Sentenza n. 1250/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 4635/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 28 novembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docenti per l’anno scolastico 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4635/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle € 913,24 lordi, oltre accessori, a titolo di retribuzione professionale docenti per l’anno scolastico 2020/2021, nonché alle spese di lite. Nonostante la notificazione della sentenza all’Amministrazione, quest’ultima non aveva inizialmente provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi domandato l’esecuzione della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, ma, nelle more, ha integralmente pagato la somma dovuta, determinando la piena soddisfazione della pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, qualificando il ricorso come improcedibile per effetto della piena soddisfazione della pretesa della ricorrente. Il pagamento eseguito dal Ministero ha dato integrale attuazione al comando contenuto nella sentenza del Tribunale di Milano, rendendo non più attuale l’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza e assorbendo la richiesta di nomina del commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in considerazione dell’originaria inerzia che aveva reso necessario il ricorso, e liquidate in € 1.000,00 oltre oneri e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La tutela dell’ottemperanza è riferita all’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi; nel caso concreto il giudizio era volto a ottenere l’attuazione della sentenza del giudice ordinario.
art. 34 c.p.a.
La cessazione della materia del contendere consegue alla piena soddisfazione della pretesa della parte nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente, durante il processo, il comando contenuto nella sentenza da ottemperare, si verifica la piena soddisfazione della pretesa e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non residuando un interesse attuale alla decisione.
- L’integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione di una sentenza rende non più necessaria la nomina di un commissario ad acta richiesta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, che possono essere poste a suo carico quando l’originaria inerzia abbia reso necessario il ricorso di ottemperanza.
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