Sentenza del 29/07/2022 n. 23778 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso con cui l'Ufficio ha rettificato la rendita catastale proposta via Docfa per un parco eolico in provincia di Potenza, contestando in particolare l'inclusione delle torri/pali eolici nella stima diretta della rendita. La ricorrente sosteneva che le torri sono macchinari/impianti funzionali al processo produttivo di produzione elettrica e quindi esclusi dalla stima catastale ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21), ritenendo prevalente il criterio della strumentalità al processo produttivo: la qualificazione catastale delle torri eoliche dipende dalla loro reale partecipazione alla funzionalità di produzione (se mero supporto statico o componente essenziale attiva). Ha cassato la sentenza della Commissione regionale della Basilicata nella parte relativa a tale questione e ha rinviato alla CTR per nuovo esame, rimettendo al giudice di merito l'accertamento tecnico circa la effettiva partecipazione delle torri al processo di aerogenerazione e la conseguente rideterminazione della rendita. Gli altri motivi (difetto/omessa motivazione su voci di costo quali terreno, fondazioni, spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell'imprenditore) sono stati respinti.
Norme richiamate
L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21
"a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento"; "sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
La norma esclude dalla stima catastale gli elementi impiantistici funzionali al processo produttivo indipendentemente dal fatto che siano infissi al suolo: il criterio decisivo è la strumentalità al processo produttivo, non la consistenza fisica o il grado di ancoraggio.
R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4 (nozione di immobile urbano)
Quadro normativo di riferimento che definisce la nozione di immobile urbano e fornisce contesto alla rilevanza catastale di costruzioni e parti immobili.
D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3 (unità immobiliare)
Richiama la definizione di unità immobiliare utile per l'inquadramento catastale delle centrali e degli impianti.
D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies, conv. in L. n. 88 del 2005 (centrali elettriche)
Precedente normativa che aveva già incluso certe componenti nel calcolo della rendita delle centrali elettriche; costituisce contesto cui la L. 208/2015 ha dato una nuova determinazione per esclusione degli impianti funzionali.
L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244
Normativa di riferimento che aveva richiamato profili tecnici per la determinazione della rendita, valorizzata dalla prassi dell'Agenzia ma poi interpretata alla luce della L. 208/2015.
Regolamento catastale, art. 28, comma 2
Norma applicata per la metodologia di stima diretta (costo di costruzione), considerata valida dalla CTR per la determinazione del costo di costruzione a nuovo.
Circolari/Note dell'Agenzia delle Entrate (Circolare 2/E 01/02/2016; Nota Direzione Centrale Catasto n. 60244 del 27/04/2016; Circolare 27/E del 13/06/2016)
Documenti di prassi con i quali l'Amministrazione aveva inteso includere le torri eoliche tra le 'costruzioni' nella stima catastale; la Cassazione ha ritenuto che tale prassi non possa avere efficacia derogatoria rispetto al dettato della L. 208/2015 quando la componente sia effettivamente impiantistica e funzionale al processo produttivo.
Giurisprudenza della Corte Costituzionale (C. Cost. n. 162/08) e pronunce di Cassazione (es. Cass. nn. 510/2022, 402/2022, 20726/20, 21462/20, 5460/2021)
La Corte richiama un orientamento consolidato che individua come criterio decisivo la funzionalità al processo produttivo; la giurisprudenza di legittimità considera le torri esenti dalla rendita se risultano elementi impiantistici essenziali alla produzione.
Massime di principio
- Il criterio decisivo è la strumentalità al processo produttivo: componenti che partecipano attivamente alla produzione (anche se infisse o 'imbullonate') rientrano nella nozione di macchinari/impianti esclusi dalla stima catastale.
- La sola solidità, stabilità o ancoraggio al suolo non è sufficiente per qualificare un elemento come 'costruzione' ai fini catastali: occorre valutare la sua funzione tecnica nell'impianto produttivo.
- Spetta al giudice di merito (con supporto tecnico) accertare se la componente svolge funzione attiva ed essenziale (es. contrasto alle forze del vento, trasmissione di energia) oppure è mero supporto statico; il risultato di tale accertamento determina l'esclusione o inclusione nella rendita.
- La L. 208/2015 ha natura catastale e introduce una regola di esclusione basata sulla funzionalità, non una esenzione fiscale straordinaria: va applicata uniformemente ove sussistano gli elementi di strumentalità.
- La prassi amministrativa non può prevalere sul chiaro dettato normativo: circolari che includono elementi impiantistici nella stima possono essere contrastate se la componente è effettivamente funzionale al processo produttivo.
- In casi analoghi è utile produrre documentazione tecnica dettagliata (progetti esecutivi, relazioni tecniche sull'assetto funzionale, schede di macchine, studi di ingegneria) che dimostri la partecipazione dell'elemento al processo produttivo.
- La data di efficacia della norma (10/01/2016) è rilevante: per impianti successivi al biennio 1988/1989 il costo di costruzione può essere assunto a nuovo senza deprezzamento; va comunque valutata la normativa temporale applicabile ratione temporis.
- Se la controversia arriva in appello o in cassazione, l'esito spesso dipende dalla corretta qualificazione tecnico-funzionale dell'elemento; in mancanza di prova tecnica convincente, il giudice di merito può legittimamente confermare la stima amministrativa.
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