Direttiva 2003/82
Direttiva 2003/82/CE della Commissione, dell'11 settembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare in materia di prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva introduce frasi tipo armonizzate per indicare i rischi particolari e le precauzioni da adottare in materia di prodotti fitosanitari, completando gli allegati IV e V della direttiva 91/414/CEE. Mira a rendere più coerente l'etichettatura dei prodotti fitosanitari rispetto ai rischi per l'uomo, gli animali e l'ambiente, anche in relazione ai prodotti contenenti microrganismi o virus. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 30 luglio 2004 e rivedere le autorizzazioni dei prodotti interessati secondo il calendario dell'allegato III.
Modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo negli allegati IV e V frasi armonizzate sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare per l'etichettatura dei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, con effetti sulla disciplina di autorizzazione, classificazione ed etichettatura dei prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Riguarda in particolare i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive già valutate dagli Stati membri e, più specificamente, i prodotti contenenti esclusivamente le sostanze attive elencate nell'allegato III, secondo il calendario di applicazione ivi previsto. Le frasi armonizzate sono rilevanti anche per i prodotti con microrganismi o virus come sostanze attive. Restano ferme le disposizioni della direttiva 1999/45/CE sulla classificazione ed etichettatura dei preparati pericolosi, che si applicano anche ai prodotti fitosanitari, nonché le esclusioni/limitazioni derivanti dai criteri specifici richiamati negli allegati.
Modifica della direttiva 91/414/CEE sulle frasi tipo per prodotti fitosanitari
La direttiva 2003/82/CE della Commissione completa la disciplina dell'etichettatura dei prodotti fitosanitari prevista dalla direttiva 91/414/CEE, inserendo negli allegati IV e V un sistema armonizzato di frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare. L'intervento si colloca nel quadro della classificazione ed etichettatura dei prodotti pericolosi e risponde all'esigenza di descrivere in modo più adeguato i rischi specifici connessi all'uso dei prodotti fitosanitari, anche per quelli contenenti microrganismi o virus come sostanze attive.
Finalità e contesto normativo
I considerando evidenziano che la disciplina generale di classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi non bastava a rappresentare compiutamente i rischi legati all'impiego agricolo dei prodotti fitosanitari. Per questo motivo la Commissione introduce frasi armonizzate supplementari, da utilizzare come base per le istruzioni d'uso specifiche previste dall'articolo 16 della direttiva 91/414/CEE. La direttiva mira anche a coordinarsi con le valutazioni delle sostanze attive effettuate dagli Stati membri e con la futura applicazione della direttiva 1999/45/CE ai prodotti fitosanitari dal 30 luglio 2004.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri e incide sulla disciplina dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi della direttiva 91/414/CEE. In particolare, rileva per i prodotti contenenti le sostanze attive elencate nell'allegato III, per le quali è previsto un calendario di applicazione delle nuove disposizioni. Le frasi armonizzate sono espressamente richiamate anche per i prodotti fitosanitari con microrganismi o virus come sostanze attive.
Inserimento degli allegati IV e V nella direttiva 91/414/CEE
L'articolo 1 stabilisce che il testo degli allegati I e II della direttiva 2003/82/CE sia inserito negli allegati IV e V della direttiva 91/414/CEE. In concreto, ciò significa che l'ordinamento UE introduce un catalogo uniforme di frasi da usare in etichetta per indicare:
- i rischi particolari per l'uomo e, in via generale, per l'ambiente;
- le precauzioni da adottare per la tutela dell'uomo e dell'ambiente;
- alcune istruzioni speciali per operatori, ambiente, buone pratiche agricole e rodenticidi.
Frasi sui rischi particolari: allegato IV
L'allegato IV contiene le frasi tipo sui rischi particolari per l'uomo, identificate come RSh. Le frasi previste sono tre:
- RSh 1: "Tossico per contatto oculare";
- RSh 2: "Può causare fotosensibilizzazione";
- RSh 3: frase relativa al contatto con vapori o liquidi di prodotti formulati come gas liquefatti, con effetti di ustione o congelamento.
