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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1361

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1361 della Commissione del 28 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle autorità competenti nell’ambito dell’attuazione delle norme concernenti le imprese coinvolte nella progettazione e produzione di aeromobili utilizzati nell’aviazione sportiva e da diporto

Normativa europea32022R1361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce nel quadro del regolamento (UE) n. 748/2012 norme specifiche per rendere effettive, in modo uniforme, le regole semplificate e proporzionate applicabili agli aeromobili utilizzati nell’aviazione sportiva e da diporto. La modifica riguarda soprattutto i compiti delle autorità competenti e dell’Agenzia in materia di certificazione, sorveglianza, scambio di informazioni e misure correttive. Vengono disciplinati anche i controlli sulle imprese dichiarate, il rilascio dei certificati di aeronavigabilità e acustici, i permessi di volo e i poteri di intervento in caso di non conformità o rischi per la sicurezza.

Modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per disciplinare i compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle autorità competenti in relazione alle norme "Light" per aeromobili destinati all’aviazione sportiva e da diporto.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese e persone fisiche o giuridiche con sede principale in uno Stato membro coinvolte nella progettazione, produzione e rilascio di dichiarazioni/certificazioni per aeromobili destinati principalmente all’uso nell’aviazione sportiva e da diporto, nonché alle autorità competenti nazionali e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea. Riguarda in particolare la sezione A e la sezione B dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012, con regole su certificati di aeronavigabilità, certificati acustici, permessi di volo e dichiarazioni di conformità. Si applica dal 25 agosto 2023; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Sono previste competenze diverse tra Agenzia e autorità nazionali a seconda del capitolo e del tipo di aeromobile, inclusi casi di aeromobili registrati in uno Stato membro, non registrati o provenienti da paesi terzi.

Modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per le norme "Light" dell’aviazione sportiva e da diporto

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1361 interviene sul regolamento (UE) n. 748/2012 per rendere operative, sul versante delle autorità competenti, le regole semplificate e proporzionate introdotte dal regolamento delegato (UE) 2022/1358 per gli aeromobili destinati principalmente all’aviazione sportiva e da diporto. La finalità dichiarata è garantire un’applicazione uniforme delle nuove norme, riducendo gli oneri amministrativi senza abbassare i livelli di sicurezza.

Ambito soggettivo e riparto di competenze

La parte modificata riguarda l’allegato Ib, denominato parte 21 Light. La sezione A disciplina i diritti e gli obblighi di richiedenti, titolari di certificati, soggetti che rilasciano dichiarazioni di conformità o di idoneità e firmatari di dichiarazioni di conformità dell’aeromobile o certificati di ammissione in servizio; la sezione B disciplina i compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione di Agenzia e autorità nazionali competenti.

Il punto 21L.2 precisa quale autorità sia competente nei diversi casi: per le imprese di progettazione, in linea generale, l’Agenzia; per le imprese di produzione, l’autorità dello Stato membro in cui è situata la sede principale, salvo riassegnazione ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139; per taluni capitoli la competenza resta dell’Agenzia; per il permesso di volo, invece, la competenza dipende dalla registrazione dell’aeromobile, dai contrassegni di identificazione e dal tipo di approvazione richiesta.

Coordinamento, scambio di informazioni e sistema di gestione delle autorità

La nuova sezione B impone alle autorità competenti di disporre di documentazione aggiornata e accessibile per il personale addetto alla sorveglianza. È rafforzato lo scambio di informazioni tra autorità nazionali e Agenzia: le informazioni acquisite tramite indagini e sorveglianza devono essere condivise se rilevanti per i rispettivi compiti, e le indagini sul prodotto possono essere coordinate anche con visite congiunte.

Le autorità nazionali devono inoltre informare l’Agenzia, entro 30 giorni, dei problemi significativi nell’attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti adottati in base ad esso. Devono anche trasmettere quanto prima le informazioni di sicurezza rilevanti tratte dalle segnalazioni di non conformità registrate nelle banche dati nazionali. Se ricevono direttive di aeronavigabilità da paesi terzi, devono inoltrarle all’Agenzia. In caso di problema di sicurezza, l’autorità deve avere un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere le informazioni e, una volta ricevute le informazioni pertinenti, adottare misure adeguate e notificare tempestivamente i destinatari, l’Agenzia e, se necessario, gli altri Stati membri.

