Cassazione Civile, Ordinanza n. 18826/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società cooperativa, subentrata come capofila di un ATI in una convenzione regionale per l'attuazione di corsi di formazione professionale e orientamento, impugnava l'ordinanza-ingiunzione con cui la Regione aveva chiesto la restituzione di un finanziamento ritenuto indebitamente percepito per inadempimenti contrattuali. La vicenda riguardava, da un lato, l'obbligo di assumere alcuni corsisti con contratto a tempo determinato per un periodo minimo stabilito negli atti convenzionali e, dall'altro, l'obbligo di rendicontazione delle attività e delle spese. La Corte d'appello aveva ritenuto che la società, quale capofila con poteri di rappresentanza, fosse subentrata in tutti gli obblighi della precedente convenzione richiamata nella successiva, e che non vi fosse stata una tempestiva e valida rendicontazione; aveva inoltre giudicato irrilevante un successivo sequestro penale della documentazione. In cassazione la ricorrente deduceva sei motivi: 1) violazione delle norme sulla cessione del contratto e della disciplina sui contratti pubblici, sostenendo che la fattispecie non fosse riconducibile a una cessione del contratto; 2) errata interpretazione della convenzione e del mandato nell'ATI, con la tesi che l'obbligo di assunzione gravasse solo sulla società originaria e non sulla subentrante; 3) nullità della seconda convenzione per impossibilità dell'oggetto e difetto di specificità del rinvio per relationem alla prima convenzione; 4) violazione della disciplina delle clausole vessatorie, assumendo il carattere limitativo di responsabilità della pattuizione; 5) errata interpretazione delle clausole sulla fideiussione e del comportamento complessivo delle parti, sostenendo che la garanzia avesse escluso l'obbligo di assunzione e che la volontà negoziale emergesse dall'esecuzione del rapporto; 6) omesso esame di fatti decisivi, in particolare della documentazione di rendicontazione e degli effetti del sequestro penale, nonché della pretesa non applicabilità dei termini di rendicontazione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il sesto motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito su fatti già esaminati dalla Corte d'appello e perché la valutazione dell'eventuale caso fortuito o forza maggiore è rimessa al giudice di merito; dichiarati inammissibili anche gli altri motivi, poiché la doglianza sull'inadempimento della rendicontazione era sufficiente da sola a sorreggere la decisione impugnata e rendeva non scrutinabili le ulteriori censure riferite all'obbligo di assunzione dei corsisti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul preteso omesso esame della documentazione di rendicontazione non fosse ammissibile, perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato i fatti rilevanti e aveva valorizzato la possibilità di adempiere prima del sequestro penale; inoltre, la valutazione sull'eventuale caso fortuito o forza maggiore è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Poiché la ratio decidendi della sentenza impugnata era autonomamente sorretta dall'accertato inadempimento dell'obbligo di rendicontazione, le ulteriori censure sull'obbligo di assunzione dei corsisti sono state considerate inammissibili per difetto di decisività. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio in favore della Regione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1406 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la fattispecie non fosse una cessione del contratto; la Corte non esamina nel merito la censura per inammissibilità complessiva del ricorso
art. 1410 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di cessione del contratto; non è oggetto di scrutinio di merito
art. 1422 c.c.
richiamato dalla ricorrente; non esaminato nel merito
art. 118, comma 1, d.lgs. n. 163/2006
richiamato dalla ricorrente come norma che impedirebbe la cessione del contratto; censura dichiarata inammissibile
art. 37 d.lgs. n. 63/2006
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione del raggruppamento temporaneo; non esaminato nel merito
art. 1703 c.c.
richiamato dalla ricorrente sul mandato; la Corte non entra nel merito per inammissibilità
art. 1708 c.c.
richiamato dalla ricorrente sul contenuto del mandato; non scrutinato nel merito
art. 1364 c.c.
richiamato dalla ricorrente per l'interpretazione del contratto; non esaminato nel merito
art. 1362 c.c.
richiamato dalla ricorrente per l'interpretazione delle convenzioni e della polizza; non esaminato nel merito
art. 1418 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della convenzione; censura dichiarata inammissibile
art. 1346 c.c.
richiamato dalla ricorrente per impossibilità dell'oggetto; non esaminato nel merito
art. 1341 c.c.
richiamato dalla ricorrente per la pretesa vessatorietà della clausola; non esaminato nel merito
art. 1363 c.c.
richiamato dalla ricorrente per l'interpretazione sistematica delle clausole; non esaminato nel merito
art. 1411 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di contratto a favore di terzi e pattuizione fideiussoria; non esaminato nel merito
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'onere del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione la censura che, sotto l'apparente denuncia di omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
- La valutazione circa la sussistenza di un impedimento oggettivo all'adempimento, quale caso fortuito o forza maggiore, è accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione congrua e logica.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, la mancata censura efficace di tale ratio rende inammissibili le ulteriori doglianze, anche se riferite ad altri profili della decisione.
- L'inammissibilità di un motivo decisivo che investe un'autonoma ragione di rigetto dell'opposizione può trascinare l'inammissibilità degli altri motivi che attaccano questioni ormai prive di decisività.
- La doglianza sulla qualificazione o interpretazione del rapporto contrattuale non è scrutinabile in cassazione se è assorbita dalla conferma di un autonomo inadempimento contrattuale ritenuto dal giudice di merito.
- L'adempimento tempestivo degli obblighi di rendicontazione in rapporti con finanziamenti pubblici può essere valutato come presupposto essenziale per il mantenimento del beneficio, e l'impossibilità di produrre documentazione successivamente sequestrata non esclude di per sé l'inadempimento se il termine utile era già spirato prima del sequestro.
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