Cassazione Penale, Sentenza n. 18209/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che lo ha ritenuto colpevole del reato di ricettazione relativo a una pistola con matricola abrasa (e ha assolto dal porto illegale perché l'arma non era stata portata fuori dalle pertinenze della sua abitazione). Il ricorso in Cassazione deduce due motivi principali: 1) difetto di motivazione e travisamento delle prove perché l'imputato avrebbe fornito spiegazioni sull'origine e sulle modalità di acquisizione dell'arma, dimostrando una positiva personalità; 2) difetto di motivazione nella commisurazione della pena, con censura del diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, sostenendo che la pena sarebbe stata calcolata oltre il minimo edittale senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e non collegata alla motivazione utilizzata dal giudice d'appello, che aveva fondato la condanna sul dato storico della detenzione della pistola con matricola abrasa e sull'assenza di elementi probatori che dimostrassero il concorso del ricorrente nell'alterazione della matricola, anche in considerazione del fatto che il ricorrente non avrebbe fornito indicazioni utili per accertarne l'origine. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che la pena determinata dalla Corte d'appello è pari al minimo edittale per la pena detentiva e quindi la censura è infondata; anche il diniego delle attenuanti generiche e la mancata concessione della sospensione sono stati ritenuti motivati o non adeguatamente dedotti dalla difesa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La sentenza di appello, nella parte confermata, rimane efficace (pena di 2 anni di reclusione e 2.000 euro di multa per i reati confermati), e gli atti erano stati comunque trasmessi al PM per eventuali accertamenti sul reato di detenzione illegale di arma comune da sparo clandestina.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018 (SALERNO), Rv. 275376
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, SALERNO, Rv. 275376
Richiamata in relazione al principio secondo cui la mancata deduzione dei presupposti per la concessione di benefici (es. sospensione condizionale) rende il motivo generico e quindi inammissibile o infondato se non adeguatamente argomentato.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per il criterio secondo cui, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il possesso di un'arma con matricola abrasa può integrare il reato di ricettazione anche se non emergono elementi che dimostrino il concorso nell'alterazione della matricola; la differenziazione tra ricettazione e reato di alterazione della matricola richiede prove specifiche sul ruolo dell'imputato nell'alterazione.
- Il reato di porto illegale è valutato rispetto al fatto materiale del trasporto o del porto fuori dalle pertinenze domestiche; se l'arma non viene portata al di fuori dell'abitazione, il reato di porto può non configurarsi.
- La collaborazione del difensore o le dichiarazioni dell'imputato devono essere concrete e dimostrabili: semplici affermazioni generiche sull'origine dell'arma possono non essere ritenute idonee a escludere responsabilità quando mancano elementi probatori esterni.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e indicare esattamente il travisamento delle prove o la carenza motivazionale; motivi vaghi o generici sono frequentemente dichiarati inammissibili.
- La determinazione della pena al minimo edittale non è di per sé criticabile; la Corte deve motivare solo se aumenta la pena rispetto al minimo o nega attenuanti per ragioni specifiche e apprezzabili.
- La richiesta di benefici (attenuanti generiche, sospensione condizionale) deve essere espressamente dedotta e supportata in grado di appello e in Cassazione; la loro mancata esplicita deduzione o la genericità della deduzione porta all'inefficacia del motivo.
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