Sistema di gestione, qualità e affidamento a soggetti qualificati

Il punto 21L.B.16 richiede un sistema di gestione che comprenda almeno: politiche e procedure documentate; organico sufficiente; personale qualificato; strutture adeguate; una funzione di monitoraggio della conformità con audit interno e gestione dei rischi di sicurezza; una persona o gruppo responsabile di tale funzione. Per ciascun settore di attività deve essere nominato uno o più responsabili.

Le autorità devono inoltre stabilire procedure di cooperazione e assistenza reciproca con altre autorità competenti, anche per scambiare informazioni su non conformità riscontrate su soggetti sorvegliati in altri Stati membri e sulle segnalazioni obbligatorie e volontarie. Le procedure del sistema di gestione, e ogni loro modifica, devono essere messe a disposizione dell’Agenzia per la standardizzazione.

È possibile affidare taluni compiti a soggetti qualificati, ma solo previa verifica iniziale e continua della loro conformità ai requisiti essenziali e mediante accordo documentato che definisca compiti, documentazione, condizioni tecniche, responsabilità e tutela delle informazioni. Il controllo interno dell’autorità deve coprire anche i compiti svolti per suo conto.

Non conformità, osservazioni e provvedimenti di esecuzione

Il regolamento introduce una disciplina articolata delle non conformità. Le non conformità di livello 1 corrispondono a violazioni gravi, idonee a ridurre la sicurezza o a mettere seriamente in pericolo il volo; vi rientrano, tra l’altro, il diniego di accesso alle strutture, la produzione di prove false o falsificate, l’uso fraudolento di certificati o dichiarazioni e l’assenza del dirigente responsabile o del direttore dell’impresa di progettazione. Le non conformità di livello 2 coprono le altre violazioni dei requisiti applicabili.

L’autorità deve comunicare per iscritto la non conformità e richiedere azioni correttive. Per le non conformità di livello 1 deve adottare misure immediate e appropriate; per quelle di livello 2 deve concedere un termine adeguato, eventualmente prorogabile se è concordato un piano di azioni correttive. Se il piano non è accettabile o le azioni non sono eseguite nei termini, la non conformità si converte in livello 1.

Sono previste anche osservazioni per criticità che non integrano una non conformità formale ma possono incidere sulle prestazioni di sicurezza o preannunciare future violazioni. Tali osservazioni devono essere comunicate e registrate.

Tra i provvedimenti attuativi figurano sospensione, revoca o limitazione di certificati, divieto o limitazione delle attività, mancata registrazione o cancellazione di dichiarazioni, nonché altri provvedimenti necessari a far cessare la non conformità e a rimediare alle conseguenze. Il destinatario deve essere informato dei motivi e del diritto di ricorso.

Direttive di aeronavigabilità e modalità di rispondenza

Il punto 21L.B.23 definisce la direttiva di aeronavigabilità come il documento che prescrive le azioni necessarie a ripristinare un adeguato livello di sicurezza quando esiste una condizione di non sicurezza. L’Agenzia la emana quando ha accertato una condizione di non sicurezza su un aeromobile, motore, elica o parte installata e quando è probabile che la condizione riguardi anche altri aeromobili. La direttiva deve indicare almeno la condizione di non sicurezza, l’aeromobile interessato, le azioni correttive, il termine di attuazione e la data di entrata in vigore.

Il punto 21L.B.24 riconosce che l’Agenzia sviluppa AMC utilizzabili per dimostrare la conformità e consente l’uso di modalità alternative di rispondenza; le autorità competenti devono informare l’Agenzia delle modalità alternative utilizzate dai soggetti sottoposti alla loro sorveglianza.

