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Sentenza

Sentenza n. 189/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, che aveva respinto l'azione avverso il silenzio-inadempimento del Comune sulla diffida relativa all'ampliamento di pontili galleggianti, all'installazione di opere e all'adeguamento della concessione demaniale marittima

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso diretto ad accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Formia sulla diffida del 4 luglio 2024. La diffida riguardava l'ampliamento di pontili galleggianti e del relativo specchio acqueo, l'installazione di un nucleo di bagni prefabbricati, la traslazione dell'area di manovra della gru, la realizzazione di un impianto fognario a pressione e di vasche di risciacquo su area demaniale in concessione. In primo grado era stato chiesto anche l'accertamento dell'obbligo del Comune di concludere il procedimento di adeguamento della concessione entro trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune ha eccepito l'irricevibilità e l'inammissibilità dell'appello per tardività, sostenendo che, trattandosi di rito camerale concernente il silenzio, il termine lungo per impugnare doveva essere dimezzato a tre mesi. Ha inoltre dedotto l'infondatezza dell'appello, rilevando che la concessione era scaduta nel 2023 e che la sospensione cautelare del diniego di rinnovo non aveva determinato la riviviscenza della concessione né, quindi, l'interesse al suo ampliamento e alla realizzazione delle opere.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'eccezione preliminare di tardività e ha dichiarato irricevibile l'appello, senza esaminare nel merito le questioni relative al silenzio-inadempimento, alla scadenza della concessione demaniale e agli effetti dell'ordinanza cautelare sul diniego di rinnovo. La sentenza di primo grado è rimasta quindi non riformata per effetto della definizione in rito dell'appello. Il Collegio ha rilevato che la sentenza del TAR era stata pubblicata il 20 febbraio 2025, mentre l'appello era stato notificato tramite PEC il 5 settembre 2025, oltre il termine applicabile. Le spese di lite sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 2.000.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 3, c.p.a.

    termine lungo per la proposizione dell'impugnazione

    Il termine lungo per impugnare la sentenza è stato individuato come termine applicabile, soggetto a dimezzamento nel rito camerale.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Per i giudizi trattati con rito camerale, compreso il giudizio in materia di silenzio, il termine lungo per l'impugnazione è dimezzato a tre mesi.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo in materia di silenzio, soggetto a rito camerale, il termine lungo per proporre appello è dimezzato a tre mesi ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a., in relazione al termine previsto dall'art. 92, comma 3, c.p.a.
  • L'appello notificato oltre il termine decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado deve essere dichiarato irricevibile per tardività, senza esame delle questioni di merito devolute al giudice d'appello.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoConcessioni demaniali marittime
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiDecadenza e tardività

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