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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1330

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1330 del Consiglio del 28 luglio 2022 che attua l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

Normativa europea32022R1330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1330 aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla Guinea-Bissau. In particolare, modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 cancellando nove persone dall’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 per cancellare nove persone dall’elenco delle misure restrittive relative alla Guinea-Bissau.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone fisiche elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012, nell’ambito del regime di misure restrittive dell’Unione nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau. Ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’intervento riguarda esclusivamente la soppressione di specifiche voci dall’elenco sanzionatorio; non introduce nuove categorie di destinatari né nuove misure sostanziali.

Modifica delle misure restrittive UE nei confronti della Guinea-Bissau

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1330 interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione previsto dal regolamento (UE) n. 377/2012, che riguarda persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau. L’atto ha natura meramente modificativa e aggiorna l’elenco dei destinatari delle misure restrittive contenuto nell’allegato I.

Finalità e contesto

Il Consiglio richiama il regolamento (UE) n. 377/2012 e, sulla base della propria valutazione, ritiene che nove persone debbano essere cancellate dall’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive. Il regolamento di esecuzione serve quindi a dare attuazione tecnica a tale aggiornamento, senza introdurre un nuovo impianto sanzionatorio.

Modifica dell’allegato I

La disposizione centrale è la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012, effettuata conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, vengono soppresse le seguenti voci:

  • 6. Generale Augusto MÁRIO CÓ
    1. Generale Saya Braia Na NHAPKA
    1. Colonnello Tomás DJASSI
    1. Cranha DANFÁ
    1. Colonnello Celestino de CARVALHO
    1. Tcham NA MAN (alias Namam)
    1. Maggiore Samuel FERNANDES
    1. Comandante Agostinho Sousa CORDEIRO (Marina)
    1. Tenente Lassana CAMARÁ

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto del Consiglio, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sul contenuto dell’elenco sanzionatorio aggiornato.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità della modifica

Il regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012 e serve ad adeguare l’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive nei confronti della Guinea-Bissau.

Cancellazione di nove persone dall’allegato I

L’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 è modificato sopprimendo le voci relative a nove persone: Generale Augusto MÁRIO CÓ; Generale Saya Braia Na NHAPKA; Colonnello Tomás DJASSI; Cranha DANFÁ; Colonnello Celestino de CARVALHO; Tcham NA MAN (alias Namam); Maggiore Samuel FERNANDES; Comandante Agostinho Sousa CORDEIRO (Marina); Tenente Lassana CAMARÁ.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionali

Testo integrale

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