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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08025/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, modificando in parte il giudizio di primo grado, l'ha assolta dal reato previsto dall'art. 734 c.p. ma l'ha ritenuta responsabile di altri reati urbanistico-ambientali (art. 44, co.1, lett. c), D.P.R. 380/2001 e art. 181 D.Lgs. 42/2004) per aver, quale legale rappresentante della societa' "GAMES & FUN s.r.l.", realizzato lavori di spianamento e copertura con materiale inerte su circa 115 mq in una pineta vincolata senza autorizzazioni. I motivi di ricorso invocano: carente motivazione e travisamento della prova; violazione dei criteri di ermeneutica probatoria; violazione del principio di presunzione d'innocenza; mancato riconoscimento della natura di "intervento di minima entità" o "intervento minore" e quindi assenza di obbligo di autorizzazione paesaggistica; omissione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e mancata concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.). La difesa sosteneva che la condanna si fondava su mere congetture e su una rivalutazione soggettiva delle testimonianze e della contiguità delle aree, non su prove certe.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del merito probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha confermato che la Corte d'appello aveva motivato coerentemente la condanna con elementi indiziari "gravi, precisi e concordanti" (interesse esclusivo della ricorrente ad ampliare il parcheggio, contiguità fisica e funzionale delle aree, presenza di un addetto al parcheggio nell'area modificata, assenza di delimitazioni che separassero l'area abusiva dal lido). Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza relativa alla "minima entità" dell'intervento, condividendo la valutazione di merito secondo cui l'azione aveva alterato l'assetto paesaggistico (eliminazione del sottobosco, spianamento, copertura con materiale misto cava su 115 mq) e non rientrava nelle esclusioni previste dal D.P.R. n. 31/2017. Ha confermato il corretto diniego delle attenuanti generiche e la legittimità del rigetto della sospensione condizionale della pena in considerazione di due precedenti già beneficiari della sospensione (art. 164 c.p.). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativa di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 734 c.p.

    La Corte di appello ha assolto la ricorrente da questo reato perche' il fatto non sussiste; la Cassazione non ha sindacato questa parte sostanziale del giudizio di merito.

  • art. 44, comma 1, lett. c), D.P.R. 380/2001

    Norma richiamata per la responsabilita' penale in materia di opere edilizie: la Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'illecito per lavori eseguiti senza titoli autorizzativi, con motivazione ritenuta congrua dalla Cassazione.

  • art. 181 D.Lgs. 42/2004

    Norma sulla tutela paesaggistica: applicata per qualificare come illecito l'intervento che ha alterato il paesaggio in area sottoposta a vincolo.

  • D.P.R. 13/02/2017, n. 31 (art. 2 e categorie di esclusione)

    Richiamato dalla difesa per sostenere che l'intervento fosse un "intervento minore" esente da autorizzazione; la Corte d'appello ha motivato che l'opera non rientrava nelle categorie escluse e la Cassazione ha ritenuto la valutazione di merito non viziata.

  • art. 62-bis c.p.

    Disposizione sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale ha negato il loro riconoscimento per i precedenti specifici e la gravita' della condotta; decisione ritenuta adeguatamente motivata.

  • art. 163 c.p.

    Norma relativa alla sospensione condizionale della pena: la ricorrente lamentava errata applicazione per il rigetto del beneficio; la Corte ha richiamato l'ostativita' al beneficio ex art. 164, ultimo comma, a seguito di due precedenti sospensioni.

  • art. 164, ultimo comma, c.p.

    Richiamato espressamente per affermare che due precedenti sospensioni condizionali ostano alla concessione di un'ulteriore sospensione, indipendentemente dalla natura dei reati precedenti.

  • art. 533, co.1 c.p.p.

    Principio della presunzione di innocenza e della decisione "al di là di ogni ragionevole dubbio": la Corte di Cassazione ha ricordato che tale censura e' rilevante in sede di legittimità solo se la motivazione e' manifestamente illogica.

  • artt. 192 e 546 c.p.p.

    Richiamate come criteri di ermeneutica probatoria: la Corte ha osservato che le contestazioni attengono alla valutazione delle prove di merito e non a vizi formali o logici della motivazione che possano essere sindacati in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen. e art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    Citati in relazione alla possibilita' di aumentare, in via equitativa e per inammissibilita' del ricorso, la somma dovuta alla Cassa delle ammende: la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non puo' rivedere la valutazione di merito delle prove: i ricorsi che chiedono una diversa lettura del fatto sono generalmente dichiarati inammissibili.
  • Le prove indiziarie, se "gravi, precisi e concordanti", possono fondare la responsabilita' anche in reati paesaggistici; la contiguita' funzionale e fisica tra aree e la presenza di addetti riconducibili al gestore possono consolidare il quadro indiziario.
  • La nozione di "intervento di minima entita'" e le esclusioni dall'autorizzazione paesaggistica disciplinate dal D.P.R. n. 31/2017 vanno interpretate restrittivamente: interventi che alterano il sottobosco, spianano e coprono con materiale estraneo possono essere ritenuti idonei a modificare l'assetto paesaggistico e richiedere autorizzazione.
  • Le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla concessione della sospensione condizionale della pena sono valutazioni di merito legate alla personalita' e alla storia giudiziaria dell’imputato; la Cassazione interviene solo in presenza di motivazione illogica o contraddittoria.
  • L'eccezione del "di' oltre ogni ragionevole dubbio" puo' essere dedotta in Cassazione solo quando la motivazione di merito sia manifestamente illogica o contraddittoria, non quando si proponga una diversa interpretazione plausibile delle stesse prove.
  • Presentare in Cassazione argomenti che si risolvono in una mera riconsiderazione dei fatti e delle probabilita' processuali espone al rischio di inammissibilita' e all'addebito delle spese con eventuale sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

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