Ordinanza n. 583/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a. del provvedimento prot. n. 4850 del 17/12/2025 con cui la C.U.C., Agenzia Area Nolana, su richiesta del Comune di Afragola, comunicava l’esclusione della ricorrente dalla procedura e lo scorrimento della graduatoria; b. - della nota prot. n. 73315 datata 17/12/2025 a firma congiunta del RUP e del Comandante del Comando Polizia Locale del Comune di Afragola;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalla procedura di gara e di scorrimento della graduatoria, nonché nota recante l'aggiudicazione provvisoria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, in proprio e quale mandataria di un RTI, ha impugnato i provvedimenti con cui la Centrale Unica di Committenza, su richiesta del Comune, ha disposto la sua esclusione dalla procedura di gara e lo scorrimento della graduatoria. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e si limita a dare atto dell'impugnazione dell'esclusione e dell'aggiudicazione provvisoria, quest'ultima intervenuta in favore di un'altra impresa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare senza esaminare il fumus boni iuris, ritenendo assente allo stato il periculum in mora. Non era stato ancora adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto; inoltre, l'aggiudicazione provvisoria in favore di Rinnovapa s.r.l. era stata superata dall'esclusione della stessa impresa e dalla proposta di aggiudicazione in favore di altra ditta. Il Collegio ha altresì rilevato l'attuale non integrità del contraddittorio. La trattazione di merito è stata fissata per l'udienza pubblica del 29 aprile 2026. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistente, allo stato, il periculum in mora.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un atto di esclusione da una gara richiede la sussistenza del periculum in mora; tale requisito può difettare quando non sia stata ancora adottata l'aggiudicazione definitiva e l'assetto procedimentale sia ancora suscettibile di evoluzione.
- L'impugnazione di un'aggiudicazione provvisoria non giustifica la tutela cautelare quando l'atto sia stato superato da successivi provvedimenti intervenuti nella procedura, inclusi l'esclusione dell'originario aggiudicatario e la proposta di aggiudicazione in favore di altro operatore.
- La domanda cautelare può essere respinta per difetto del periculum in mora senza procedere all'esame del fumus boni iuris.
- La non integrità del contraddittorio costituisce un ulteriore elemento ostativo alla concessione della misura cautelare.
Come è indicizzato
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