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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28146/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dalla duplice alienazione di una porzione di area edificabile sovrastante alcuni magazzini. Una società sostiene di avere acquistato e trascritto, in epoca anteriore agli atti poi contestati, la porzione di area oggetto di causa e chiede la declaratoria di nullità/inefficacia delle successive vendite compiute dall’originario disponente a favore di altri soggetti. Il disponente, costituitosi in giudizio, propone domanda riconvenzionale di usucapione, assumendo di avere posseduto uti dominus per oltre vent’anni l’area residua o comunque quella poi ceduta successivamente. In primo grado viene accolta la domanda della società attrice, respinta la riconvenzionale di usucapione e respinte le domande di garanzia per evizione. In appello viene confermata la decisione sul conflitto proprietario, con accoglimento solo della domanda di garanzia proposta da uno degli acquirenti successivi. In cassazione il soccombente deduce, con il primo motivo, violazione dell’art. 1158 c.c., lamentando che la corte di merito non abbia valorizzato elementi di fatto ritenuti decisivi per dimostrare il possesso utile all’usucapione, in particolare l’accesso all’area tramite l’unica scala interna a un immobile di sua proprietà, la detenzione della chiave e l’uso esclusivo del cancello; con il secondo motivo denuncia la nullità della motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c., sostenendo che la motivazione sarebbe apparente per non avere tratto conseguenze decisive dai medesimi elementi fattuali e per non avere considerato il degrado del lastrico solare. La ricorrente mira, in sostanza, a ottenere una diversa lettura delle prove e a far riconoscere l’usucapione, così da legittimare i successivi trasferimenti effettuati in favore dei terzi acquirenti.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene che entrambi i motivi si risolvano in una mera contrapposizione alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, senza evidenziare un vizio logico-motivazionale denunciabile in sede di legittimità. Viene ribadito che il controllo di cassazione non consente una nuova valutazione del materiale probatorio né la sostituzione dell’apprezzamento del giudice di merito, salvo motivazione del tutto inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito. Conseguentemente restano ferme la decisione di merito sulla priorità dell’acquisto trascritto dalla società resistente, l’inefficacia/inopponibilità dei successivi trasferimenti e il rigetto della domanda di usucapione. Il ricorrente viene inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    L’usucapione richiede la prova rigorosa del possesso utile per il tempo prescritto; la mera allegazione di elementi indiziari non basta se il giudice di merito, con motivazione congrua, li ritiene insufficienti a dimostrare la signoria di fatto sul bene.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione apparente è configurabile solo quando il ragionamento decisorio sia del tutto inidoneo a far comprendere la ratio decidendi; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o proporre una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 2644 c.c.

    Tra più aventi causa dallo stesso dante causa prevale chi ha trascritto per primo il proprio acquisto; gli atti successivi sono inopponibili al primo acquirente trascrivente.

  • art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis art. 13 d.p.r. 115/2002

    Richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di usucapione, il possesso utile deve essere provato in modo completo e convincente: elementi come l’accesso materiale al bene, la disponibilità di chiavi o l’effettuazione di lavori non sono di per sé decisivi se non dimostrano un esercizio continuato, esclusivo e uti dominus sul bene per il tempo richiesto.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito tramite la mera riproposizione della lettura delle prove favorevole alla parte ricorrente; è censurabile solo una motivazione mancante, apparente o logicamente incoerente in modo radicale.
  • Nel conflitto tra acquirenti dallo stesso dante causa, la priorità della trascrizione è decisiva: il primo acquisto trascritto prevale e i successivi trasferimenti restano inefficaci nei confronti del primo acquirente, salvo che il secondo alienante dimostri un autonomo titolo opponibile, come l’usucapione.
  • La censura di motivazione apparente non può trasformarsi in un sindacato sul merito delle prove: se il giudice espone un percorso argomentativo comprensibile e coerente, la doglianza è inammissibile o comunque infondata.

Come è indicizzato

MateriePossessoProprietàImpugnazioniCompravendita immobiliare
RamiDiritti realiProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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