Sentenza n. 8441/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - del verbale modello BL/S – n. -OMISSIS-di protocollo del 4 novembre 2024, notificato il 28 novembre 2024, con cui la Commissione medica Interforze di 2a Istanza di Roma ha giudicato il ricorrente affetto da «Disturbo dell’adattamento con ansia in parziale compenso con tratti di rigidità ed immaturità affettiva in soggetto con allegata labilità emotiva e aspetti ossessivi testologicamente documentati» e, per le infermità di cui al giudizio diagnostico, il medesimo è stato giudicato «1) Temporaneamente non idoneo in modo assoluto al servizio di istituto nell’Arma dei Carabinieri per giorni 180 (centottanta) a decorrere dallo scadere dell’ultimo giorno di assenza dal servizio concesso dalla CMO di Roma. Da rivedere alla scadenza a cura della Commissione di 1° grado competente per territorio. 2) la temporanea non idoneità assoluta è determinata da infermità che, sulla base degli atti, risulta NO dipendente da causa di servizio» [All. 1]; - per quanto possa occorrere, del verbale modello BL/S – n. -OMISSIS-di protocollo del 10 maggio 2024 con cui la CMO Carabinieri di Roma ha ritenuto il ricorrente affetto da «reazione disforico ansiosa marcata in soggetto con labilita’ emotiva e aspetti ossessivi testologicamente documentati. - Reazione a grave stress e disturbi dell’adattamento» e, per le infermità di cui al giudizio diagnostico, il medesimo è stato giudicato «temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato e al servizio di istituto nell’arma dei carabinieri per gg 90 (novanta)» [All. 2]; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti, compresa la derivata posizione in aspettativa del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5\11\2025: - altresì del verbale modello BL/S – n. -OMISSIS-di protocollo del 7 agosto 2025, notificato il 22 agosto 2025, con cui la Commissione medica Interforze di 2a Istanza di Roma ha giudicato il ricorrente affetto da «Marcati tratti personologici di immaturità affettiva e labilità emotiva testologicamente confermati - Altri disturbi della personalità e del comportamento nell’adulto (F68)» e, per le infermità di cui al giudizio diagnostico l’ha giudicato «NON IDONEO: 1) Permanentemente NON idoneo al servizio di Istituto nell’Arma dei Carabinieri in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto; 2) Si reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’AD, ai sensi dell’art. 930, DLgs 66/2020. Controindicate attività e/o mansioni particolarmente stressanti per la sfera psichica e l’uso delle armi; 3) La non idoneità permanente assoluta è determinata da infermità che, sulla base degli atti, risultano NO dipendenti da causa di servizio» [All. 1]; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti, compreso l’eventuale atto di congedo, al momento non notificato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16\1\2026: per l’annullamento, previa sospensione, - altresì del decreto n. atto Sipad -OMISSIS-del 2025, notificato il 14 novembre 2025, con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare – II Reparto - 5ªDivisione ha collocato il ricorrente in «aspettativa per infermità che, allo stato attuale, risulta non dipendente da causa di servizio, per giorni 621, dal 25/11/2023 al 06/08/2025, ai sensi dell’articolo 905, comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni», nella parte in cui fa riferimento ed avalla il «processo verbale modello BL/S n. -OMISSIS-in data 07/08/2025, con il quale la Commissione Medica Interforze di II Istanza di Roma, ha giudicato il suddetto militare PNI» [All. 1]; - altresì del decreto n. REG2025 -OMISSIS-del 4 dicembre 2025, notificato il 6 gennaio 2026 con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare ha disposto per il ricorrente il transito nei ruoli civili, nella parte in cui fa riferimento ed avalla il «verbale della Commissione Medica Interforze di II Istanza di Roma, modello BL/S n. -OMISSIS-in data 07 agosto 2025, con il quale il ricorrente è stato giudicato: “Permanentemente non idoneo al servizio d’istituto nell’Arma dei Carabinieri in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto» [All. 2]; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizi medico-legali di temporanea e permanente non idoneità assoluta al servizio d’istituto nell’Arma dei Carabinieri, nonché i conseguenti atti di aspettativa e di transito nei ruoli civili
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato dapprima il verbale della Commissione medica interforze di II istanza che lo aveva giudicato temporaneamente non idoneo per 180 giorni, dopo un precedente giudizio di temporanea non idoneità per 90 giorni. Con motivi aggiunti ha contestato il successivo verbale che lo aveva giudicato permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio d’istituto nell’Arma dei Carabinieri, disponendone il collocamento in congedo assoluto e dichiarandolo reimpiegabile nei ruoli civili ai sensi dell’art. 930 d.lgs. 66/2010. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato, in via derivata, il decreto di collocamento in aspettativa per infermità e il decreto di transito nei ruoli civili, nella parte in cui richiamavano il giudizio di permanente non idoneità. Le censure, sostanzialmente coincidenti, deducevano eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità del giudizio diagnostico e carenza istruttoria, sostenendo che la Commissione non avrebbe considerato tutte le peculiarità del caso e la documentazione medico-legale prodotta dal ricorrente. Il ricorrente ha inoltre contestato l’imparzialità e l’attendibilità della verificazione disposta dal TAR, assumendo un conflitto di interessi del medico specialista incaricato e l’inattendibilità delle conclusioni raggiunte.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti, definendo la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha ritenuto infondata la contestazione relativa alla terzietà della verificazione: non risultava che lo specialista incaricato avesse partecipato agli accertamenti posti a fondamento dei giudizi impugnati; la mera appartenenza alla medesima struttura sanitaria non integrava un conflitto di interessi. Inoltre, la verificazione era stata svolta collegialmente dal Collegio medico-legale della Difesa, sulla base della documentazione sanitaria, della visita diretta dell’interessato e nel contraddittorio con le parti, con la presenza del consulente tecnico di parte. Il carattere militare dell’organismo verificatore non è stato ritenuto incompatibile con la sua indipendenza e terzietà. Nel merito, il TAR ha attribuito valore confermativo alla verificazione, che aveva riscontrato un assetto personologico con marcati tratti di rigidità e sospettosità associati a note disforiche, ritenendolo incompatibile con il servizio nell’Arma dei Carabinieri in applicazione dell’art. 582, lett. r), nn. 12 e 13, d.P.R. 90/2010 e della relativa direttiva tecnica. Le valutazioni della Commissione medica sono state qualificate come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di macroscopiche abnormità, manifesta irragionevolezza o evidente travisamento dei fatti, circostanze non dimostrate. Il giudice ha escluso di poter sostituire alle valutazioni medico-legali dell’Amministrazione quelle dei consulenti di parte. Gli atti successivi di aspettativa e transito nei ruoli civili, impugnati in via derivata, sono rimasti pertanto immuni dai vizi dedotti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, nonché alle spese di verificazione, liquidate in euro 400,00 oltre IVA.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito dell’udienza cautelare, quando ne ricorrono i presupposti e le parti siano state sentite.
artt. 19, 20 e 66 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della verificazione disposta dal giudice per accertare la consistenza della ragione sanitaria posta a base dei provvedimenti impugnati.
art. 582, lett. r), sub 12 e sub 13, d.P.R. 90/2010
È stato richiamato, unitamente alla direttiva tecnica applicabile, quale parametro normativo per ritenere incompatibili determinate condizioni psichiche con l’idoneità al servizio nell’Arma dei Carabinieri.
art. 584 d.P.R. 90/2010
La verificazione ha escluso l’applicabilità delle deroghe previste dalla disposizione, in ragione della specificità del servizio del carabiniere, caratterizzato dalla dotazione di arma individuale e dall’esposizione a stress operativo.
art. 930 d.lgs. 66/2010
È stato richiamato quale fondamento della reimpiegabilità del militare non idoneo al servizio d’istituto nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile della Difesa.
art. 905, comma 1, d.lgs. 66/2010
È stato richiamato nel decreto di collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio.
Massime di principio
- Le valutazioni delle Commissioni mediche militari costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopiche abnormità, manifesta irragionevolezza o evidente travisamento dei fatti; non è consentito sostituire ad esse la diversa valutazione dei consulenti di parte in assenza di tali anomalie.
- La verificazione medico-legale può essere validamente affidata a un organismo militare quando la scelta sia giustificata dalla specifica competenza tecnica e non emergano circostanze concrete di conflitto di interessi; il carattere militare dell’organismo, di per sé, non compromette la sua terzietà.
- La mera appartenenza del medico incaricato della visita nell’ambito della verificazione alla medesima struttura sanitaria presso cui sono stati svolti precedenti accertamenti non dimostra, da sola, un conflitto di interessi, se il medico non ha partecipato agli accertamenti originari e l’organo verificatore opera collegialmente.
- Quando la verificazione, svolta sulla documentazione sanitaria e mediante visita diretta dell’interessato nel contraddittorio tra le parti, conferma con motivazione completa e logicamente coerente la diagnosi e l’incompatibilità della condizione psichica con il servizio militare, le censure di travisamento, illogicità e carenza istruttoria devono essere respinte se non supportate da concreti elementi contrari.
- Per il personale dell’Arma dei Carabinieri, la valutazione dell’idoneità psichica deve tenere conto della specificità delle mansioni, inclusa la dotazione di arma individuale e l’esposizione a stress operativo; tali caratteristiche possono escludere l’applicazione di deroghe previste per altre attività o categorie di servizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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