Imprese di produzione dichiarate: verifica iniziale e sorveglianza

Il capitolo G disciplina le imprese di produzione che dichiarano la propria idoneità. L’autorità competente, ricevuta la dichiarazione, deve verificare che il dichiarante sia legittimato, che la dichiarazione contenga le informazioni richieste e che non vi siano elementi di non conformità. Deve poi confermare il ricevimento e assegnare un numero di riferimento, registrando la dichiarazione in una banca dati con l’indicazione dell’ambito di attività.

La sorveglianza è obbligatoria e comprende l’ispezione del primo articolo di ogni nuovo progetto e, secondo il programma di sorveglianza, ulteriori ispezioni di aeromobili, motori, eliche e parti prodotti. Il programma deve essere basato sul rischio e tenere conto della natura e complessità dell’impresa e dei risultati delle precedenti attività. Per ciascun ciclo devono essere previste valutazioni, audit, ispezioni, anche senza preavviso, e riunioni con il dirigente responsabile. Il ciclo ordinario non può superare 24 mesi; può essere esteso a 36 mesi se, nei 24 mesi precedenti, l’impresa ha dimostrato adeguata gestione dei rischi, piena conformità e assenza di non conformità di livello 1; può arrivare a 48 mesi se esiste anche un efficace sistema di comunicazione continua delle prestazioni di sicurezza e della conformità. In caso di calo delle prestazioni di sicurezza, il ciclo può essere ridotto.

Le modifiche delle dichiarazioni devono essere verificate, il programma di sorveglianza aggiornato e, se del caso, il registro modificato. Al termine di ogni ciclo l’autorità deve redigere una relazione di raccomandazione sul proseguimento delle attività.

Certificati di aeronavigabilità e certificati ristretti di aeronavigabilità

Il capitolo H attribuisce all’autorità dello Stato membro di registrazione il compito di istruire le domande di certificato di aeronavigabilità e di certificato ristretto di aeronavigabilità. Le procedure di indagine devono considerare ammissibilità del richiedente, condizioni della domanda, classificazione del certificato, documentazione, ispezioni dell’aeromobile e condizioni o limiti da imporre.

Per il rilascio o la modifica del certificato, l’autorità deve accertare, per gli aeromobili nuovi, la conformità al progetto approvato e le condizioni di sicurezza di funzionamento; per gli aeromobili usati, oltre alla conformità al progetto, l’osservanza delle direttive di aeronavigabilità e l’ispezione secondo il regolamento (UE) n. 1321/2014. Sono previste regole specifiche per aeromobili usati provenienti da un altro Stato membro e da un paese terzo. In tali ultimi casi può essere necessario rilasciare anche un certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità. I certificati hanno durata illimitata e possono essere modificati solo dall’autorità dello Stato membro di registrazione.

Certificati acustici

Il capitolo I segue una logica analoga per i certificati acustici e i certificati acustici ristretti. L’autorità verifica la domanda, le condizioni e la documentazione, e può ispezionare l’aeromobile. Il rilascio o la modifica avvengono senza indebito ritardo quando l’aeromobile è conforme alle informazioni sulla rumorosità applicabili. Per gli aeromobili usati provenienti da un altro Stato membro, il rilascio si basa sui dati della banca dati sulla rumorosità dell’Agenzia. Anche questi certificati hanno durata illimitata.

Permesso di volo e approvazione delle condizioni di volo

Il capitolo P disciplina le indagini relative al permesso di volo e all’approvazione delle condizioni di volo. Per alcune domande, in particolare quelle collegate alle attività di dimostrazione della conformità per aeromobili da omologare o per aeromobili oggetto di dichiarazione di conformità del progetto, l’autorità competente deve eseguire un’ispezione fisica dell’aeromobile e verificarne la conformità al progetto prima del volo. Per altre domande deve comunque valutare se un’ispezione fisica sia necessaria.

Per l’approvazione delle condizioni di volo, l’Agenzia deve svolgere, a seconda del caso, una revisione critica del progetto, un’ispezione fisica e una valutazione dell’aeromobile, così da assicurare che esso possa volare in sicurezza e che le prove in volo siano effettuate in condizioni sicure. Se emergono elementi che fanno dubitare della capacità di volo in sicurezza, deve essere rilevata una non conformità.

