Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 530/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento de provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza.

Giustizia amministrativa202214798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza, deducendo di avere maturato il requisito della residenza decennale, di essere stabilmente integrato in Italia, di avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e una famiglia radicata sul territorio. Ha contestato il rilievo attribuito dall’Amministrazione a segnalazioni relative a tentato omicidio, rapina e sequestro di persona, evidenziando che i procedimenti si erano conclusi con assoluzione perché il fatto non sussiste, nonché l’archiviazione relativa all’omicidio colposo del figlio neonato, e che non risultavano condanne o pendenze penali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che la concessione della cittadinanza non costituisce un diritto soggettivo assoluto, ma è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, richiedendo non soltanto il possesso dei requisiti formali, ma anche una valutazione complessiva della condotta, dell’integrazione e dell’irreperibilità morale e civile del richiedente. Il giudice ha ritenuto legittimo il rilievo attribuito dall’Amministrazione ai fatti di particolare gravità emersi dall’istruttoria, pur in presenza di assoluzioni penali e di un’archiviazione. La diversa funzione dell’accertamento penale, fondato sul superamento di ogni ragionevole dubbio, non impedisce all’Amministrazione di utilizzare, nella valutazione discrezionale della domanda di cittadinanza, gli indizi di condotta risultanti dagli atti del fascicolo penale e dalle notizie di reato raccolte dalle forze dell’ordine. Le condotte, anche se prive di rilevanza penale, sono state ritenute significative ai fini dell’apprezzamento della compatibilità del richiedente con i valori dell’ordinamento e della comunità nazionale. Il diniego è stato inoltre considerato non definitivamente preclusivo, poiché l’istanza può essere riproposta dopo un periodo di osservazione decennale privo di ulteriori elementi pregiudizievoli. Il rigetto non incide sui diritti di soggiorno né sulle altre prerogative spettanti allo straniero regolarmente residente. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La disposizione costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza per residenza; la concessione è valutata discrezionalmente dall’Amministrazione e non consegue automaticamente al mero possesso del requisito temporale della residenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per residenza non costituisce un diritto soggettivo assoluto collegato automaticamente al decorso del periodo minimo di residenza, ma implica una valutazione ampiamente discrezionale dell’interesse pubblico e dell’integrazione complessiva del richiedente.
  • Nella valutazione della domanda di cittadinanza, l’Amministrazione può considerare fatti e indizi di condotta desunti da fascicoli penali e notizie di reato anche quando i procedimenti penali si siano conclusi con assoluzione o archiviazione, poiché gli standard probatori e le finalità dell’accertamento amministrativo sono diversi da quelli propri del giudizio penale.
  • La valutazione amministrativa può attribuire rilievo a condotte non penalmente accertate quando, considerate complessivamente e con adeguata ragionevolezza, siano ritenute indicative del mancato rispetto delle regole civili e sociali o della non piena compatibilità con i valori fondamentali dell’ordinamento.
  • Il diniego della cittadinanza fondato su elementi pregiudizievoli pregressi non ha necessariamente carattere definitivamente ostativo: la domanda può essere riproposta dopo un periodo di osservazione privo di ulteriori elementi negativi, durante il quale l’integrazione del richiedente possa essere ulteriormente dimostrata.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.