Regolamento (UE) 2022/1360
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 della Commissione del 28 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l’attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE sul mantenimento dell’aeronavigabilità per coordinarlo con la nuova parte 21 Light introdotta per gli aeromobili sportivi e da diporto. Le modifiche riguardano soprattutto i riferimenti ai dati di progettazione, alle istruzioni di manutenzione, alle procedure per modifiche e riparazioni e ai requisiti documentali per componenti e aeromobili. Vengono inoltre estesi alcuni obblighi di segnalazione e adattate le regole su trasferimento/immatricolazione, certificato acustico e formazione/licenze del personale.
Modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per adeguare i requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità, manutenzione e gestione continua della navigabilità agli aeromobili per aviazione sportiva e da diporto disciplinati dalla nuova parte 21 Light del regolamento (UE) n. 748/2012.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di mantenimento dell’aeronavigabilità, manutenzione, riesame della navigabilità, approvazione di modifiche e riparazioni, formazione e rilascio/licenza del personale ai sensi del regolamento (UE) n. 1321/2014, con riferimento agli aeromobili e componenti soggetti alla parte M, parte ML, parte 145, parte 66 e parte CAMO. L’intervento estende in particolare i riferimenti normativi ai dati, alle istruzioni e alle dichiarazioni previsti dalla nuova parte 21 Light del regolamento (UE) n. 748/2012 per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 25 agosto 2023 in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento (UE) n. 1321/2014 per gli aeromobili sportivi e da diporto
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 della Commissione adegua il quadro europeo sul mantenimento dell’aeronavigabilità al nuovo assetto introdotto dalla parte 21 Light del regolamento (UE) n. 748/2012. La finalità è rendere più proporzionati i requisiti per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto, coordinando le regole di progettazione, manutenzione, riparazione, certificazione e segnalazione. Le modifiche riguardano in modo trasversale la parte M, la parte 145, la parte 66, la parte ML e la parte CAMO del regolamento (UE) n. 1321/2014.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento muove dal presupposto che il sistema di mantenimento dell’aeronavigabilità già disciplinato dal regolamento (UE) n. 1321/2014 deve tener conto dei nuovi dati e delle nuove informazioni resi disponibili dai soggetti responsabili della progettazione ai sensi della parte 21 Light. Il nuovo assetto regolatorio, introdotto dal regolamento delegato (UE) 2022/1358 nel regolamento (UE) n. 748/2012, amplia infatti la platea dei soggetti che possono fornire dati di progettazione e dichiarazioni di conformità. Per evitare incoerenze tra regole di progettazione e regole di manutenzione, il regolamento interviene sui rinvii normativi contenuti nel sistema 1321/2014.
Ambito di applicazione e destinatari
Le modifiche si applicano alle organizzazioni e ai soggetti che operano nel sistema del mantenimento dell’aeronavigabilità: imprese di manutenzione, organizzazioni CAMO, personale addetto alla certificazione, proprietari, operatori e soggetti responsabili della progettazione. Il regolamento incide anche sulle procedure relative a componenti aeronautici, modifiche e riparazioni, trasferimento di registrazione degli aeromobili all’interno dell’Unione e revisione della navigabilità di aeromobili importati. Il riferimento alla parte 21 Light è rilevante soprattutto per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto e per i relativi prodotti, parti e pertinenze.
Parte M: programma di manutenzione, dati di manutenzione e componenti
Nel punto M.A.302, il programma di manutenzione dell’aeromobile (AMP) deve osservare le istruzioni dell’autorità competente e le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità provenienti non solo dai titolari di certificati di omologazione e di omologazione supplementare, ma anche dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto e da altri soggetti che operano ai sensi della parte 21 o della parte 21 Light. Il programma deve inoltre essere sottoposto a revisioni periodiche e aggiornato alla luce dell’esperienza operativa e delle nuove istruzioni di manutenzione emesse dai soggetti legittimati.