Dichiarazioni di conformità dell’aeromobile e sorveglianza dei soggetti che rilasciano moduli AESA 1

Il capitolo R riguarda le persone fisiche o giuridiche che rilasciano dichiarazioni di conformità dell’aeromobile o certificati di ammissione in servizio per motori, eliche e parti conformi a una dichiarazione di conformità del progetto. Anche qui è prevista una sorveglianza basata sul rischio, con ispezione del primo articolo di ogni nuovo aeromobile, motore, elica o parte e con cicli di pianificazione analoghi a quelli delle imprese di produzione: 24 mesi come regola generale, estendibili a 36 o 48 mesi in presenza di requisiti di affidabilità e di comunicazione continua delle prestazioni di sicurezza.

La sorveglianza include valutazioni, audit, ispezioni e, se necessario, ispezioni senza preavviso; la persona o società sorvegliata deve essere informata dei risultati. Se le strutture sono distribuite in più Stati, la competenza può essere ripartita tra autorità diverse o affidata all’Agenzia se si tratta di strutture situate in paesi terzi. In caso di non conformità, si applicano le medesime regole previste per il capitolo G in materia di rilevazione, azioni correttive e provvedimenti attuativi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 25 agosto 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica della parte 21 Light del regolamento 748/2012

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica dà attuazione alle norme più semplici e proporzionate introdotte dal regolamento delegato (UE) 2022/1358 per l’aviazione sportiva e da diporto.

Finalità e ripartizione delle competenze

Il nuovo punto 21L.1 definisce i destinatari della sezione A: richiedenti e titolari di certificati, soggetti che rilasciano dichiarazioni di conformità del progetto, di idoneità alla progettazione o alla produzione, e firmatari di dichiarazioni di conformità dell’aeromobile o di certificati di ammissione in servizio. La sezione B disciplina invece certificazione, sorveglianza e applicazione da parte dell’Agenzia e delle autorità nazionali competenti, inclusi i requisiti dei rispettivi sistemi amministrativi e di gestione.

Autorità competente

Il punto 21L.2 ripartisce la competenza tra Agenzia e autorità designate degli Stati membri: per le imprese di progettazione l’autorità è l’Agenzia; per molte attività di certificazione/sorveglianza l’Agenzia resta competente, mentre per le imprese di produzione e per taluni capitoli la competenza spetta all’autorità designata dallo Stato membro della sede principale, salvo riassegnazione ai sensi degli articoli 64 o 65 del regolamento (UE) 2018/1139. Per il capitolo P (permesso di volo) la competenza dipende anche da registrazione, contrassegni di identificazione e profili di approvazione delle condizioni di volo.

Sistema di gestione, cooperazione e scambio di informazioni

Il capitolo A della sezione B impone alle autorità competenti di disporre di documentazione aggiornata, di scambiare informazioni con l’Agenzia e con le altre autorità, di segnalare entro 30 giorni i problemi significativi di attuazione e di trasmettere senza ritardo le informazioni rilevanti per la sicurezza. È previsto anche l’inoltro all’Agenzia delle direttive di aeronavigabilità ricevute da paesi terzi e l’obbligo di adottare sistemi per la raccolta, analisi e diffusione delle informazioni di sicurezza, nonché di comunicare tempestivamente le misure adottate.

Assegnazione di compiti a soggetti qualificati

Le autorità competenti possono affidare a soggetti qualificati compiti di certificazione iniziale e sorveglianza continua, a condizione di verificarne inizialmente e nel tempo la conformità ai requisiti essenziali dell’allegato VI del regolamento (UE) 2018/1139 e di stipulare un accordo documentato che definisca compiti, documentazione, condizioni tecniche, responsabilità e protezione delle informazioni. Il controllo interno e la gestione dei rischi devono coprire anche le attività svolte per conto dell’autorità.

Non conformità, osservazioni e provvedimenti attuativi

Il regolamento distingue non conformità di livello 1 e 2: le prime sono riscontri gravi che riducono o compromettono seriamente la sicurezza, includendo casi di accesso negato, documenti falsi, uso fraudolento di certificati o assenza del dirigente responsabile; le seconde riguardano altre violazioni dei requisiti. L’autorità deve richiedere azioni correttive, può formulare osservazioni e, se necessario, adottare provvedimenti immediati quali sospensione, revoca o limitazione di certificati, divieti o limitazioni delle attività, mancata registrazione o cancellazione di dichiarazioni, con obbligo di motivazione e informazione sul diritto di ricorso.

Direttive di aeronavigabilità e modalità di rispondenza

Il punto 21L.B.23 definisce la direttiva di aeronavigabilità come il documento con cui l’Agenzia prescrive azioni correttive per ripristinare un adeguato livello di sicurezza quando esiste una condizione di non sicurezza. Sono indicati i presupposti per la sua emissione e il contenuto minimo. Il punto 21L.B.24 disciplina le AMC sviluppate dall’Agenzia e consente l’uso di modalità alternative di rispondenza, che le autorità competenti devono comunicare all’Agenzia.

Imprese di produzione dichiarate

Il capitolo G stabilisce la procedura per le imprese che dichiarano la propria idoneità alla produzione: verifica iniziale della dichiarazione, conferma di ricezione, registrazione in una banca dati e sorveglianza continua. È previsto un programma di sorveglianza basato sul rischio, con ciclo ordinario massimo di 24 mesi, estendibile a 36 o 48 mesi se ricorrono specifiche condizioni di affidabilità, conformità e comunicazione continua delle prestazioni di sicurezza. Le attività includono audit, ispezioni, anche senza preavviso, e ispezione del primo articolo di ogni nuovo progetto.

Certificati di aeronavigabilità e certificati ristretti di aeronavigabilità

Il capitolo H disciplina indagini, rilascio, modifica e sorveglianza dei certificati di aeronavigabilità e dei certificati ristretti di aeronavigabilità. L’autorità dello Stato membro di registrazione deve verificare l’ammissibilità della domanda, la conformità del velivolo al progetto approvato o dichiarato, l’osservanza delle direttive di aeronavigabilità e, per gli usati, la corretta manutenzione secondo il regolamento (UE) n. 1321/2014. I certificati sono a durata illimitata; per gli aeromobili nuovi e per quelli usati provenienti da paesi terzi sono previste anche specifiche revisioni iniziali dell’aeronavigabilità.

Certificati acustici

Il capitolo I disciplina le procedure per i certificati acustici e ristretti: verifica della domanda, ispezioni, rilascio o modifica senza indebito ritardo quando l’aeromobile è conforme alle informazioni sulla rumorosità applicabili. Per gli usati provenienti da un altro Stato membro il rilascio si basa sui dati della banca dati sulla rumorosità dell’Agenzia. Anche questi certificati sono a durata illimitata.

Permesso di volo e condizioni di volo

Il capitolo P prevede che, per alcune domande relative a dimostrazione di conformità, l’autorità competente debba eseguire un’ispezione fisica dell’aeromobile e verificarne la conformità al progetto prima del volo; per altre domande deve valutare se l’ispezione sia necessaria. L’Agenzia, per l’approvazione delle condizioni di volo, deve svolgere revisioni critiche del progetto, ispezioni fisiche e valutazioni per garantire che l’aeromobile possa volare in sicurezza e che le prove in volo siano svolte in sicurezza.

Dichiarazione di conformità dell’aeromobile e moduli AESA 1

Il capitolo R disciplina la sorveglianza delle persone fisiche o giuridiche che rilasciano dichiarazioni di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52B) e certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) per motori, eliche e parti conformi a una dichiarazione di conformità del progetto. È previsto un programma di sorveglianza analogo a quello per le imprese di produzione, con ispezione del primo articolo, ciclo base di 24 mesi e possibili estensioni a 36 o 48 mesi al ricorrere delle condizioni indicate.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilecertificazione aeronauticasorveglianza amministrativasicurezza aereacooperazione tra autorità competenti

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