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Sentenza

Sentenza n. 70/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 197/2024 emessa dal Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.05.2024.

Giustizia amministrativa202501227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 197/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 197/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 29 luglio 2025, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, dovrà intervenire il commissario ad acta già nominato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, entro i successivi 90 giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando la pronuncia da eseguire è passata in giudicato, è decorso il termine dilatorio per l'esecuzione ed è comprovata la persistente inerzia dell'amministrazione obbligata.
  • In presenza di un'inadempienza dell'amministrazione rispetto a una sentenza definitiva, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine perentorio, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, fissando anche il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando il giudicato e l'inadempimento risultano documentati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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