Cassazione Penale, Ordinanza n. 35157/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato è stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 e condannato dal Tribunale alla pena complessiva di un anno di reclusione ed euro 309,87 di multa; la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 31 marzo 2026, ha confermato la decisione. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la difesa ha lamentato il difetto di motivazione sull’istanza di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p. La questione non era stata proposta con i motivi d’appello; inoltre, per il giudizio d’appello celebrato secondo l’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, non risultavano depositate conclusioni scritte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: la questione relativa all’art. 131-bis c.p. è stata introdotta per la prima volta in cassazione e non è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. Il punto della decisione non devoluto con l’appello era ormai stabile in applicazione del principio tantum devolutum quantum appellatum. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria indicata nel dispositivo; il relativo importo non è riportato nel testo disponibile. Resta confermata la condanna alla pena di un anno di reclusione ed euro 309,87 di multa.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
Con sentenza in data 31 marzo 2026 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del locale Tribunale con cui Scicchitano Michele é stato ritenuto colpevole al reato di cui all'art 95 d.p.r. n. 115 del 2002 e condannato alla pena complessiva di anni uno di reclusione ed euro 309,87 di multa.
La norma individua il reato per il quale l’imputato è stato condannato; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.
art. 131-bis c.p.
Ed invero la questione dedotta non ha formato oggetto di motivo di gravame né comunque risultano depositate conclusioni scritte per il giudizio d'appello celebrato ex art. 23 bis d.l. n. 137 del 2020.
La richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. non può essere introdotta per la prima volta in cassazione quando non sia stata dedotta in appello e la questione non sia rilevabile d’ufficio.
art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020
Ed invero la questione dedotta non ha formato oggetto di motivo di gravame né comunque risultano depositate conclusioni scritte per il giudizio d'appello celebrato ex art. 23 bis d.l. n. 137 del 2020.
La disposizione è richiamata in relazione alla celebrazione del giudizio d’appello; la Corte rileva che non risultano depositate conclusioni scritte.
art. 616 c.p.p.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di una causa di non colpevolezza nell’inammissibilità, della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che introduce per la prima volta una questione non dedotta in appello, quando essa non sia rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado: i punti non devoluti acquistano stabilità secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum.
- La richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. non può essere esaminata in cassazione se la questione non è stata sottoposta al giudice d’appello e non è rilevabile d’ufficio.
- Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e, salvo che sia ravvisata l’assenza di colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al pagamento di una sanzione pecuniaria.
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