Per ciascuna frase sono fissati criteri applicativi specifici. Ad esempio, RSh 1 va usata quando dall'esame di irritazione oculare emergano tossicità sistemica o mortalità attribuibili all'assorbimento attraverso le membrane mucose dell'occhio, oppure quando vi siano prove di tossicità sistemica nell'uomo per contatto oculare. RSh 2 si applica quando vi siano prove chiare di effetti fotosensibilizzanti, anche in caso di contenuto del componente fotosensibilizzante pari o superiore all'1% p/p. RSh 3 è destinata ai prodotti sotto forma di gas liquefatti, come le preparazioni di bromuro di metile, e non si usa quando trovano applicazione le frasi R34 o R35 della direttiva 1999/45/CE.
Frasi sulle precauzioni da adottare: allegato V
L'allegato V contiene le frasi tipo sulle precauzioni per la tutela dell'uomo o dell'ambiente. La formula generale obbligatoria per tutti i prodotti fitosanitari è:
- SP 1: "Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore", con possibili precisazioni riguardanti la pulizia dell'attrezzatura di applicazione e la prevenzione della contaminazione tramite drenaggi o scoli.
L'allegato prevede poi frasi specifiche per diverse categorie di rischio.
Precauzioni per gli operatori
Le frasi SPo 1-5 disciplinano misure relative all'operatore:
- rimozione del prodotto con panno asciutto e lavaggio con acqua dopo contatto cutaneo;
- lavaggio di tutto l'abbigliamento di protezione dopo l'impiego;
- divieto di inalare il fumo e allontanamento immediato dalla zona trattata dopo fumigazione;
- apertura dell'imballaggio all'esterno e in condizioni di tempo secco;
- ventilazione delle aree o serre trattate prima del rientro.
Il testo attribuisce agli Stati membri un margine di adattamento significativo: essi possono definire l'attrezzatura di protezione personale, i compiti che richiedono tale attrezzatura e specifici controlli tecnici, i quali possono sostituire i dispositivi di protezione individuale se garantiscono un livello di protezione pari o superiore.
Precauzioni per l'ambiente
Le frasi SPe 1-8 coprono i principali profili ambientali:
- limitazioni d'uso per proteggere acque sotterranee e organismi del suolo;
- divieto di applicazione su determinati tipi di suolo o condizioni vulnerabili;
- obbligo di mantenere una fascia non trattata di sicurezza rispetto a zone non coltivate o corpi idrici superficiali;
- divieto di applicazione su superfici impermeabili o in condizioni di alto rischio di deflusso superficiale;
- obbligo di incorporazione nel terreno per proteggere uccelli e mammiferi selvatici;
- recupero del prodotto accidentalmente fuoriuscito;
- divieto di applicazione nel periodo di riproduzione degli uccelli;
- misure specifiche per la protezione delle api e degli altri insetti impollinatori.
Per SPe 8 la direttiva lascia agli Stati membri un margine di scelta nella formulazione concreta, in funzione del tipo di impiego e delle disposizioni nazionali pertinenti, purché l'obiettivo di protezione delle api e della covata sia garantito.
Buone pratiche agricole
La frase SPa 1 riguarda la prevenzione della resistenza: il prodotto, o altri prodotti contenenti la stessa sostanza attiva o classe di sostanze, non deve essere applicato più di un certo numero di volte o per un certo periodo. La frase va usata quando la restrizione è necessaria per limitare il rischio di insorgenza di resistenza.
Rodenticidi
Le frasi SPr 1-3 sono dedicate ai rodenticidi:
- SPr 1: collocazione sicura delle esche per ridurre il rischio di ingestione da parte di altri animali e per impedire che siano trascinate via dai roditori;
- SPr 2: segnalazione della zona trattata e indicazione del rischio di avvelenamento primario o secondario da anticoagulante, con menzione dell'antidoto;
- SPr 3: rimozione quotidiana dei roditori morti dalla zona trattata e divieto di smaltimento nei rifiuti o in discarica.