Il punto M.A.304 viene riscritto per chiarire che le modifiche e le riparazioni devono essere eseguite sulla base di dati specifici, tra cui:
- dati approvati dall’Agenzia;
- dati approvati da un’impresa di progettazione conforme alla parte 21;
- dati inclusi nelle specifiche di certificazione della parte 21, punti 21.A.90B o 21.A.431B;
- dati inclusi nelle specifiche di certificazione della parte 21 Light, punti 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 o 21L.A.222;
- dati dichiarati dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto conforme alla parte 21 Light.
Il punto M.A.305 amplia la documentazione da conservare per taluni componenti, includendo il registro dell’utilizzo per le parti a vita limitata, i CRS e i registri di manutenzione dettagliati, nonché il CRS e la dichiarazione di accettazione del proprietario per i componenti installati su aeromobili ELA2 o su aeromobili privi di modulo 1 AESA, con un periodo documentale non inferiore a 36 mesi.
Il punto M.A.401 ridefinisce i “dati di manutenzione applicabili”, includendo requisiti, procedure, standard o informazioni dell’autorità competente o dell’Agenzia, direttive di aeronavigabilità, ICA e altre istruzioni di manutenzione emesse dai titolari delle approvazioni di progetto o dai dichiaranti, oltre ai dati applicabili emessi ai sensi del punto 145.A.45, lettera d).
Sul fronte dei componenti, il punto M.A.501 chiarisce che i componenti in condizioni soddisfacenti devono essere riammessi in servizio con modulo 1 AESA o equivalente e contrassegnati secondo la parte 21 o la parte 21 Light, salvo eccezioni specifiche. Il punto M.A.502 distingue più chiaramente tra:
- componenti soggetti a manutenzione da imprese approvate;
- componenti installati sull’aeromobile o temporaneamente rimossi, che possono essere manutenuti anche dal personale autorizzato a certificare o dal pilota-proprietario, ma senza validità ai fini del modulo 1 AESA;
- componenti di cui ai punti 21.A.307, lettera b), da 3 a 6, o 21L.A.193, lettera b), da 3 a 6, per i quali è ammessa la manutenzione da qualsiasi persona o impresa con rilascio di una “dichiarazione di avvenuta manutenzione”, considerata registro di manutenzione ed equivalente a un modulo 1 AESA per il componente interessato.
Infine, il punto M.A.901 aggiorna il requisito del certificato acustico, che deve corrispondere alla configurazione più recente dell’aeromobile quando richiesto.
Parte M: trasferimento di registrazione e aeromobili importati
Il punto M.A.903 è rinominato “Trasferimento della registrazione dell’aeromobile all’interno dell’Unione” e impone al richiedente di notificare al precedente Stato membro il nuovo Stato di registrazione e di chiedere al nuovo Stato membro il rilascio di un nuovo certificato di aeronavigabilità in conformità della parte 21 o della parte 21 Light.
Il punto M.A.904, relativo alla revisione dell’aeronavigabilità di aeromobili importati nell’Unione, richiede la domanda di rilascio di un nuovo certificato di aeronavigabilità e stabilisce che l’autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia il certificato solo dopo aver verificato la conformità dell’aeromobile alla parte 21 o, se del caso, alla parte 21 Light.
L’appendice I della parte M viene aggiornata per precisare che prima dell’integrazione di una modifica o dell’esecuzione di una riparazione occorre predisporne l’approvazione secondo la parte 21 o la parte 21 Light; per gli aeromobili soggetti a dichiarazione di conformità del progetto, occorre predisporre la relativa dichiarazione di conformità prima dell’integrazione o dell’esecuzione della riparazione.
Parte 145: componenti e segnalazioni
Nel punto 145.A.42 viene aggiornata la disciplina dell’accettazione dei componenti, precisando il rinvio al modulo 1 AESA o equivalente e alle regole della parte 21 Light. Viene inoltre chiarito che i componenti di cui ai punti 21.A.307, lettera b), punto 2, o 21L.A.193, lettera b), punto 2, possono essere installati solo se considerati idonei dal proprietario dell’aeromobile.
Il punto 145.A.60 rafforza gli obblighi di segnalazione: l’impresa deve informare l’autorità competente e l’impresa responsabile della progettazione di eventi o condizioni relativi alla sicurezza che possano mettere in pericolo l’aeromobile, i suoi occupanti o terzi, e in particolare di qualsiasi incidente o inconveniente grave.
Parte 66: licenze e formazione
Nel punto 66.A.45 è introdotta una specifica limitazione da inserire nella licenza quando il richiedente ha fornito solo un anno di esperienza ai sensi di una deroga. La limitazione riguarda, tra l’altro, gli interventi complessi di manutenzione di cui all’appendice VII della parte M, le modifiche standard della parte 21 e della parte 21 Light e le riparazioni standard previste dagli stessi allegati. Il testo precisa inoltre che il titolare di una licenza B1.2 con abilitazione per il gruppo 3, oppure di categoria B3 con abilitazione per velivoli a pistoni non pressurizzati con MTOM fino a 2 000 kg, si considera in possesso dei requisiti per il rilascio di una licenza L1 o L2 con abilitazioni complete e le stesse limitazioni.
Il punto 66.B.130 stabilisce che, per la formazione per tipo dei dirigibili del gruppo 1, i corsi devono sempre essere approvati direttamente dall’autorità competente, la quale deve disporre di una procedura per verificare che il programma copra tutti gli elementi presenti nei dati di manutenzione del titolare dell’approvazione del progetto o del dichiarante.
Parte ML: requisiti semplificati per aeromobili leggeri
La parte ML viene allineata alla logica della parte 21 Light. Il punto ML.A.302 richiede che l’AMP identifichi chiaramente il proprietario e l’aeromobile, compresi motori ed eliche, e che includa il programma minimo di ispezione, oppure le ICA del titolare dell’approvazione del progetto o del dichiarante della dichiarazione di conformità del progetto.
Anche il punto ML.A.304 viene aggiornato con un elenco di dati utilizzabili per modifiche e riparazioni del tutto analogo a quello previsto per la parte M. Il punto ML.A.401 ridefinisce i dati di manutenzione applicabili includendo requisiti dell’autorità, direttive di aeronavigabilità, ICA e istruzioni di manutenzione dei soggetti di progettazione, oltre ai dati emessi ai sensi del punto 145.A.45, lettera d).
Il punto ML.A.501 disciplina l’installazione dei componenti, richiedendo condizioni soddisfacenti, riammissione in servizio con modulo 1 AESA o equivalente e marcatura conforme alla parte 21 o alla parte 21 Light, salvo eccezioni specifiche. Il punto ML.A.502 distingue i componenti accettati dal proprietario ai sensi dei punti 21.A.307 o 21L.A.193, per i quali la manutenzione può essere eseguita da qualsiasi persona o impresa, e i componenti di cui ai punti 21.A.307 o 21L.A.193, da 3 a 6, per i quali è prevista la “dichiarazione di avvenuta manutenzione” come equivalente del modulo 1 AESA.
Il punto ML.A.902 aggiunge tra i casi di non conformità la riparazione o modifica non conforme alla parte 21 o alla parte 21 Light. Il punto ML.A.903 ribadisce che tutte le modifiche e riparazioni devono essere registrate e conformi alla normativa di progettazione e conferma il requisito del certificato acustico aggiornato quando richiesto. I punti ML.A.905 e ML.A.906 regolano il trasferimento di registrazione e il rilascio di un nuovo certificato di aeronavigabilità in caso di aeromobile importato, con verifica finale di conformità da parte dell’autorità competente.
L’appendice I della parte ML richiede, prima di integrare una modifica o eseguire una riparazione, la relativa approvazione o, per gli aeromobili soggetti a dichiarazione di conformità del progetto, la predisposizione della dichiarazione di conformità secondo la parte 21 Light.
