Cassazione Penale, Sentenza n. 35916/2025 del 04/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 14/05/2020 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato il ricorrente per il reato previsto dall'art. 5, lett. d), l. 283/1962 commesso il 28/11/2017 (ammenda di euro 3.000). Il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per omessa decisione sul beneficio della non menzione ex art. 175 c.p., pur richiesto insieme alla sospensione condizionale della pena; 2) violazione/omessa motivazione relativa all'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (particolare tenuità del fatto), nonostante richiesta; 3) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., relativo alla valutazione della prova sullo stato di conservazione degli alimenti. Il ricorso di appello era stato convertito dalla Corte d'Appello di Napoli in ricorso per cassazione con ordinanza del 7/5/2025; il Pubblico Ministero in udienza ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano preliminare ha richiamato il principio dell'art. 568, comma 5, c.p.p. sull'ammissibilità indipendentemente dalla denominazione e sulla trasmissione degli atti se il ricorso è proposto a giudice incompetente; ha tuttavia ritenuto astrattamente esaminabili i vizi di legittimità dedotti dal ricorrente. Nel merito: il terzo motivo (valutazione della prova) è stato ritenuto inammissibile perché attiene a valutazioni di fatto (valutazione di sporcizia e carenze igienico‑sanitarie desunte dalla deposizione del veterinario ASL) non sindacabili in Cassazione. Il secondo motivo (art. 131‑bis) è inammissibile per mancanza di specificità: il ricorrente non ha indicato fatti concreti e presupposti oggettivi che giustifichino l'applicazione della causa di non punibilità; la Corte ha ricordato che la particolare tenuità richiede la presenza degli indici oggettivi previsti dall'art. 131‑bis e che il diniego della causa può emergere implicitamente se la motivazione di merito esprime elementi contrari. Il primo motivo (art. 175 c.p., non menzione) è anch'esso inammissibile per generica mancata specificazione: la Corte ha confermato che il diniego della non menzione può risultare implicitamente dalla motivazione che ha negato le attenuanti generiche e la pena sospesa, quando la decisione valorizza i parametri di cui all'art. 133 c.p.; ma il ricorrente non ha allegato circostanze concrete tali da rendere necessaria una motivazione esplicita. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
legge 30 aprile 1962, n. 283, articolo 5, lettera d)
La locuzione "cattivo stato di conservazione" comprende sia caratteristiche intrinseche degli alimenti sia modalità estrinseche di conservazione; la valutazione può fondarsi su dati oggettivi e deposizioni ispettive senza obbligo di prelievo e analisi di laboratorio quando emergono evidenti carenze igienico‑sanitarie.
codice penale, articolo 175
Il beneficio della non menzione è discrezionale e fondato sul principio di emenda; il giudice di merito deve motivare il diniego sulla base degli elementi dell'art. 133 c.p., ma la motivazione può risultare implicita se dal complesso della sentenza emergono le ragioni del rigetto; occorre comunque che la parte che impugna indichi fatti specifici che giustifichino la richiesta.
codice penale, articolo 131‑bis
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede il riscontro di indici oggettivi (pena edittale, modalità, esiguità del danno, occasionalità); in cassazione la richiesta deve essere supportata da precise allegazioni di fatto idonee a dimostrare i presupposti oggettivi.
codice di procedura penale, articolo 606, comma 1, lettera e)
La censura sulla motivazione relativa alla valutazione della prova è ammissibile in Cassazione solo nei limiti in cui denoti violazione di norme o un vizio di motivazione rilevabile in diritto; le valutazioni esclusivamente fattuali del merito non sono sindacabili.
codice di procedura penale, articolo 568, comma 5
L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte; il giudice a cui è proposta un'impugnazione incompetente deve trasmettere gli atti al giudice competente, salvo che appaia evidente che la parte abbia voluto usare consapevolmente un rimedio improprio.
codice penale, articolo 133
I criteri indicati per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche (e, correlativamente, per la concessione di benefici come la sospensione condizionale o la non menzione) sono i parametri che il giudice deve considerare nella motivazione; l'assenza di attenuanti può giustificare implicitamente il diniego dei benefici quando la sentenza evidenzia profili di pericolosità o scostamento rispetto ai minimi edittali.
codice di procedura penale, articolo 129
Il giudice ha il dovere, anche d'ufficio, di valutare la sussistenza di cause estintive o di non punibilità (in particolare come richiamato nella giurisprudenza per l'art. 131‑bis), ma in cassazione la mancata rilevazione d'ufficio rileva solo se ben dedotta e specificata nella impugnazione.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito riesaminare valutazioni puramente fattuali e probatorie del giudice di merito; le contestazioni sulla 'prova' devono evidenziare vizi di diritto o profili di illogicità/mancanza totale di motivazione.
- Se si invoca l'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (particolare tenuità), il ricorso deve contenere allegazioni concrete e specifiche sui presupposti oggettivi richiesti dalla norma (esiguità del danno, modalità della condotta, occasionalità); la mera affermazione generica non è sufficiente.
- La mancata esplicita motivazione sul diniego del beneficio della non menzione (art. 175 c.p.) può essere considerata coperta implicitamente dalla motivazione che ha negato le attenuanti o la sospensione, purché la sentenza contenga elementi coerenti che giustifichino il rigetto; tuttavia, se il richiedente prospetta fatti specifici che sorreggono la richiesta del beneficio, il giudice è tenuto a motivare espressamente.
- Quando un'impugnazione è proposta con mezzo non previsto, il giudice destinatario deve verificare la voluntas impugnationis e trasmettere gli atti al giudice competente se il mezzo è manifestamente improprio; tuttavia, se il rimedio appare astrattamente applicabile, il giudice può decidere sull'ammissibilità sostanziale dell'impugnazione.
- Nelle ipotesi di reati alimentari di cui all'art. 5 l. 283/1962, la prova del 'cattivo stato di conservazione' può fondarsi su ispezione e deposizioni degli organi di controllo quando emergono chiare carenze igienico‑sanitarie, senza obbligo di analisi di laboratorio.
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