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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3394/2020 del 12/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca contribuente)

La controversia

La banca aveva chiesto, con separate istanze, il rimborso dell'IRAP versata cautelativamente per gli anni 2003 e 2004 nella misura eccedente l'aliquota del 4,25%, sostenendo che non fosse applicabile l'aliquota del 5,25% introdotta dalla normativa regionale veneta. La Commissione tributaria provinciale di Rovigo aveva accolto i ricorsi riuniti; la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza pronunciata il 28 ottobre 2013 e depositata il 20 novembre 2013, aveva integralmente respinto l'appello dell'Amministrazione, confermando l'aliquota del 4,25% e negando anche l'applicazione subordinata dell'aliquota del 4,75%. L'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, il cui contenuto non è esaminato dalla Corte. La banca ha eccepito sia l'inammissibilità per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., in ragione della riproduzione estesa degli atti di causa, sia la tardività della notificazione del ricorso. Dopo la prima udienza del 10 luglio 2019, la banca ha chiesto la rimessione della causa sul ruolo per discutere la tempestività della notificazione. La Corte ha respinto l'eccezione relativa alla tecnica redazionale del ricorso, ma ha accolto quella di tardività.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.: nonostante la riproduzione integrale di atti, le interpolazioni erano individuabili ed eliminabili e il ricorso conservava una sufficiente sintesi dei fatti rilevanti. Ha invece accolto l'eccezione di tardività della notificazione. Poiché la sentenza d'appello era stata depositata il 20 novembre 2013, il termine lungo per impugnare scadeva il 5 gennaio 2015. Il primo tentativo di notifica, avviato il 2 gennaio 2015, era risultato negativo, con attestazione dell'8 gennaio 2015 che la destinataria si era trasferita; l'Amministrazione non aveva indicato quando aveva appreso l'esito negativo e aveva riattivato la notificazione soltanto il 2 aprile 2015, con esito positivo l'8 aprile 2015. La riattivazione non è stata quindi tempestiva secondo il criterio delle Sezioni Unite, che richiede immediatezza e rispetto del limite temporale pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza esame del suo unico motivo. L'Amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.700,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge. Non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Nella specie, tuttavia, può ritenersi che, nonostante la sua materiale integrazione nel ricorso, tale imponente coacervo di documenti riprodotti integralmente – in quanto facilmente individuabile e isolabile – possa agevolmente espungersi dal ricorso stesso, riconducibile perciò a dimensioni e contenuti rispettosi del canone di sinteticità configurato nel modello legislativo del giudizio per cassazione.

    La riproduzione estesa di atti nel ricorso non determina automaticamente l'inammissibilità quando il materiale aggiunto sia facilmente individuabile ed eliminabile e il ricorso, depurato da esso, mantenga una sufficiente sintesi dei fatti rilevanti.

  • art. 325 c.p.c.

    In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

    Se il primo tentativo di notificazione fallisce per una causa non imputabile al notificante, la conservazione degli effetti della richiesta originaria richiede la riattivazione immediata e tempestiva del procedimento, entro il limite pari alla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Nella fattispecie concreta i requisiti di immediatezza e tempestività, indicati dalle sezioni unite, mancano sicuramente in quanto: (a) la sentenza della CTR è stata depositata il 20/11/2013; (b) conseguentemente il c.d. termine lungo, ex art. 327 c.p.c., comma 1, pari ad un anno e quarantasei giorni, per proporre il ricorso per cassazione scadeva il 5/01/2015;

    Nel caso concreto, il termine lungo per proporre ricorso per cassazione è stato computato in un anno e quarantasei giorni dal deposito della sentenza impugnata, con scadenza il 5 gennaio 2015.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando una notificazione processuale fallisce per ragioni non imputabili al notificante, gli effetti della richiesta originaria si conservano soltanto se il procedimento notificatorio viene riattivato con immediatezza e gli atti necessari al suo completamento sono compiuti tempestivamente, entro il limite pari alla metà dei termini previsti dall'art. 325 c.p.c.; fanno eccezione circostanze eccezionali che devono essere provate rigorosamente.
  • La riproduzione nel ricorso per cassazione di atti processuali in forma estesa non comporta di per sé l'inammissibilità se il materiale riprodotto è facilmente individuabile e separabile e, una volta espunto, il ricorso conserva una sufficiente esposizione sintetica dei fatti rilevanti.
  • La parte che invoca la conservazione degli effetti del primo tentativo di notifica deve consentire di verificare la tempestività della riattivazione, anche rispetto al momento in cui ha appreso l'esito negativo; nel caso deciso, l'assenza dell'indicazione di tale data e la riattivazione a distanza di mesi hanno condotto all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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