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Ordinanza

Ordinanza n. 940/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del giudizio insufficiente, pari a 9/30, assegnato a parte ricorrente in relazione alla prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione d’avvocato tenutasi in data 11 dicembre 2025;

Giustizia amministrativa202602357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio insufficiente, pari a 9/30, assegnato alla prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato dell’11 dicembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di insufficienza riportato nella prova scritta dell’esame di abilitazione forense, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La difesa erariale ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lombardia in favore del TAR Campania, sostenendo la rilevanza della sede della sottocommissione presso la Corte d’Appello di Napoli, cui erano state affidate le operazioni materiali di correzione. Il TAR ha esaminato tale eccezione alla luce dell’art. 13 c.p.a. Il ricorso censura inoltre congiuntamente sia le modalità di attuazione delle misure compensative da parte della sottocommissione milanese presso la quale si è svolta la prova, sia il giudizio valutativo espresso dalla sottocommissione napoletana. Sono stati altresì impugnati verbali presupposti della commissione centrale, recanti criteri generali di valutazione. La domanda cautelare è stata valutata anche in relazione alla complessità delle questioni dedotte e alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR con ordinanza n. 3911/2026.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale in favore del TAR Campania. Ha ritenuto competente il TAR Lombardia perché gli effetti diretti e immediati dell’atto lesivo si producono nella sede di Milano, dove il candidato è iscritto nel registro dei praticanti, dove si svolge la procedura d’esame che lo riguarda e dove opera la sottocommissione competente per il complessivo percorso valutativo. La sede napoletana della sottocommissione incaricata della correzione è stata considerata un elemento di organizzazione interna, non idoneo a spostare la competenza, anche perché una diversa soluzione determinerebbe la frammentazione del contenzioso relativo alle varie fasi dell’unico procedimento di abilitazione. Il TAR ha inoltre escluso che i verbali della commissione centrale, limitandosi a fissare criteri generali e non producendo effetti lesivi autonomi, possano radicare la competenza del TAR Lazio. Quanto alla cautelare, il Collegio ha negato la sospensione del giudizio di insufficienza, ritenendo la questione complessa e bisognosa di approfondimento pieno nel merito, anche per la rilevanza della questione di legittimità costituzionale già sollevata. Ha ritenuto sufficientemente tutelabili le esigenze del ricorrente mediante la fissazione sollecita dell’udienza pubblica di merito al 18 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente occorre avere riguardo al luogo in cui si producono gli effetti diretti e immediati dell’atto impugnato

    La competenza territoriale resta radicata nel luogo in cui l’atto produce direttamente i propri effetti lesivi sul candidato, non necessariamente nella sede dell’organo che ha svolto una specifica attività materiale o interna del procedimento.

  • art. 55 c.p.a.

    fissa, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza pubblica

    Quando la domanda cautelare non viene accolta e la causa richiede un esame pieno, il giudice può assicurare una tutela accelerata fissando sollecitamente l’udienza di merito.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    fissa, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza pubblica del 18 marzo 2027

    La disposizione è stata applicata per concentrare la tutela nella rapida definizione del merito, in luogo della sospensione cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente

    La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono richiamate insieme alla normativa nazionale a tutela dei dati personali della parte.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 13 c.p.a., nelle controversie relative alla valutazione di un candidato nell’ambito di una procedura di abilitazione o selezione, la competenza territoriale si radica nel luogo in cui l’atto produce gli effetti diretti e immediati sulla posizione del candidato, non nella sede della sottocommissione che abbia svolto soltanto le operazioni materiali di correzione.
  • La sede della commissione o sottocommissione incaricata di una fase interna del procedimento valutativo non sposta, di per sé, la competenza territoriale quando la procedura riguarda unitariamente il candidato presso altra sede e gli effetti lesivi si manifestano in quest’ultima.
  • Il criterio della sede dell’organo che compie una singola attività procedimentale non può essere applicato in modo da frammentare tra diversi TAR il contenzioso relativo alle varie fasi strettamente connesse di un’unica procedura abilitativa, dovendosi privilegiare l’unitarietà della tutela giurisdizionale.
  • I verbali di una commissione centrale che fissano soltanto criteri generali di valutazione, senza produrre effetti lesivi autonomi, non sono idonei a radicare una diversa competenza territoriale rispetto a quella determinata dall’atto applicativo lesivo.
  • Quando la domanda cautelare riguardi questioni complesse, anche collegate a una questione di legittimità costituzionale, e non sia possibile apprezzarne adeguatamente la fondatezza in sede sommaria, il giudice può negare la sospensione e accordare tutela mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneCompetenzaTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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