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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31821/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra due condanne irrevocabili, entrambe pronunciate all'esito di giudizio abbreviato, relative a delitti di ricettazione e contraffazione o alterazione di segni distintivi, commessi in date diverse. Le pene originariamente irrogate erano identiche: due mesi di reclusione ed euro 200 di multa per ciascuna sentenza. Il giudice aveva individuato come violazione più grave quella oggetto della prima sentenza e aveva applicato, per i reati della seconda sentenza, un aumento di venti giorni di reclusione ed euro 100 di multa, rideterminando la pena complessiva in due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 300 di multa. Il ricorrente ha dedotto: 1) l'erronea individuazione della violazione più grave, sostenendo che si sarebbe dovuto considerare anche l'ulteriore riduzione di un sesto applicata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. sulla pena della prima sentenza; 2) l'erroneità del criterio di calcolo, assumendo che le pene avrebbero dovuto essere determinate al lordo della riduzione per il rito e che la diminuente avrebbe dovuto essere applicata sulla pena complessiva finale; 3) il difetto di motivazione sulla quantificazione degli aumenti per la continuazione, motivati dal giudice soltanto mediante il richiamo alla loro equità.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, chiarendo che, ai fini dell'individuazione della pena più grave ex art. 187 disp. att. c.p.p., deve essere considerata la pena concretamente inflitta dopo le riduzioni premiali, inclusa l'ulteriore riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. quando applicabile. Poiché le due condanne riguardavano la medesima tipologia di reati ed erano state originariamente sanzionate con pene identiche, la violazione concretamente più grave doveva essere individuata in quella oggetto della sentenza successiva, tenendo conto delle riduzioni premiali. Il secondo motivo è stato ritenuto in concreto ininfluente, poiché, per le pene temporanee, è sostanzialmente irrilevante che la riduzione per il rito sia applicata ai singoli addendi o alla pena finale. Il terzo motivo è stato rigettato: la motivazione, seppur sintetica, è stata ritenuta sufficiente in ragione dell'esiguità degli aumenti e del rispetto dei limiti di legge, senza che emergesse un surrettizio cumulo materiale. L'ordinanza è stata annullata senza rinvio limitatamente all'aumento per i reati satellite. La Corte ha rideterminato tale aumento in sedici giorni di reclusione ed euro 83 di multa, fissando la pena complessiva in due mesi e sedici giorni di reclusione ed euro 283 di multa; nel resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 187 disp. att. c.p.p.

    «per l’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell’esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato»

    La pena più grave inflitta, rilevante per individuare la violazione più grave in sede esecutiva, è quella concretamente determinata dopo le riduzioni premiali applicabili.

  • art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

    L'ulteriore riduzione di un sesto della pena deve essere considerata, quando applicabile, ai fini dell'individuazione del reato più grave e della commisurazione della pena base e degli aumenti per la continuazione.

  • art. 442, comma 2, c.p.p.

    La riduzione di un terzo per il giudizio abbreviato incide sulla pena concretamente inflitta da considerare nel calcolo della continuazione in sede esecutiva.

  • art. 671 c.p.p.

    Disciplina il riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di sentenze irrevocabili in sede esecutiva.

  • art. 81 c.p.

    Fissa la disciplina del reato continuato e i limiti entro i quali devono essere contenuti gli aumenti di pena per i reati satellite.

  • art. 78 c.p.

    Il diverso criterio di calcolo delle riduzioni premiali può assumere rilievo soprattutto nei casi in cui operi il criterio moderatore previsto per le pene perpetue o per pene soggette a limiti massimi.

  • art. 132 c.p.

    Il giudice dispone di un potere discrezionale nella determinazione della pena; per aumenti minimi e contenuti la motivazione può essere sintetica, purché il complessivo provvedimento consenta di ricostruire il rispetto dei criteri legali.

  • art. 474 c.p.

    Norma incriminatrice relativa ai reati di contraffazione o alterazione di segni distintivi, contestati nelle sentenze oggetto di unificazione.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    Norma incriminatrice relativa alla ricettazione, contestata nelle sentenze oggetto di unificazione.

  • art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.

    Consente l'annullamento senza rinvio quando la Corte può provvedere direttamente alla rideterminazione della pena.

Massime di principio

  • In sede esecutiva, ai fini dell'individuazione della violazione più grave ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p., deve aversi riguardo alla pena concretamente inflitta dopo la riduzione premiale per il giudizio abbreviato.
  • Quando una sentenza irrevocabile emessa all'esito di giudizio abbreviato beneficia dell'ulteriore riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., tale riduzione deve essere considerata nell'individuazione del reato più grave e nella determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione.
  • Per le pene temporanee, ai fini del risultato finale della continuazione, è normalmente ininfluente che la riduzione per il rito abbreviato sia applicata ai singoli addendi oppure alla pena complessiva, salvo che vengano in rilievo pene perpetue o limiti massimi di pena capaci di modificare il risultato o la natura della pena finale.
  • L'obbligo di motivazione sugli aumenti per i reati satellite è correlato alla loro entità: quando gli aumenti sono esigui e contenuti, è sufficiente una motivazione sintetica, purché dal complesso della decisione risultino rispettati i limiti dell'art. 81 c.p. e il rapporto di proporzione tra le pene.
  • La motivazione sintetica dell'aumento per la continuazione non è sufficiente quando la pena applicata al reato satellite raggiunge o supera il minimo edittale, oppure risulta sproporzionata rispetto alla pena base; in tali casi il giudice deve indicare specificamente il criterio seguito.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneRiti alternativiImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

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