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Sentenza

Sentenza n. 1169/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 830/2024 del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro pubblicata il 04.12.2024 all’esito del procedimento RG n. 217/2024.

Giustizia amministrativa202502857

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 830/2024 del Tribunale di Livorno, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La pronuncia aveva accertato il diritto alla Carta docente, per l'importo di 500 euro annui e per gli anni scolastici indicati nella sentenza, condannando il Ministero a renderla disponibile. L'Amministrazione aveva eseguito il titolo solo quanto alle spese di giudizio, senza dimostrare la materiale corresponsione della Carta docente. Il ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure attuative del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il titolo era stato notificato all'organo competente e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'esecuzione della sentenza non era stata completata e che non sussistevano ostacoli normativi alla corresponsione di quanto dovuto. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Il Ministero è stato inoltre condannato a corrispondere una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento. Le spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA e CPA, sono state poste a carico del Ministero e attribuite al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, compresa la penalità di mora.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine successivo alla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    pagamento in “conto sospeso”

    Può essere utilizzato dal commissario ad acta, ove necessario, per assicurare l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria dell'amministrazione.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015

    novellato dall'art. 1, comma 781, lett. a)

    Ha modificato la disciplina della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., applicata dal TAR nella misura degli interessi legali.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non dimostra di avere integralmente eseguito una sentenza passata in giudicato che impone una prestazione pecuniaria o equivalente, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e adottare ulteriori misure sostitutive in caso di inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, dopo la notificazione del titolo esecutivo all'organo competente, non impedisce l'adozione delle misure necessarie per ottenere l'adempimento dell'obbligazione dell'amministrazione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandolo anche in un organo dell'amministrazione interessata, con il compito di eseguire il giudicato entro un termine successivo a quello assegnato all'amministrazione obbligata.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all'effettivo pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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