Cassazione Penale, Sentenza n. 35204/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza che l'aveva ritenuta responsabile del reato di furto pluriaggravato per essersi impossessata, in qualità di impiegata amministrativa munita di delega per operazioni bancarie e accesso al carnet di assegni, della somma complessiva di euro 88.411,25 (fatti commessi dal luglio 2011 al 22/05/2013). I motivi di ricorso: violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e vizio di motivazione (si censurava la valutazione degli ammanchi e il ritardo nella querela), richiesta di riqualificazione del fatto in appropriazione indebita (art. 646 c.p.), contestazione degli elementi oggettivi e soggettivi del furto, eccezione di prescrizione del reato, e censura per mancata o indebita valutazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: le censure erano, in larga parte, doglianze di merito non ammissibili in cassazione e non hanno confutato la motivazione dei giudici di merito. La Corte ha ritenuto plausibile il ritardo della querela alla luce degli importi annui sottratti (circa 33.000 euro su un fatturato annuo di 450/500 mila euro). Ha confermato la qualificazione del fatto come furto pluriaggravato: la ricostruzione del modus operandi (bonifici duplici, incasso di assegni con firma apocrifa, bonifici a favore dell'imputata in occasione dello stipendio per importi superiori al dovuto) integra il mezzo fraudolento e l'elemento soggettivo. La richiesta di riqualificazione in appropriazione indebita è stata respinta perché l'impiegata non aveva una signoria autonoma sui fondi aziendali pur avendo potere operativo sui conti. Le attenuanti generiche erano già state riconosciute dal giudice di merito e valutate in equivalenza con le aggravanti; pertanto non v'è vizio. La questione della prescrizione non è stata accolta poiché l'inammissibilità del ricorso impedisce di avviare un valido rapporto di impugnazione utile a far dichiarare cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Decisioni conseguenti: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende; rifusione delle spese in favore della parte civile (spese liquidate in complessivi euro 3.000, oltre accessori di legge), come indicato in motivazione/pronuncia.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in riferimento ai motivi di ricorso indicati; utilizzata come richiamo procedurale alle censure ammesse in cassazione
art. 62-bis cod. pen.
Predisposizione delle attenuanti generiche: la Corte territoriale le aveva riconosciute e le aveva valutate in equivalenza con le aggravanti, decisione ritenuta non censurabile in cassazione
art. 646 cod. pen.
Norma dell'appropriazione indebita evocata dalla difesa per la riqualificazione del fatto; la Corte di legittimità ha rilevato che la fattispecie non è ricomprensibile nell'appropriazione indebita poiché l'impiegata non aveva signoria autonoma sui fondi aziendali
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamata per affermare che, data l'inammissibilità del ricorso, non può essere instaurato un valido rapporto di impugnazione che consenta di far emergere e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione)
Massime di principio
- Il fatto che un dipendente abbia deleghe operative o password per operare sul conto aziendale non implica automaticamente la disponibilità autonoma dei fondi: se l'uso dei poteri era vincolato a istruzioni e la provvista rimaneva nella disponibilità dell'ente, la condotta può integrare furto e non appropriazione indebita
- La Cassazione non è sede di revisione del merito: censure che si risolvono in una rivalutazione della prova o in doglianze puramente logico-morali sono inammissibili
- Il ritardo nella denuncia-querela può essere giustificato dalla entità e dalla periodicità degli ammanchi rispetto al fatturato aziendale; somme distribuite nel tempo e commisurate al volume d'affari possono rendere congruo un periodo di accertamento più lungo
- Per ottenere la riqualificazione del reato in appropriazione indebita bisogna dimostrare concretamente la disponibilità e la signoria autonoma del soggetto sui beni sottratti; la mera possibilità tecnica di operare non è sufficiente
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, non è possibile utilizzare quella sede per ottenere la declaratoria di cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione); tali questioni devono essere sollevate in modo tempestivo e nel corretto contesto processuale
- La prova documentale e l'indicazione di un modus operandi (bonifici irregolari, assegni falsificati, pagamenti indebiti) costituiscono elementi forti per la ricostruzione del dolo e del mezzo fraudolento in ipotesi di furto aggravato
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