Sentenza n. 804/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Foggia che, circa quattro mesi dopo il rilascio del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, ne aveva disposto la revoca. L’Amministrazione aveva fondato la revoca su due presunti elementi ostativi: la presenza di più contratti di locazione sull’immobile destinato ad alloggio, ritenuta sintomatica di sovraffollamento, e la mancata presentazione, entro tre mesi dal rilascio dell’attestato di idoneità alloggiativa, del certificato o della segnalazione relativa all’agibilità. Il ricorrente ha dedotto l’erronea qualificazione giuridica dell’atto, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria quanto al presunto sovraffollamento, poiché il precedente contratto era stato risolto e comunicato all’Agenzia delle Entrate prima della stipula e registrazione del nuovo contratto, intestato al ricorrente e a un altro lavoratore straniero; ha inoltre dedotto l’omessa valutazione delle sopravvenienze favorevoli, la violazione della proporzionalità, il difetto di motivazione, la contraddittorietà e la lesione del legittimo affidamento. Nel corso del procedimento era stata depositata la SCIA di agibilità ed era stato rilasciato un nuovo attestato di idoneità alloggiativa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il provvedimento impugnato, ordinando all’Amministrazione di riesaminare la posizione. Il primo presupposto della revoca è stato ritenuto viziato da travisamento dei fatti: già il 2 ottobre 2025, prima del rilascio del nulla osta del 7 ottobre 2025, risultava un solo contratto di locazione sull’immobile, intestato a due conduttori, e la risoluzione del precedente contratto nonché la stipula del nuovo erano state regolarmente comunicate all’Agenzia delle Entrate. Venuto meno tale presupposto, anche il secondo elemento ostativo, pur astrattamente idoneo a sorreggere autonomamente l’atto, deve essere rivalutato alla luce della regolarizzazione intervenuta dopo l’avvio del procedimento, del nuovo attestato di idoneità alloggiativa e delle ulteriori sopravvenienze favorevoli. In materia di conversione del permesso di soggiorno, il giudizio deve considerare la situazione giuridica sostanziale e gli elementi concretamente maturati nelle more, compreso l’effettivo inserimento sociale e lavorativo dello straniero e l’adempimento tardivo degli obblighi di legge. Il giudice, tuttavia, non può ordinare direttamente il riconoscimento del bene della vita, trattandosi di valutazioni rimesse alla riedizione del potere amministrativo. L’Amministrazione dovrà quindi effettuare una ponderazione complessiva degli interessi, tenendo conto della regolarizzazione alloggiativa, dell’inserimento del ricorrente e dell’affidamento derivante dal precedente rilascio del nulla osta. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
La causa è stata definita in camera di consiglio con sentenza semplificata, previa informazione alle parti.
art. 55 c.p.a.
Il ricorso era stato proposto anche con domanda cautelare, assorbita dalla definizione immediata del giudizio.
Massime di principio
- Nella materia dell’immigrazione, e in particolare nei procedimenti di conversione del permesso di soggiorno, il giudizio amministrativo deve considerare non soltanto la legittimità dell’atto impugnato, ma anche la situazione giuridica sostanziale dello straniero e le sopravvenienze favorevoli effettivamente concretizzatesi nelle more del giudizio.
- Quando la revoca di un nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno si fonda su più presupposti autonomi e uno di essi è smentito dalla documentazione disponibile, l’Amministrazione deve rivalutare anche gli ulteriori presupposti alla luce dei fatti sopravvenuti e della situazione complessiva dell’interessato.
- La regolarizzazione tardiva di un obbligo formale, intervenuta dopo l’avvio del procedimento di revoca ma prima della decisione giudiziale, deve essere considerata dall’Amministrazione come elemento rilevante ai fini della verifica della legalità sostanziale della posizione dello straniero, senza che ciò comporti automaticamente il diritto alla conversione.
- Nel riesercizio del potere in materia di conversione del permesso di soggiorno, l’Amministrazione deve ponderare complessivamente gli interessi coinvolti, considerando anche l’effettivo inserimento sociale e lavorativo dello straniero e l’affidamento derivante dal precedente rilascio del nulla osta.
- Il giudice amministrativo, quando annulla il diniego o la revoca per omessa valutazione di sopravvenienze favorevoli, non può sostituirsi all’Amministrazione nel riconoscimento diretto del bene della vita, ma deve limitarsi a imporre il riesame secondo i criteri conformativi individuati nella decisione.
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