Criteri di applicazione delle frasi e funzione del recepimento nazionale
L'allegato IV e l'allegato V non si limitano a fornire formule linguistiche: indicano anche quando ciascuna frase deve o può essere utilizzata. Ciò rafforza il carattere di obbligo di risultato della direttiva, lasciando agli Stati membri la scelta delle modalità tecniche di attuazione nel rispetto dei criteri armonizzati. Per alcuni casi, come le misure specifiche per gli operatori o la formulazione concreta di SPe 8, il testo riconosce esplicitamente una discrezionalità nazionale, purché compatibile con il quadro comune UE.
Termine di trasposizione e applicazione
L'articolo 2 fissa il termine di recepimento al 30 luglio 2004. Entro tale data gli Stati membri devono adottare le misure nazionali necessarie e informarne la Commissione. Inoltre, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nell'allegato III devono essere riviste e le nuove frasi applicate secondo il calendario di tale allegato; se un prodotto contiene più sostanze attive con date diverse, si applica la data più tardiva.
Implicazioni pratiche per operatori e consulenti
Per i professionisti del diritto e della fiscalità/agroindustria, la direttiva è rilevante perché incide sulla conformità dell'etichettatura e sulle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, con potenziali riflessi su distribuzione, commercializzazione e responsabilità per non conformità. La gestione corretta delle frasi armonizzate richiede di verificare sia la classificazione del prodotto sia le sostanze attive presenti, nonché il calendario di applicazione previsto dall'allegato III e le eventuali specificazioni nazionali adottate in sede di recepimento.
Disposizioni principali
Integrazione degli allegati IV e V della direttiva 91/414/CEE
L'articolo 1 dispone che il testo degli allegati I e II della direttiva 2003/82/CE sia inserito negli allegati IV e V della direttiva 91/414/CEE. Si tratta quindi di un intervento di armonizzazione dell'etichettatura dei prodotti fitosanitari tramite frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare.
Termine di recepimento e obbligo di informazione alla Commissione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro e non oltre il 30 luglio 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e, al momento dell'adozione, le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale.
Riesame delle autorizzazioni e applicazione differita delle nuove frasi
L'articolo 3 prevede che gli Stati membri rivedano l'autorizzazione di ciascun prodotto fitosanitario contenente esclusivamente le sostanze attive elencate nell'allegato III. Le disposizioni degli allegati IV e V della direttiva 91/414/CEE devono essere applicate per ciascuna sostanza attiva entro la data fissata nel calendario dell'allegato III; se un prodotto contiene più sostanze attive con date diverse, vale la data più tardiva.
Frasi armonizzate sui rischi particolari (allegato IV)
L'allegato IV introduce frasi tipo supplementari sui rischi particolari per l'uomo e, in via generale, le collega alle esigenze di etichettatura dei prodotti fitosanitari. Sono previste tre frasi per i rischi relativi all'uomo: RSh 1 'Tossico per contatto oculare', RSh 2 'Può causare fotosensibilizzazione' e RSh 3 relativa ai prodotti sotto forma di gas liquefatti o affini, con criteri di applicazione specifici. Per i rischi ambientali, nella sezione RSe non sono previste frasi.
Frasi armonizzate sulle precauzioni da adottare (allegato V)
L'allegato V contiene una frase generale obbligatoria per tutti i prodotti fitosanitari: 'Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore', con precisazioni opzionali. Seguono frasi specifiche per operatori (SPo 1-5), ambiente (SPe 1-8), buone pratiche agricole (SPa 1) e rodenticidi (SPr 1-3), ciascuna con formulazione multilingue e criteri di applicazione che guidano l'autorità nazionale nell'etichettatura.
Margini di discrezionalità degli Stati membri
Gli Stati membri conservano un margine di scelta nella traduzione operativa delle misure: possono definire attrezzature di protezione personale, compiti specifici che le richiedono, controlli tecnici sostitutivi della protezione individuale, nonché la formulazione più idonea di alcune frasi ambientali, in particolare per le api e gli impollinatori, in funzione dell'impiego e delle disposizioni nazionali pertinenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 5 set 2003Direttiva 2003/80
- direttiva · 5 set 2003Direttiva 2003/81
- direttiva · 22 set 2003Direttiva 2003/86
- direttiva · 22 set 2003Direttiva 2003/74
- direttiva · 24 set 2003Direttiva 2003/83
- direttiva · 25 set 2003Direttiva 2003/84
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →