Ordinanza n. 474/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione della Giunta Regionale n. 1933 del 9/12/2025, pubblicata sul B.U.R.P. n. 104 del 29/12/2025, con la quale è stato approvato il piano di conversione dei posti residenziali, dei posti semiresidenziali e delle prestazioni ambulatoriali relativi ai presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste, a seguito della sottoscrizione delle pre-intese di cui ai regolamenti regionali n. 12/2015 e s.m.i. e n. 22/2019 e s.m.i., come riportato nell’Allegato B; - della nota del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale del 17/02/2026, recante “Chiarimenti operativi sulla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1933 del 09/12/2025”, nella parte in cui impone alla ricorrente di presentare un’istanza di conferma/riconversione “entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP del piano di riconversione (29/12/2025)” e “rammenta che la mancata presentazione dell’istanza iniziale o l’inosservanza dei termini di adeguamento comporta, a pena di decadenza, la revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento, con la conseguente chiusura dell’esercizio”; - ove occorra, della nullità, inefficacia e illegittimità del verbale di pre-intesa del 12/01/2024, nella parte in cui si specifica che “con la sottoscrizione della presente preintesa, il delegato del legale rappresentante della Carlo Fiorino Hospital s.p.a. rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conoscibili e/o collegati al presente atto”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di interesse, gli stessi verbali di sottoscrizione delle pre-intese del 12/01/2024 e la nota regionale di riscontro alle proposte delle associazioni di categoria, a cui la ricorrente è iscritta, di modifica regolamentare preordinate all’approvazione del Piano di riconversione delle strutture riabilitative ex art. 26 della Legge n. 833/1978.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta Regionale della Puglia che approva il piano di conversione dei posti e delle prestazioni dei presidi territoriali di recupero e riabilitazione, nonché nota regionale recante chiarimenti operativi e termine perentorio per la presentazione dell'istanza di conferma o riconversione
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione regionale, la successiva nota operativa, il verbale di pre-intesa e gli ulteriori atti connessi, contestando gli effetti del piano di conversione sulle proprie autorizzazioni e sul proprio accreditamento. La Regione Puglia ha eccepito il difetto di attribuzione della Sezione staccata di Lecce ai sensi dell'art. 47 c.p.a., sostenendo che il ricorso riguarda anche un atto generale della Giunta regionale con effetti estesi all'intero territorio regionale e che, pertanto, la controversia deve essere trattata dal TAR con sede nel capoluogo regionale, a Bari. La ricorrente non ha aderito all'eccezione, ma ha chiesto la trasmissione degli atti al Presidente del TAR Puglia - Bari e il differimento della decisione sull'istanza cautelare fino all'individuazione dell'organo giurisdizionale competente.
La decisione
Il TAR Puglia - Lecce, Sezione Prima, preso atto dell'eccezione ritualmente formulata dalla Regione ai sensi dell'art. 47 c.p.a., ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del TAR Puglia - Bari per le determinazioni di competenza sull'eccezione relativa al difetto di attribuzione della Sezione staccata. Il Collegio non ha deciso né il merito delle censure rivolte agli atti regionali né l'istanza cautelare, il cui esame è stato rinviato in attesa dell'individuazione del TAR competente.
Norme richiamate
art. 47 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
A fronte dell'eccezione sul difetto di attribuzione della Sezione staccata, gli atti devono essere trasmessi al Presidente del TAR avente sede nel capoluogo regionale per le determinazioni di competenza.
art. 26 l. 833/1978
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è richiamata nell'individuazione delle strutture riabilitative cui si riferisce il piano regionale, senza che l'ordinanza ne interpreti specificamente il contenuto.
Massime di principio
- Quando un ricorso proposto presso una Sezione staccata investe anche un atto generale regionale con effetti estesi all'intero territorio regionale, l'eccezione relativa al difetto di attribuzione deve essere sottoposta al Presidente del TAR con sede nel capoluogo regionale ai sensi dell'art. 47 c.p.a.
- La proposizione dell'eccezione sul difetto di attribuzione impedisce alla Sezione staccata di procedere alla decisione cautelare prima che sia individuato l'organo giurisdizionale competente, ove la parte ricorrente chieda espressamente il rinvio della delibazione cautelare.
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