Sentenza del 29/07/2022 n. 23761 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso con cui l'Ufficio ha rettificato la rendita catastale proposta dalla società per un parco eolico in provincia di Potenza, contestando in particolare l'inclusione delle torri/pali eolici nella stima diretta della rendita. La ricorrente sosteneva che le torri sono 'macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo' ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, e quindi non devono essere computate nella rendita catastale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando l'interpretazione della L. n. 208/2015 secondo la quale l'esclusione dalla stima catastale riguarda componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo indipendentemente dal loro ancoraggio al suolo. Ha pertanto cassato la sentenza della CTR nella parte relativa alla rilevanza catastale delle torri eoliche e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, per riesaminare se le torri partecipino effettivamente alla funzionalità di produzione di energia e quindi debbano essere escluse dalla rendita. Gli altri motivi (difetto di motivazione e omissione di pronuncia su voci valutative quali spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore) sono stati respinti come infondati o inammissibili. La Cassazione ha quindi disposto la riforma parziale con rinvio e ha rimesso alla CTR anche la valutazione delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 (Legge di Stabilità 2016)
a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo
La norma esclude dalla stima catastale le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo indipendentemente dal fatto che siano infisse stabilmente al suolo: il criterio decisivo è la strumentalità rispetto al processo produttivo, non la consistenza fisica o l'ancoraggio.
R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4 (nozione di immobile urbano)
Fornisce il quadro normativo storico sulla nozione di immobile urbano entro cui si colloca la disciplina catastale; serve da riferimento per separare elementi meramente edilizi da componenti impiantistiche.
D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3 (unità immobiliare)
Definizioni tecnico-catalografiche rilevanti per la determinazione della rendita e per la qualificazione degli elementi considerati costituenti l'unità immobiliare.
Regolamento catastale, art. 28 comma 2
Indicazione tecnica sul metodo di calcolo del costo di costruzione adottato per la stima diretta, richiamata dalla CTR a supporto della validità della relazione di stima dell'Agenzia.
Circolari/Note Agenzia (es. Circolare 2/E 01/02/2016, Nota DCC n. 60244/27/04/2016, Circolare 27/E 13/06/2016)
Documenti amministrativi che avevano orientato l'Agenzia a includere le torri eoliche tra le 'costruzioni' da valutare. La Corte ha però chiarito che la prassi amministrativa non può estendere l'ambito della stima oltre quanto previsto dalla legge, che esclude gli impianti funzionali.
Massime di principio
- La qualificazione di un elemento come 'costruzione' o come 'impianto/macchinario' per fini catastali dipende dalla sua strumentalità al processo produttivo e non solo dalla stabilità o dall'ancoraggio al suolo.
- Se una componente, pur essendo stabilmente infissa, è essenziale e funzionale al processo produttivo (es. parte integrante dell'aerogeneratore che contribuisce alla produzione di energia), essa rientra nella categoria degli impianti esclusi dalla stima catastale ai sensi della L. n. 208/2015.
- La prassi amministrativa che classifica automaticamente elementi 'imbullonati' o ancorati come costruzioni non può prevalere sulla disposizione legislativa che esclude gli impianti funzionali: il giudice deve verificare caso per caso la partecipazione funzionale dell'elemento al processo produttivo.
- In contenziosi simili il giudice di merito deve effettuare accertamenti tecnici puntuali (anche tramite perizie) per stabilire se la componente oggetto di disputa svolge funzione attiva ed essenziale nella produzione o se è mero supporto statico.
- Nel ricorso contro rettifiche catastali è opportuno documentare tecnicamente l'effettiva funzione dell'elemento (es. relazione tecnica degli ingegneri, specifiche costruttive, descrizione del ruolo nella macchina) e contestare metodologie di stima solo con elementi probatori concreti.
- Le contestazioni su voci valutative (spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell'imprenditore) richiedono di dimostrare l'erroneità o la sproporzione con adeguata prova tecnica; altrimenti il giudice può ritenere implicita la loro esclusione nella decisione di rigetto.
- La Corte di Cassazione può censurare la valutazione di merito e rinviare per un nuovo esame quando l'interpretazione normativa adottata dal giudice di merito è incompatibile con la ratio della legge sopravvenuta.
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