Cassazione Penale, Ordinanza n. 31019/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto in sede esecutiva l'estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria irrogata con quattro sentenze definitive. La Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, aveva già rigettato l'istanza e, su opposizione, aveva mantenuto il rigetto solo con riferimento alla pena pecuniaria derivante da una sentenza della Corte di appello di Roma del 23 settembre 1996, divenuta definitiva il 1 giugno 1998. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva un unico motivo di violazione o falsa applicazione degli artt. 172, ultimo comma, e 99 c.p., sostenendo in sostanza che l'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo dovesse operare anche nel caso concreto e contestando, quindi, l'esclusione del beneficio in ragione della recidiva contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura riproduceva profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito senza una specifica critica delle argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata. Ha inoltre ritenuto il motivo manifestamente infondato, perché contrario a un indirizzo consolidato secondo cui l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera, ai sensi dell'art. 172, comma 7, c.p., nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 c.p., quando l'accertamento della recidiva aggravata sia intervenuto nel giudizio di condanna cui la pena si riferisce oppure in un diverso giudizio relativo a fatti commessi nel periodo tra tale sentenza e la maturazione della prescrizione della pena. Nel caso concreto, tale situazione risultava verificata, poiché il ricorrente era stato successivamente condannato per reati contro il patrimonio con contestazione di recidiva reiterata e specifica per fatti commessi prima della maturazione del termine di estinzione.
Norme richiamate
art. 172, comma 7, c.p.
l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei recidivi nei casi previsti dalla norma, quando la recidiva aggravata sia stata validamente accertata nei termini indicati dalla giurisprudenza consolidata.
art. 99 c.p.
la recidiva aggravata richiamata dalla disposizione esclude, nel caso ricorrente, l'operatività dell'estinzione della pena per decorso del tempo.
Massime di principio
- L'estinzione della pena per decorso del tempo non è applicabile quando, nei confronti del soggetto, risulti accertata una recidiva aggravata nei casi e nei limiti previsti dall'art. 172, comma 7, c.p., secondo l'interpretazione consolidata della Corte di cassazione.
- Ai fini del diniego dell'estinzione della pena, è sufficiente che l'accertamento della recidiva aggravata sia intervenuto nel giudizio di condanna cui la pena si riferisce oppure in un diverso giudizio relativo a fatti commessi prima della maturazione del termine estintivo.
- In sede di legittimità, è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
- La deduzione di violazione di legge non può tradursi in una critica generica o meramente reiterativa, ma deve misurarsi con le rationes decidendi della decisione impugnata.
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