR, ha disposto incombenti istruttori. Ha ordinato al Commissario ad acta, Viceprefetto della Prefettura di Barletta-Andria-Trani, di depositare entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza una relazione contenente adeguati chiarimenti sull'adempimento, con copia degli eventuali provvedimenti adottati. Il Commissario dovrà inoltre assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare il corretto adempimento delle decisioni giudiziali. La prosecuzione è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 giugno 2026. La liquidazione delle competenze commissariali è stata conseguentemente rinviata.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti nel giudizio.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'acquisizione di chiarimenti e documentazione nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando sia contestato l'effettivo adempimento del giudicato e gli atti disponibili non consentano di verificare se l'obbligazione sia stata integralmente eseguita, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori nei confronti del commissario ad acta.
- Il commissario ad acta, nell'ambito dei poteri conferitigli per l'esecuzione del giudicato, deve non solo riferire al giudice sull'attività svolta, ma anche adottare le iniziative opportune per assicurare il corretto adempimento delle decisioni giudiziali.
- La liquidazione delle competenze del commissario ad acta può essere rinviata quando, prima della decisione, emerga la necessità di verificare ulteriormente il grado di adempimento dell'amministrazione al giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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