Cassazione Civile, Ordinanza n. 25745/2025 del 21/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta dalla società appaltatrice, creditrice di un saldo lavori derivante da un contratto di appalto e da un lodo arbitrale poi divenuto definitivo, per ottenere l’inefficacia degli atti di assegnazione di singole unità immobiliari in favore di soci/assegnatari di una cooperativa edilizia. In primo grado la domanda è stata accolta; la Corte d’appello di Roma ha rigettato gli appelli degli assegnatari e della cooperativa, confermando la revocabilità degli atti, la non prescrizione dell’azione, l’esistenza del credito e la scientia damni. In cassazione gli assegnatari hanno proposto sette motivi: 1) omessa riunione di un altro giudizio connesso; 2) violazione del contraddittorio e litisconsorzio necessario, assumendo l’inesistenza del lodo e del credito per mancata chiamata dei soci; 3) difetto di legittimazione ad agire del commissario/liquidatore giudiziale; 4) mancata sospensione del giudizio per pendenza di indagini penali; 5) dedotta competenza arbitrale per clausola compromissoria del contratto di appalto; 6) violazione dell’art. 2901 c.c. quanto ai presupposti della revocatoria, all’inefficacia del lodo, alla revocabilità degli atti di assegnazione e alla scientia damni; 7) decorrenza della prescrizione dell’azione revocatoria. Nel corso del giudizio di legittimità uno dei ricorrenti ha rinunciato e un altro ha rinunciato immediatamente prima dell’adunanza camerale; il ricorso è stato quindi scrutinato solo per la posizione della terza ricorrente rimasta in causa.
La decisione
La Corte ha dato atto dell’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia limitatamente al ricorrente che aveva già rinunciato con decreto presidenziale, ha dichiarato l’estinzione del rapporto processuale relativo alla ricorrente che aveva rinunciato successivamente, con compensazione delle spese tra quest’ultima e i controricorrenti; quanto alla ricorrente rimasta, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il sesto motivo e inammissibili i restanti, osservando che la riunione ex art. 335 c.p.c. riguarda solo impugnazioni contro la stessa sentenza, che non vi era litisconsorzio necessario nel giudizio sul credito dell’appaltatrice, che i soggetti che avevano agito erano legittimati, che la sospensione ex art. 295 c.p.c. non era configurabile, che la clausola compromissoria non poteva estendersi a soggetti non parti del contratto e a una diversa controversia, e che il credito risultava da lodo definitivo emesso tra le sole parti del rapporto di appalto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente, con applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
La riunione è dovuta solo per impugnazioni contro la stessa sentenza, non per cause semplicemente connesse.
art. 102 c.p.c.
Non ricorre litisconsorzio necessario per l’accertamento del credito dell’appaltatrice nei confronti della cooperativa, poiché i soci non erano parti necessarie del rapporto dedotto.
art. 111 Cost.
Richiamato solo come parametro evocato dalla ricorrente; la Corte ne esclude la rilevanza nel caso concreto.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del dedotto vulnus difensivo; la Corte non ravvisa violazioni del diritto di difesa.
art. 19 TUE
Evocato dalla ricorrente in tema di tutela giurisdizionale effettiva; la Corte reputa la questione fuori fuoco.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Evocato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di rinvio pregiudiziale; la Corte ritiene la questione priva di consistenza.
art. 267 TFUE
La Corte esclude la necessità di rinvio pregiudiziale, ritenendo la censura manifestamente infondata.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria richiede una dipendenza tecnico-giuridica tra giudizio civile e penale, non la sola coincidenza dei fatti.
art. 808 c.p.c.
La clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto non può estendersi a soggetti terzi né a controversie estranee al regolamento negoziale.
art. 2901 c.c.
L’azione revocatoria presuppone un credito esistente e, nel caso, il credito risultava da lodo arbitrale definitivo; gli atti di assegnazione erano revocabili e la scientia damni è apprezzamento di merito non sindacabile nei limiti dedotti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
I motivi sono inammissibili quando non indicano specificamente se, dove e come le questioni siano state dedotte nei gradi di merito.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione nei rapporti processuali interessati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- La riunione delle impugnazioni ex art. 335 c.p.c. riguarda esclusivamente le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza e non impone il coordinamento di giudizi solo connessi o aventi identica materia.
- Nel giudizio volto ad ottenere la revocatoria ordinaria di atti dispositivi, il creditore deve dimostrare l’esistenza di un credito; quando il credito risulta da un titolo definitivo formatosi tra le sole parti del rapporto, non è configurabile un litisconsorzio necessario di terzi estranei a quel rapporto.
- La clausola compromissoria pattuita in un contratto vincola solo i soggetti che vi hanno aderito e per le controversie rientranti nel suo oggetto; non può essere opposta per sottrarre al giudice ordinario una controversia che coinvolga soggetti terzi o rapporti diversi.
- La sospensione necessaria del processo civile per pendenza di procedimento penale è ammissibile solo quando la decisione penale sia normativamente idonea a incidere sul diritto controverso nel giudizio civile; la mera coincidenza dei fatti non basta.
- Nel ricorso per cassazione, la censura che non indichi in modo specifico la previa deduzione della questione nei gradi di merito è inammissibile per violazione dell’onere di specificità del ricorso.
- L’accertamento della scientia damni e, più in generale, la valutazione delle circostanze fattuali poste a base della revocatoria restano apprezzamenti di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti consentiti dal controllo di legittimità.
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