Sentenza del 29/07/2022 n. 5658 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
massima n. 67/2022 - IMU - Avviso di rettifica - Esenzione per abitazione principale - Residenza del possessore non necessaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava il diniego dell'esenzione IMU per "abitazione principale" sostenendo che, pur avendo i coniugi anagraficamente residenza in immobili diversi, entrambi i coniugi e la maggioranza dei componenti del nucleo familiare avevano stabilito la loro dimora nell'immobile per cui si chiedeva l'esenzione. Si contestava la richiesta dell'Amministrazione che la residenza anagrafica coincidessero con l'immobile per riconoscere l'esenzione.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, ai fini dell'esenzione IMU per abitazione principale, non è indispensabile la coincidenza della residenza anagrafica del possessore (né di tutto il nucleo familiare) con l'immobile. È sufficiente che entrambi i coniugi e la maggioranza dei componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la loro dimora (domicilio/dimora) nell'immobile ai sensi dell'art. 144 c.c. Si è inoltre affermato che non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge; pertanto, la valutazione si concentra sulla effettiva dimora e sul centro degli interessi familiari e di vita quotidiana, più che sulla residenza anagrafica formale.
Norme richiamate
art. 144 codice civile
La nozione di "dimora"/"domicilio" ai fini civili può essere utilizzata per determinare l'effettiva abitazione principale; non è necessario che la residenza anagrafica coincida con la dimora reale per ottenere l'esenzione IMU.
normativa IMU (disciplinante l'esenzione per abitazione principale)
L'esenzione per l'abitazione principale va interpretata tenendo conto della realtà fattuale dell'utilizzo dell'immobile come centro della vita familiare; la circostanza anagrafica non è condizione esclusiva per la concessione dell'agevolazione.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione IMU per abitazione principale non è indispensable che la residenza anagrafica coincida con l'immobile: la dimora effettiva (domicilio) può bastare se dimostra il centro della vita familiare.
- Quando sono coinvolti coniugi con residenze anagrafiche diverse, è necessario che entrambi i coniugi e la maggioranza dei componenti del nucleo familiare stabiliscano la loro dimora nell'immobile per farne valere l'abitazione principale.
- Non possono esistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge: l'indagine riguarda la realtà dei fatti (dove si svolge la vita familiare) e non solo le iscrizioni anagrafiche.
- Il contribuente dovrebbe documentare la dimora effettiva con elementi probatori (utenze, dichiarazioni, luogo di svolgimento della vita quotidiana, iscrizione scolastica dei figli, certificazioni lavorative, ecc.) per resistere a un avviso di rettifica.
- L'Amministrazione può verificare la situazione ma non può negare automaticamente l'esenzione esclusivamente sulla base della diversa residenza anagrafica; la valutazione va effettuata sulla base degli elementi fattuali che dimostrano la dimora.
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