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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2827/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Opposizione all'espropriazione immobiliare promossa in forza di mutuo fondiario garantito da ipoteca: la terza datrice d'ipoteca (Maria Grazia Lanzi) eccepiva la prescrizione del credito. La questione centrale riguarda l'interruzione della prescrizione mediante atto di precetto e la possibilità di utilizzare, nella fase di cognizione piena o in appello, i documenti già prodotti nella fase sommaria/procedura esecutiva (in particolare il precetto notificato alla debitrice Rialto Design s.r.l.). La Corte d'appello aveva escluso l'utilizzabilità del documento depositato in appello ritenendolo "nuovo" e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (testo anteriore alla riforma del 2012). La ricorrente ha dedotto, invece, che il precetto era già presente nel fascicolo dell'esecuzione e pertanto doveva ritenersi acquisito al giudizio e ammissibile in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo del ricorso, ritenendo errata la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'atto di precetto come "documento nuovo". La Cassazione ha richiamato e applicato i principi stabiliti (in particolare la sentenza n. 26116/2021) secondo cui i documenti prodotti nella fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione si considerano acquisiti al processo e possono essere fatti valere nella fase di merito o in appello, salvo che la loro assenza nel fascicolo di parte derivi da un disguido della cancelleria (nel qual caso il giudice deve attivarsi per recuperarli). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 345 cod. proc. civ.

    terzo comma, testo anteriore alla riforma del 2012

    Il documento già prodotto nella fase sommaria non deve essere considerato "nuovo" in appello; la disciplina dell'art. 345 non impedisce la produzione in secondo grado di documenti già acquisiti al processo nella fase precedente.

  • art. 186 disp. att. cod. proc. civ.

    I documenti prodotti nella fase sommaria devono essere inseriti nel fascicolo del giudizio contenzioso dell'opposizione; si applica il principio della non dispersione della prova.

  • art. 183 cod. proc. civ.

    Le scadenze per la produzione documentale nella fase di cognizione piena non possono essere utilizzate per escludere documenti già acquisiti nella fase sommaria; tuttavia i fascicoli di parte devono essere depositati entro i termini processuali (al più tardi con la comparsa conclusionale).

  • art. 166, art. 168, art. 169 cod. proc. civ.

    I documenti prodotti dalle parti restano nei fascicoli di parte (art. 166) e non entrano automaticamente nel fascicolo d'ufficio (art. 168); le parti hanno l'onere di depositare i propri fascicoli (art. 169) al momento dell'assegnazione in decisione.

  • art. 2943 cod. civ.

    Rinvio alla disciplina della prescrizione del diritto; il calcolo del termine e le cause di interruzione (quali il precetto) rilevano ai fini della declaratoria di prescrizione.

  • art. 2697 cod. civ.

    Onere della prova: chi afferma l'interruzione della prescrizione deve produrre la documentazione probatoria, ma i documenti già acquisiti al processo possono assolvere tale onere anche se prodotti nella fase sommaria.

  • art. 354 cod. proc. civ.

    Norma richiamata per il rinvio della causa al giudice di primo grado dopo cassazione per omissione del contraddittorio: qui funzionale al contesto processuale generale.

  • art. 615 c.p.c. e art. 186 disp. att. c.p.c. (richiamati in motivi)

    Rilevano in relazione alla struttura bifasica dell'opposizione all'esecuzione e alla conservazione dei documenti prodotti nella fase sommaria.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di opposizione all'esecuzione (anche se bifasici) i documenti prodotti nella fase sommaria si considerano acquisiti al processo e possono essere fatti valere nella fase di merito o in appello: non sono "nuovi" ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
  • Le parti devono depositare i fascicoli di parte contenenti i documenti prodotti nella fase sommaria al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale; in mancanza, si presume che abbiano rinunciato a quei documenti, salvo che la loro assenza dipenda da errore o disguido della cancelleria.
  • Se l'assenza di documenti nel fascicolo è dovuta a un disguido o errore della cancelleria, il giudice ha l'obbligo di attivarsi per il recupero o, quanto meno, di interpellare le parti per la ricostruzione del fascicolo; l'omissione di tale attività può costituire motivo di gravame.
  • In appello la parte che intende far valere documenti già prodotti in fase sommaria ma non presenti nel proprio fascicolo ha l'onere, in sede di gravame, di riprodurli per consentire al giudice di esaminarli; tuttavia questi non devono essere trattati come "nuovi" semplicemente perché non sono stati ri-depositati nella prima fase.
  • L'eccezione di prescrizione, pur essendo rilevabile d'ufficio in via teorica, richiede comunque che il relativo accertamento tenga conto dei documenti acquisiti al processo: la sussistenza di atti interruttivi (es. precetto) va valutata sulla base della documentazione effettivamente acquisita.

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