Cassazione Penale, Sentenza n. 30256/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP che aveva respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia della custodia cautelare per decorrenza dei termini. Il ricorrente deduce due motivi principali: (1) violazione e erronea applicazione dell'art.297 comma 3 c.p.p. in relazione agli artt.12 lettere b) e c) c.p.p. e all'art.81 c.p., sostenendo che il reato-fine (estorsione, capo 49 della seconda ordinanza) rientrerebbe nel medesimo disegno criminoso dell'associazione mafiosa contestata nella prima ordinanza e dunque la decorrenza dei termini doveva essere retrodatata; (2) carenze e contraddittorietà della motivazione del tribunale del riesame, che avrebbe ignorato elementi probatori e il ruolo apicale del Donatiello (capo promotore) e non avrebbe tenuto conto della coincidenza del magistrato inquirente e della data dell'informativa della Guardia di Finanza (10 marzo 2020) anteriore alla prima ordinanza, elementi che avrebbero dovuto determinare un'unica richiesta di custodia e la connessione qualificata delle misure.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: le doglianze attengono al giudizio di gravità indiziaria e alla valutazione di merito (sussunzione dei fatti nella fattispecie astratta), materie non sindacabili in sede di legittimità. Ha altresì confermato che l'accertamento della "connessione qualificata" e della "desumibilità dagli atti" sono valutazioni riservate al giudice di merito, richiedendo un'analisi probatoria complessa che non può essere riconsiderata in Cassazione se non nei limiti dell'art.606 c.p.p. Ha altresì giudicato infondati i rilievi sulla presunta carenza motivazionale del tribunale del riesame, ritenendo la motivazione adeguata, analitica e coerente. Per queste ragioni ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art.616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'erogazione in favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00; ha disposto la trasmissione della copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art.94, comma 1-ter disp. att. c.p.p., in quanto la decisione non comporta la remissione in libertà del detenuto.
Norme richiamate
art. 297 comma 3 c.p.p.
"se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura... i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave"
Disciplina la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in caso di più ordinanze sul medesimo soggetto solo se sussiste connessione qualificata ai sensi dell'art.12 lett. b) o c); la Corte ha richiamato che l'accertamento della connessione qualificata è un apprezzamento di merito basato sulla desumibilità dagli atti.
art. 12 lett. b) e c) c.p.p.
Richiamate come criteri di "connessione qualificata" (continuazione e connessione teleologica): la loro sussistenza è elemento necessario per la retrodatazione dei termini ai sensi dell'art.297 comma 3 e va valutata dal giudice di merito.
art. 81 c.p.
Riferimento alla maggiore responsabilità in capo a chi abbia ruolo apicale nei reati-fine; la Corte ha ritenuto comunque che la valutazione del ruolo e della consapevolezza siano parte dell'accertamento di merito.
art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.
Norma che limita il sindacato di legittimità alla violazione di legge: la Corte ha sottolineato che il ricorso deve contestare la riconducibilità del fatto nella fattispecie astratta, non il giudizio di gravità indiziaria, pena l'inammissibilità.
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Consente il controllo dei vizi di motivazione in Cassazione; la Corte ha rilevato che il ricorrente ha dedotto genericamente più vizi (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) senza specificare le parti, rendendo il motivo aspecifico e inammissibile.
art. 616 c.p.p.
Norma sulla dichiarazione di inammissibilità del ricorso: la Corte ha pronunciato la declaratoria d'inammissibilità ai sensi di questa disposizione.
art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario se la decisione non determina la remissione in libertà; la Corte ha disposto tale trasmissione.
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e art.8 D.L. 198/2022
Richiamati esclusivamente in ordine alla modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio scritto nei termini di legge); non oggetto di interpretazione sostanziale nella sentenza.
Massime di principio
- La verifica della "connessione qualificata" tra più fatti e la "desumibilità dagli atti" degli indizi necessari per emettere successive misure cautelari sono valutazioni di merito: in sede di Cassazione possono essere sindacate principalmente se la censura riguarda la violazione di norme (art.606) o vizi formali della motivazione.
- Le critiche che mirano a contestare la gravità indiziaria o la valutazione probatoria dei giudici di merito vengono considerate come sindacato del merito e, salvo profili di nullità o violazione di legge definita, sono inammissibili in Cassazione.
- Per attivare la retrodatazione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art.297 c.p.p. è necessario dimostrare la connessione qualificata (continuazione o connessione teleologica) e che le evidenze probatorie rilevabili "ora per allora" erano tali da consentire al PM una meditata valutazione prognostica; ciò richiede documentazione chiara nella fase di merito.
- Le doglianze generiche sulla motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità) senza specificazione puntuale delle parti della decisione sono soggette a inammissibilità per aspecificità: il ricorrente deve indicare chiaramente dove la motivazione difetta e con quale profilo.
- Quando si contesta il ruolo apicale dell'imputato (es. capo promotore) ai fini dell'applicazione degli artt.12 e 81, è necessario ancorare le censure a elementi fattuali specifici e dimostrabili negli atti, perché la loro rilevanza incide sulla valutazione di merito e non solo su questioni di diritto.
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