Sentenza n. 13496/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento della delibera del Direttore dell'AGEA n. 96 del 22 dicembre 2025 di inquadramento del personale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Direttore di AGEA n. 96 del 22 dicembre 2025 sull'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente da SIN S.p.A.
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, già dipendenti di SIN S.p.A., alcuni con qualifica di Quadro secondo il CCNL Commercio, hanno impugnato la delibera AGEA di inquadramento decorrente dal 1° marzo 2026. Hanno dedotto, in sintesi: violazione dell'art. 97 Cost. eccesso di potere e violazione della disciplina legislativa speciale, sostenendo che la Relazione tecnica allegata alla legge di conversione avrebbe già definito il trattamento economico fondamentale conservabile, inclusa l'indennità di funzione degli ex Quadri; illegittima riparametrazione della retribuzione per il passaggio da 40 a 36 ore settimanali; mancato riconoscimento degli aumenti contrattuali maturati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione; illegittima riduzione della pregressa anzianità ed esperienza professionale, previsione di un nuovo contratto, corresponsione del TFR e periodo di prova; violazione dell'art. 2112 c.c. per mancata continuità del rapporto di lavoro nell'incorporazione di SIN in AGEA; mancato inquadramento degli ex Quadri nell'area delle Elevate Professionalità; illegittima disciplina del trattamento accessorio, del differenziale retributivo, della performance e dello straordinario. AGEA ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, rilevando che i criteri di comparazione erano stati stabiliti dal decreto interministeriale del 27 novembre 2024 e dalla procedura selettiva, entrambi non impugnati, e che la disciplina speciale dell'art. 9-quater del decreto-legge n. 63/2024 derogava all'art. 2112 c.c.
La decisione
Il TAR ha anzitutto affermato la propria giurisdizione, qualificando la delibera di inquadramento collettivo come atto di macro-organizzazione, poiché modifica gli organici, incide sull'assetto degli uffici e determina una redistribuzione durevole di compiti e risorse. Nel merito ha rigettato integralmente il ricorso. La Relazione tecnica allegata alla legge di conversione non ha contenuto precettivo: non è stata legificata da alcuna previsione espressa e ha funzione meramente istruttoria e finanziaria, diretta a dimostrare l'assenza di nuovi oneri per lo Stato. I criteri di inquadramento e di trattamento economico derivano invece dalla disciplina legislativa speciale, dal decreto interministeriale di comparazione e dalla procedura selettiva, atti presupposti non impugnati. La partecipazione alla selezione è stata inoltre ritenuta incompatibile con la contestazione successiva delle relative condizioni, avendo gli interessati accettato la proposta di inquadramento e conseguito i benefici della stabilizzazione nei ruoli AGEA. L'art. 2112 c.c. non è applicabile, poiché il transito è regolato da una fattispecie speciale di fonte legislativa, caratterizzata da una procedura selettiva e da una novazione soggettiva del datore di lavoro e oggettiva del contratto collettivo di riferimento. L'indennità di funzione degli ex Quadri non deve essere conservata, essendo collegata alle particolari funzioni previste dal precedente contratto e riconducibile al trattamento accessorio; il decreto interministeriale ha correttamente previsto l'inquadramento nell'area dei Funzionari e non nelle Elevate Professionalità, per le quali occorrono specifici requisiti e procedure. È legittima la riparametrazione della retribuzione in relazione alla riduzione dell'orario da 40 a 36 ore, in applicazione del principio sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, mentre il differenziale retributivo costituisce misura compensativa di favore. È legittimo assumere come parametro il trattamento fondamentale maturato alla data di entrata in vigore della legge di conversione, senza riconoscere gli incrementi successivi, per esigenze di sostenibilità finanziaria. La disciplina del trattamento accessorio, della performance e dello straordinario non introduce un divieto assoluto, ma applica il meccanismo legislativo volto a evitare il cumulo ingiustificato di benefici e a preservare l'equilibrio retributivo. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in euro 500 per ciascuno, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9-quater, commi 8, 9 e 12, d.l. 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla l. 12 luglio 2024, n. 101
assicurando che la spesa massima sostenuta dall'Agenzia per il personale proveniente da SIN S.p.A. non ecceda quella prevista nel bilancio di previsione di SIN S.p.A. per l'anno 2024 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
La disciplina speciale costituisce il titolo del transito nei ruoli AGEA, attribuisce rilievo alla procedura selettiva e cristallizza il trattamento fondamentale da considerare alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo inoltre un differenziale retributivo e un meccanismo di comparazione del trattamento accessorio.
art. 97 Cost.
Il principio del pubblico concorso impedisce di interpretare il transito come mera prosecuzione automatica del rapporto privatistico ai sensi dell'art. 2112 c.c.; la procedura selettiva prevista dalla disciplina speciale ha funzione costitutiva dell'accesso ai ruoli pubblici.
art. 2112 c.c.
La norma non trova applicazione al transito del personale SIN in AGEA, regolato dalla disciplina speciale di fonte legislativa e dalla fattispecie complessa di incorporazione e selezione pubblica.
art. 7, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese
La disciplina speciale dell'art. 9-quater costituisce una deroga, consentendo il mantenimento di un differenziale retributivo volto a tutelare il trattamento economico maturato dal personale incorporato.
art. 47 l. 29 dicembre 1990, n. 428
La procedura speciale prevista per il transito è ritenuta omogenea a quella dell'art. 47 e conferma la volontà legislativa di disciplinare in via speciale la successione nei rapporti di lavoro.
art. 3 Cost.
Non è violato il principio di uguaglianza, poiché il personale proveniente da SIN si trova in una situazione diversa da quella del personale già appartenente ad AGEA e beneficia di una disciplina speciale e transitoria.
Massime di principio
- Una Relazione tecnica allegata a un disegno o a una legge di conversione ha funzione istruttoria e finanziaria e non possiede contenuto precettivo, salvo che una disposizione legislativa la recepisca espressamente rendendola parte integrante della disciplina normativa.
- Quando una legge speciale disciplina il transito di personale proveniente da un soggetto privato nei ruoli di una pubblica amministrazione mediante procedura selettiva e criteri di comparazione, tale disciplina prevale sulla generale continuità del rapporto prevista dall'art. 2112 c.c.; la selezione può costituire titolo costitutivo dell'accesso ai ruoli pubblici.
- La delibera che dispone collettivamente l'inquadramento di personale proveniente da un soggetto incorporato, modificando gli organici e incidendo stabilmente sull'assetto degli uffici e sulla distribuzione delle funzioni, è un atto di macro-organizzazione soggetto alla giurisdizione del giudice amministrativo.
- In presenza di una tabella di comparazione tra livelli contrattuali adottata da un decreto interministeriale non impugnato, la successiva delibera applicativa non può essere utilmente censurata per contestare i criteri sostanziali già stabiliti dall'atto presupposto.
- È legittima la riparametrazione della retribuzione conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro quando il personale transita in un'amministrazione organizzata secondo un diverso regime orario, purché la disciplina speciale assicuri un meccanismo compensativo idoneo a preservare il trattamento economico maturato.
- Un'indennità collegata allo svolgimento di particolari funzioni nel precedente ordinamento contrattuale non deve essere conservata come trattamento fondamentale quando, per effetto del nuovo inquadramento, viene meno il presupposto soggettivo e funzionale della sua attribuzione.
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