Cassazione Civile, Ordinanza n. 18974/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una proprietaria di un locale seminterrato/cantina ha convenuto il Comune chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente causati da infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla soprastante strada comunale, manifestatesi dopo lavori di pavimentazione eseguiti con lastre di pietra. Il Giudice di Pace ha accolto la domanda; il Tribunale ha confermato la decisione, ritenendo tardiva l’eccezione del Comune relativa alla parziale abusività del cespite (in particolare del locale cantina) e reputando, nel merito, provato il nesso causale tra danno e errata posa del manto stradale sulla base della consulenza tecnica d’ufficio. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme processuali e sostanziali sulla legittimazione/titolarità del rapporto, sostenendo che la contestazione dell’abusività del manufatto e della derivazione dal demanio era mera difesa sempre proponibile e rilevabile d’ufficio, non eccezione in senso stretto soggetta a decadenza; 2) violazione delle norme sul giudizio di appello e sul dovere di pronuncia, lamentando che il Tribunale non aveva esaminato l’eccezione di tardività della produzione della concessione edilizia effettuata dall’attrice solo in secondo grado; 3) vizio di motivazione e violazione di norme processuali e sostanziali, per mancato esame delle deduzioni relative all’applicabilità, in subordine, degli artt. 1125 e 1126 c.c. e all’attendibilità della consulenza tecnica (che, secondo il Comune, non avrebbe accertato correttamente la causa dei danni, anche per l’assenza di sopralluogo in periodo di pioggia).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo gli altri. Ha affermato che la titolarità attiva o passiva della posizione soggettiva dedotta in giudizio integra un elemento costitutivo della domanda di merito, che l’attore deve allegare e provare; tuttavia, la contestazione del convenuto sulla titolarità del rapporto controverso ha natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio, e la relativa carenza è rilevabile d’ufficio se emerge dagli atti. Di conseguenza, l’eccezione del Comune sulla carenza di legittimazione attorea per asserita demanialità del terreno non poteva essere considerata tardiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, perché riesamini la questione e si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 166 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di difese e preclusioni
art. 167 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di difese e preclusioni
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di valutazione delle prove e non contestazione
art. 113 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 822 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la natura demaniale dell’area
art. 823 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la natura demaniale dell’area
art. 824 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la natura demaniale dell’area
art. 840 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza del sottosuolo e della proprietà
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di onere della prova sulla titolarità del rapporto
art. 22, legge n. 2248 del 1865
richiamato dal ricorrente nel sostenere la demanialità del bene e la conseguente contestazione della legittimazione
art. 345 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per la tardività della produzione documentale in appello
art. 112 c.p.c.
richiamato per omessa pronuncia sulle eccezioni e sulle deduzioni svolte
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per il vizio di motivazione della sentenza impugnata
art. 161 c.p.c.
richiamato per il vizio della sentenza
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato per la motivazione apparente o mancante
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il contenuto della motivazione
art. 1125 c.c.
richiamato in via subordinata dal ricorrente per la ripartizione delle spese/degli oneri tra proprietari
art. 1126 c.c.
richiamato in via subordinata dal ricorrente per la ripartizione delle spese/degli oneri tra proprietari
Massime di principio
- La titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva dedotta in giudizio costituisce un elemento costitutivo della domanda di merito e, in linea generale, deve essere allegata e provata da chi agisce.
- La contestazione della titolarità del rapporto controverso da parte del convenuto ha natura di mera difesa, non di eccezione in senso stretto, ed è quindi proponibile in ogni fase del giudizio.
- La contumacia o la tardiva costituzione del convenuto non trasformano la mancata contestazione in riconoscimento della titolarità dedotta dall’attore, né alterano la distribuzione dell’onere della prova.
- La carenza di titolarità attiva o passiva del rapporto controverso è rilevabile d’ufficio dal giudice quando risulti dagli atti di causa.
- Quando il giudice di merito qualifichi come tardiva una difesa che attiene alla titolarità del rapporto, la decisione è censurabile in cassazione per erronea qualificazione processuale della contestazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18921/2022 del 13/06/2022
- ordinanza_civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18922/2022 del 13/06/2022
- ordinanza_civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18934/2022 del 13/06/2022
- ordinanza_civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18935/2022 del 13/06/2022
- ordinanza_civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18936/2022 del 13/06/2022
- ordinanza_civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18937/2022 del 13/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →