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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12710/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la determinazione della pena operata dalla Corte d'appello di Genova nella sentenza del 30/10/2024: la difesa contestava violazione di legge e illogicità della motivazione relativamente agli aumenti per continuazione applicati ai reati satellite, ritenendo incoerente che l'aumento per il reato ritenuto più grave in primo grado fosse inferiore rispetto all'aumento complessivamente attribuito ad altri reati satelliti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente qualificato la continuazione tra i reati commessi il 20 febbraio 2024 e la precedente condanna definitiva del 27 gennaio 2024, abbia rispettato i limiti dell'art. 81 cod. pen. e non abbia operato un cumulo materiale di pene. La Corte ha inoltre rilevato che l'aumento complessivo per continuazione (mesi sei di reclusione e € 600, ridotto a mesi quattro ed € 400 per la scelta del rito) era comunque superiore al minimo obbligatorio fissato dall'art. 81 nell'ipotesi di applicazione della recidiva (pari ad almeno un terzo della pena stabilita per il reato più grave), tenuto conto della riduzione per il rito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Stabilisce la disciplina dell'aumento di pena per continuazione; la Corte ha ritenuto rispettati i limiti previsti e ha applicato il principio secondo cui, in presenza di recidiva ai sensi dell'art. 99, quarto comma, l'aumento non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    art. 73, comma 5; art. 80, comma 2

    Norme sullo spaccio e detenzione di stupefacenti: i reati di stupefacenti erano quelli della sentenza definitiva collegata in continuazione; la qualificazione è stata confermata.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione della pena per la scelta del rito abbreviato; la Corte ha considerato la riduzione nella determinazione dell'aumento complessivo per continuazione.

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina la recidiva; nel caso concreto è stata riconosciuta recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e ciò ha inciso sul calcolo dell'aumento minimo per continuazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente di disporre, in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma e fissato l'onere in € 3.000,00.

  • art. 110, 337, 582, 585, 576 n.5 bis, 635 comma 2, 625 comma 1 n.7 cod. pen.

    n/d (articoli richiamati per la descrizione dei capi d'imputazione)

    Norme penali richiamate per la tipizzazione dei vari reati contestati ai capi 1-4; la Corte ha confermato la responsabilità per i medesimi reati e li ha valutati ai fini della continuazione e del trattamento sanzionatorio.

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per il principio che, nel determinare la pena complessiva per continuazione, il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare/motivare l'aumento per ciascun reato satellite in modo da consentire verifica del rispetto dei limiti di legge, dell'assenza di cumulo materiale e della proporzionalità interna.

Massime di principio

  • Se in presenza di più condanne collegate da continuazione il giudice deve individuare il reato più grave e poi determinare la pena base su di esso, calcolando separatamente l'aumento per ciascun reato satellite e motivandolo in modo che risulti la proporzione e l'assenza di cumulo materiale.
  • Quando alla condanna più grave si applica la recidiva (art. 99, quarto comma), l'aumento per continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave; occorre tenere conto anche delle eventuali riduzioni per il rito abbreviato.
  • La riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p. (scelta del rito) incide sull'entità complessiva della pena e sulla verifica del rispetto del minimo dell'aumento per continuazione; il giudice deve computare tali riduzioni coerentemente nel calcolo finale.
  • Non è necessariamente illegittimo che l'aumento complessivo attribuito a un gruppo di reati satellite risulti superiore a quello attribuito a un singolo altro reato: va verificato se l'aumento è ripartito tra più fatti e se, singolarmente, ciascun aumento è proporzionato rispetto alla gravità del reato considerato.
  • La critica alla motivazione dell'aumento per continuazione è fondata quando manchi la possibile ricostruzione della ripartizione degli aumenti, quando si configuri un cumulo materiale di pene o quando l'aumento complessivo violi i minimi legali imposti dalle norme sulla recidiva.

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