Parte CAMO: obblighi di segnalazione
Il punto CAMO.A.160 viene modificato per imporre che l’impresa garantisca la segnalazione all’autorità competente e all’impresa responsabile della progettazione di tutti gli inconvenienti, malfunzionamenti, difetti tecnici, superamenti di limitazioni tecniche, eventi che evidenzino inaccuratezza, incompletezza o ambiguità dei dati di progettazione e altre circostanze irregolari che abbiano o possano avere compromesso l’impiego sicuro dell’aeromobile, purché non si tratti di incidente o inconveniente grave.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è differita al 25 agosto 2023. È espressamente stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Adeguamento generale del regolamento 1321/2014 alla parte 21 Light
L’articolo 1 modifica gli allegati I (parte M), II (parte 145), III (parte 66), V ter (parte ML) e V quater (parte CAMO) del regolamento (UE) n. 1321/2014 per includere i riferimenti alla nuova parte 21 Light del regolamento (UE) n. 748/2012 e ai soggetti che rilasciano dichiarazioni di conformità del progetto.
Aggiornamento dell’AMP e dei dati di manutenzione
Nelle parti M e ML, il programma di manutenzione dell’aeromobile (AMP) deve conformarsi non solo alle istruzioni dell’autorità competente ma anche alle istruzioni di mantenimento dell’aeronavigabilità e alle nuove istruzioni/dati emessi ai sensi della parte 21 Light. Sono precisate le categorie di dati di manutenzione applicabili, includendo i dati delle specifiche di certificazione, le ICA e gli altri dati pubblicati da titolari di approvazioni o da dichiaranti.
Modifiche e riparazioni: nuovi dati utilizzabili
I punti M.A.304 e ML.A.304 sono sostituiti per stabilire che modifiche e riparazioni devono essere effettuate sulla base di dati approvati dall’Agenzia, dati approvati da imprese di progettazione, dati inclusi nelle specifiche di certificazione della parte 21 o della parte 21 Light, e dati dichiarati dal dichiarante della dichiarazione di conformità del progetto.
Gestione dei componenti e documentazione di riammissione in servizio
Sono aggiornate le regole sulla manutenzione e installazione dei componenti: vengono chiarite le condizioni per l’uso del modulo 1 AESA o equivalente, le regole per i componenti accettati dal proprietario o installati su aeromobili ELA2 e il ruolo della 'dichiarazione di avvenuta manutenzione', che per taluni componenti sostituisce il modulo 1 AESA ed è considerata equivalente a un registro di manutenzione.
Trasferimento di registrazione e revisione dell’aeronavigabilità di aeromobili importati
I punti M.A.903, M.A.904, ML.A.905 e ML.A.906 disciplinano il trasferimento della registrazione di un aeromobile all’interno dell’Unione e la revisione della navigabilità degli aeromobili importati, imponendo la notifica allo Stato membro precedente, la richiesta di nuovo certificato di aeronavigabilità e la verifica di conformità alla parte 21 o alla parte 21 Light prima del rilascio del nuovo certificato.
Segnalazione di eventi e anomalie alla progettazione
Nella parte 145 e nella parte CAMO vengono rafforzati gli obblighi di segnalazione all’autorità competente e all’impresa responsabile della progettazione di eventi, condizioni di sicurezza, incidenti, inconvenienti gravi e, in ambito CAMO, anche di malfunzionamenti, difetti tecnici, superamenti di limitazioni e inesattezze o ambiguità nei dati di progettazione.
Formazione, licenze e limitazioni della parte 66
La parte 66 è aggiornata per introdurre una limitazione di licenza quando il richiedente dimostra solo un anno di esperienza in base a una specifica deroga, e per chiarire i requisiti e l’approvazione dei corsi di formazione per tipo per dirigibili del gruppo 1.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 25 agosto 2023. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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